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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12553/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 81/Rg 37091 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. emessa con il rito abbreviato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alle pagg. 2-3 in ordine sia alla sussistenza del dolo che all'avvenuta certa percezione delle ingiurie, rivolte dall'imputato all'assistente capo, da parte di più persone e di numerosi detenuti tanto che il Comandante era intervenuto avendo sentito le urla dal suo ufficio; ritenuto che anche la censura relativa alla sussistenza della recidiva è stata superata con argomenti logici e completi contenuti alle pagg. 3-4 anche con correzione della pronuncia di primo grado; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 na

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 81/Rg 37091 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. emessa con il rito abbreviato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alle pagg. 2-3 in ordine sia alla sussistenza del dolo che all'avvenuta certa percezione delle ingiurie, rivolte dall'imputato all'assistente capo, da parte di più persone e di numerosi detenuti tanto che il Comandante era intervenuto avendo sentito le urla dal suo ufficio; ritenuto che anche la censura relativa alla sussistenza della recidiva è stata superata con argomenti logici e completi contenuti alle pagg. 3-4 anche con correzione della pronuncia di primo grado; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 na
Sentenza Cassazione n. 12553/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris