Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 agosto 1964

Cassazione n. 46487/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/08/1964 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la condanna, emessa in data 13 marzo 2019 dal Tribunale in sede, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la pronuncia ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 581 cod. proc. pen.

Con l'atto di appello era stata contestata la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., trattandosi di mero allacciamento alla rete esterna senza violenza sulle cose, né detto allaccio era stato celato ma risultava ben visibile, tanto da non poter essere, in alcun modo, eluso il controllo da parte dell'ente erogatore.

Nel caso di specie la Corte territoriale avrebbe errato a reputare inammissibili per genericità i motivi di appello, tenuto conto che l'onere di specificità di questi è direttamente proporzionale alla motivazione della sentenza di primo grado impugnata, nella specie laconica sulla sussistenza della circostanza aggravante, rispetto alla quale si era limitata a descrivere l'esito dell'accertamento compiuto da parte di personale dell'Enel.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché riproduttivo di motivi di censura già valutati con motivazione esauriente e non manifestamente illogica dalla Corte territoriale, immune da vizi di ogni tipo.

Peraltro, la censura prospettata appare del tutto generica in quanto non si confronta con la complessiva motivazione, non solo del provvedimento di inammissibilità dell'appello impugnato, ma anche della sentenza di primo grado oggetto di gravame.

Questa ha reputato sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., nella forma della violenza sulle cose, espressamente motivando nel senso della sussistenza della circostanza in parola in caso di allaccio diretto, potendo provocare il danneggiamento anche il mero distacco dei fili conduttori (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012).

Con tale motivazione l'appello, prima ed il ricorso per cassazione poi non si confrontano, prospettando soltanto l'insussistenza della condotta di violenza sulle cose, per essere l'allaccio contestato diretto alla rete.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Presidente I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/08/1964 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la condanna, emessa in data 13 marzo 2019 dal Tribunale in sede, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la pronuncia ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 581 cod. proc. pen. Con l'atto di appello era stata contestata la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., trattandosi di mero allacciamento alla rete esterna senza violenza sulle cose, né detto allaccio era stato celato ma risultava ben visibile, tanto da non poter essere, in alcun modo, eluso il controllo da parte dell'ente erogatore. Nel caso di specie la Corte territoriale avrebbe errato a reputare inammissibili per genericità i motivi di appello, tenuto conto che l'onere di specificità di questi è direttamente proporzionale alla motivazione della sentenza di primo grado impugnata, nella specie laconica sulla sussistenza della circostanza aggravante, rispetto alla quale si era limitata a descrivere l'esito dell'accertamento compiuto da parte di personale dell'Enel. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché riproduttivo di motivi di censura già valutati con motivazione esauriente e non manifestamente illogica dalla Corte territoriale, immune da vizi di ogni tipo. Peraltro, la censura prospettata appare del tutto generica in quanto non si confronta con la complessiva motivazione, non solo del provvedimento di inammissibilità dell'appello impugnato, ma anche della sentenza di primo grado oggetto di gravame. Questa ha reputato sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., nella forma della violenza sulle cose, espressamente motivando nel senso della sussistenza della circostanza in parola in caso di allaccio diretto, potendo provocare il danneggiamento anche il mero distacco dei fili conduttori (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012). Con tale motivazione l'appello, prima ed il ricorso per cassazione poi non si confrontano, prospettando soltanto l'insussistenza della condotta di violenza sulle cose, per essere l'allaccio contestato diretto alla rete. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Presidente I