CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 26073/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Lecce adito con atto diappello avverso il decreto del Gip del tribunale di Lecce, di rigetto della istanza direvoca del sequestro di crediti di imposta disposto in relazione ad ipotesi di reatoex art. 640 bis cod. pen., 8 Dlgs. 34/2000, proposta nell’interesse della De IacoSRLS, rigettava la domanda.2. Avverso la pronuncia suindicata, propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo rappresentante legale, mediante il propriodifensore, che solleva due motivi di impugnazione.3. Deduce con il primo il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 640bis cod. pen., contestando la scelta dei giudici di condividere l’assunto del Gipper cui gli interventi edilizi sottesi ai crediti sequestrati non possono esseredifferiti sine die, e il termine massimo di cui tenere conto sarebbe quello entrocui l’Agenzia delle Entrate deve svolgere il controllo formale delle dichiarazionipresentate ovvero corrispondente, al massimo, alla fine del secondo annosuccessivo a quello di presentazione della dichiarazione. Un utile riferimentonormativo per individuare il predetto termine di ultimazione dei lavori edilisarebbe offerto da quanto statuito “in tema di spettanza dell’agevolazione primacasa”, in relazione all’immobile in via di costruzione o, al più, dalla disciplinaedilizia "richiamata nell’appello cautelare”. Si contesta anche la tesi secondo cuinon sarebbero mai stati avviati i lavori generanti il credito di imposta. Un utileriferimento normativo per escludere ogni reato sarebbe anche costituito dalladisciplina di cui al D.L. 16.2.2023 n. 11 in tema di cd. blocco dei crediti.4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine agliartt. 8 e 10 del Dlgs. 74/2000 per assenza del dolo specifico.5.Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto per assenza di procura speciale.6. Questa Corte ha già precisato che in tema di riesame avverso il decreto disequestro preventivo (e, dunque, anche di appello avverso il provvedimento dirigetto della richiesta di dissequestro), la procura speciale, di cui deve esseremunito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità, a normadell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali(Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), Galluzzi, Rv. 258417), purché daessa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinatoprofessionista (Sez. 5, n. 34266 del 14/07/2009, Stilo, Rv. 244911) l'incarico disvolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specificaprocedura (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 (dep. 2014),Rv. 258332; Sez. 1, n.17702 del 21/01/2010 Rv. 247057).Questa Corte ha, infatti, evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod.proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quantoquest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di esseresoggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimentodi un mandato defensionale della parte rappresentata (ex plurimis: Sez. 6, n.1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), Rv. 258417). Consegue che le espressioniutilizzate nel caso di specie dalla ricorrente («conferendogli ogni facoltà di leggeper la difesa della società nel procedimento penale …pendente innanzi allaProcura della Repubblica …e in ogni successiva fase e grado ivi compreso ilpotere di compiere atti dispositivi espressamente autorizzati nonché ogni altraprescelto il potere processuale di chiedere il dissequestro dei beni nell'interessedella [OSCURATO:PERSONA], e di impugnare l'eventuale rigetto dell'istanza ( cfr. in tal sensoSez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668 – 01).7.Va anche brevemente aggiunto che la ricorrente opera come terzointeressato per la restituzione di crediti di imposta cui sono sottesi lavori edilizi.In particolare, come rilevato dai giudici “la società appellante non è terza rispettoal rapporto contrattuale con il committente, mentre lo è rispetto al rapportoobbligatorio di natura tributaria nel cui contesto sorge il diritto di credito. Delresto essa è appunto la prima cessionaria del credito, la prima beneficiariadell’opzione esercitata dal contribuente nel disporre del credito mettendolo incircolazione”.Consegue la diffusa applicazione del principio per cui in tema diimpugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzionedel bene sottoposto a sequestro preventivo non può contestare la sussistenza deipresupposti della misura ablativa, potendo unicamente dedurre l'effettivatitolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale conl'indagato (cfr. in tal senso anche in motivazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5445 del17/12/2025 Cc. (dep. 11/02/2026 ) Rv. 289384 – 01).8.Altro profilo di inammissibilità, che pure emerge in via immediata, ècostituito dalla assenza di ogni deduzione inerente l’interesse concreto e attualeal dissequestro. In altri termini manca ogni rappresentazione, in ricorso, dellabuona fede e della estraneità ai reati della ricorrente, quali elementi preliminariper la proposizione del mezzo di impugnazione. Di contro, alla luce di quantoriportato in ordinanza, per cui “la società appellante non è terza rispetto alrapporto contrattuale con il committente, mentre lo è rispetto al rapportoobbligatorio di natura tributaria nel cui contesto sorge il diritto di credito”,emergono elementi fortemente contrastanti la estraneità alle condotte integrantii reati della ricorrente.9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere perla ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]