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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19176/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e2ks OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che ha riqualificato in furto pluriaggravato il fatto di cui all'art. 624-bis aggravato contestato all'imputato, e per il quale era stato ritenuto responsabile dal giudice di primo grado.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine al motivo d'impugnazione relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché manifestamente infondato: il giudizio sulla pena è stato opportunamente rivisto dal giudice d'appello, che ne ha ridotto l'entità in seguito alla riqualificazione del furto e confermando la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti.

In tal modo si è implicitamente ma inequivocabilmente risposto ai dubbi dell'atto d'appello sulla dosimetria sanzionatoria.

E, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla corretta determinazione della pena), a fronte di un motivo di ricorso, per giunta, alquanto generico nel suo complesso.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e2ks OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che ha riqualificato in furto pluriaggravato il fatto di cui all'art. 624-bis aggravato contestato all'imputato, e per il quale era stato ritenuto responsabile dal giudice di primo grado. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine al motivo d'impugnazione relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché manifestamente infondato: il giudizio sulla pena è stato opportunamente rivisto dal giudice d'appello, che ne ha ridotto l'entità in seguito alla riqualificazione del furto e confermando la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti. In tal modo si è implicitamente ma inequivocabilmente risposto ai dubbi dell'atto d'appello sulla dosimetria sanzionatoria. E, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla corretta determinazione della pena), a fronte di un motivo di ricorso, per giunta, alquanto generico nel suo complesso. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 19176/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris