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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11623/2026

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na del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 177/2022 depositata il 24/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria diun edificio industriale nel comune di [OSCURATO:PERSONA], impugnò gli invitiNumero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026di pagamento relativi alla tassa sui rifiuti (TARI), dovuta per gli anni 2018e 2019 in relazione all’occupazione di locali per una superficie complessivadi 5.755 mq.

Si trattava, nello specifico, del fabbricato industrialeall’interno del quale la contribuente svolge la propria attività di taglio ecommercio all’ingrosso di acciai.Col ricorso la società lamentava: l'impossibilità di assimilare i rifiutispeciali ai rifiuti urbani; l’impossibilità di includere, come invece era statofatto, gli imballaggi terziari; la mancanza di una specifica deliberacomunale sul punto, alla quale non poteva essere assimilata la sempliceadozione del regolamento sulla Tari; l'illegittimità del regolamento sullaTARI per mancata indicazione dei requisiti quantitativi per l'assimilazione.Si evidenziava, inoltre, che la delibera interministeriale del 27 luglio 1984non contemplava tra i rifiuti assimilabili gli scarti di lavorazionedell'acciaio.In primo grado il ricorso fu respinto mentre l’appello fu accoltoparzialmente.

La C.T.R. escluse la debenza dell’imposta in relazione agliimballaggi terziari, non previsti tra i rifiuti assimilati dal regolamento, allequantità di rifiuti assimilati eccedenti la misura di cui all’art. 3, comma 1,del detto regolamento, nonché limitatamente agli spazi aziendalispecificatamente destinati allo scopo.Il giudice di merito, dopo aver ricostruito l’evoluzione della normativavigente in materia e richiamata quella relativa alla TARI, evidenziò comefossero applicabili alla fattispecie le regole tecniche fissate dallaDeliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984.Si osservò, così, che “nel riconoscere l’assimilazione di determinati rifiutispeciali a quelli urbani la Delibera del 1984 stabilisce innanzi tutto che essidebbano avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiutiurbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quellielencati, indicando tra i tanti - enumerati anche solo a titoloesemplificativo - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro,Numero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026spugna di ferro e simili e gli imballaggi in genere (di carta, cartone,plastica, legno, metallo e simili)”.Dal canto suo, nel proprio Regolamento, il Comune di ColognoMonzese aveva indicato quali manufatti facessero parte dei rifiuti speciali eche potessero essere ritenuti assimilabili a quelli urbani: ed avevaindicato, tra le altre cose, gli imballaggi primari e gli imballaggi secondarinonché i manufatti di ferro, anche quelli tipo paglietta metallica, filo diferro, spugna di ferro e simili.Il giudice di merito osservò inoltre che tra i manufatti di ferro benpotessero rientrare quelli composti di acciaio ma, per quanto concernevagli imballaggi, non vi era corrispondenza tra quanto contenuto nelregolamento e quanto previsto dalla delibera.Infatti, il regolamento non contemplava gli imballaggi terziari.Pertanto, sotto questo aspetto doveva riformarsi la decisione di primogrado avendo considerato come rifiuti assimilabili agli urbani anche gliimballaggi terziari.La decisione del giudice di prime cure doveva essere, poi, riformataanche in relazione ai rifiuti assimilati sotto il profilo della determinazionedella capacità del Comune di procedere allo smaltimento dei rifiuti specialisotto un profilo più strettamente quantitativo.La C.T.R. osservò che il regolamento comunale offriva un criterio dideterminazione quantitativa dei rifiuti al fine di poterne registrarel’assimilabilità di quelli speciali agli urbani ed indicava quel limitequantitativo in un valore, dato dal rapporto tra la quantità globale (inchilogrammi) di detti rifiuti prodotti e la superficie, che non superi il 200%del valore massimo del corrispondente parametro KD di cui alle tabelleinserite nell'allegato 1.4.4 del d.P.R. n. 158 del 1999.Inoltre il regolamento prevedeva che si potesse ugualmente ottenerel’assimilazione di quei rifiuti speciali agli urbani anche in caso disuperamento del limite quantitativo appena indicato, laddove il Comune,Numero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche,avesse approntato le specifiche misure organizzative atte a gestire talirifiuti, dandone comunicazione alle utenze che ritenevano di superare ilpredetto limite quantitativo di assimilazione e che avessero presentato ladichiarazione di cui all'articolo 9 comma 5.Nella specie, il comune non aveva dato conto di quali specifiche misureorganizzative fossero state predisposte e che fossero nel contempo idoneealla gestione dei rifiuti nonostante la superiore quantità accertata.Infine, per quanto attiene agli spazi oggetto di imposta fu evidenziatoche i rifiuti di imballaggi terziari erano generati essenzialmente nelmagazzino.Per tale ragione, le superfici sulle quali essi si formavano avrebberodovuto essere escluse dal computo della TARI.

Si osservò come siesprimesse in tal senso la norma di cui all’art. 1, comma 649, della leggen. 147 del 2013.

Sicché, furono esclusi il magazzino (per quanto attiene altrattamento degli imballaggi terziari) ed i reparti produttivi (conriferimento alla produzione degli acciai nella misura in cui eccedevano ilimiti prima esaminati).Avverso questa decisione il Comune ha proposto ricorso affidato a trecensure, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato aquattro censure, la società contribuente.In prossimità dell’udienza sono state depositate memorie illustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata la violazione efalsa applicazione dell'art. 218 e dell'allegato D alla parte quarta del d.lgs.152/2006 e dell’art. 1, commi 641 e 649, della l. 147/2013 (art. 360, 1°comma, n. 3, c.p.c.).

La C.T.R. avrebbe considerato rifiuti di imballaggioterziario e, quindi, rifiuti non assimilati agli urbani, i residui che nonNumero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026potevano essere considerati tali (“legacci”), la cui produzione, in ognicaso, non poteva dar luogo all’integrale detassazione del magazzino.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente previsto, all’internodel proprio regolamento della TARI, l’assimilazione agli urbani dei rifiuti diimballaggio primari e secondari.Alla luce di tali premesse, in tesi, molteplici si rivelerebbero i profili diillegittimità dell'avversata statuizione dei Giudici di seconde cure, i qualiavrebbero sbagliato nel recepire la tesi del contribuente secondo cui i“legacci” andrebbero considerati rifiuti di imballaggio terziario.Il primo motivo di ricorso è infondato.Va ribadito che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, unproblema interpretativo di quest'ultima, laddove l'allegazione diun'erronea applicazione della legge in ragione della carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dallacontestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, allatipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitàunicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 7871/2025;Cass. n. 25182/2024).Nella specie non si contesta l’erronea applicazione di legge ma lavalutazione operata dal giudice di merito circa la qualificazione, alla lucedelle emergenze probatorie, dei legacci quali rifiuti di imballaggio terziario.La censura finisce, quindi, per risolversi, nella realtà, in una criticaall’apprezzamento del compendio istruttorio operato dal giudice di meritoe nella richiesta di una rilettura delle emergenze di causa, preclusa in sededi legittimità.2.

Con il secondo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Numero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto che il Comunenon avrebbe dato conto delle misure organizzative approntate per lagestione dei quantitativi di rifiuti prodotti dalla contribuente ed ha, quindi,escluso da tassazione i “reparti produttivi”.Il motivo è infondato.Il mancato esame di un documento può essere denunciato percassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su unpunto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documentonon esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice dimerito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva difondamento (Cass. n. 16583/2024).Nella specie, tale decisività del documento non solo non sussiste ma ilgiudice di merito ha implicitamente disatteso la sua rilevanza, avendoescluso che il Comune avesse dato prova idonea di aver approntatomisure organizzative idonee per la gestione dei rifiuti in oggetto.3.

Con la terza censura è denunciata la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, commi 641 e 649, della legge n. 147 del 2013, ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.

Secondo il ricorrente non sussistevano, in ognicaso, i presupposti di legge per l’integrale esonero da tassazione dei“reparti produttivi” non avendo [OSCURATO:SOCIETA]. provato che negli stessivenissero prodotti rifiuti da imballaggi terziari.A fronte della regola generale secondo cui sono assoggettati alla tassarifiuti i locali e le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (art. 1, comma 641,l. 147/2013), il contribuente è tenuto a un assai rigoroso onere probatorioin ordine alla sussistenza dei presupposti tassativamente previsti perl’esonero da tassazione delle superfici detenute.La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA], in tesi, lungi dall’aver individuato,per ubicazione e superficie, la specifica porzione dell’immobile in cui, inNumero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026concreto, avvenivano le lavorazioni produttive dei quantitativi di rifiuti dimetallo eccedenti i limiti quantitativi di cui all’art. 3, 1° comma, delregolamento comunale TARI, si sarebbe di fatto limitata ad affermaregenericamente che “tutti i mq occupati, eccetto gli uffici e servizi,producono in via continuativa e prevalente (anzi esclusiva) rifiuti specialinon assimilabili agli urbani” .3.1.

Il motivo è fondato.In tema di Tari, la produzione di rifiuti speciali comporta per leggeunicamente una riduzione di superficie tassabile rapportata alle aree dirifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, e sempreche il produttore ne dimostri lo smaltimento in proprio attraverso ditteautorizzate.

Tutti questi elementi di riduzione debbono essere denunciatial Comune dal contribuente, e devono da questi essere dimostrati.[OSCURATO:PERSONA] è, infatti, una tassa doppiamente strutturata in una parte fissa,sempre dovuta per intero, sulla base del mero presupposto del possesso odetenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee allaproduzione di rifiuti, e, dunque, a costituire un carico per il gestore delservizio, e in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuenteprovi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili ocomunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditteesterne autorizzate: ne consegue che incombe sull'Amministrazionel'onere della prova della fonte dell'obbligazione tributaria, e quindil'occupazione dell'area, mentre è onere del contribuente dimostrare lasussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficietassabile ovvero dell'esenzione (Cass. n. 5233/2026).Tale indagine risulta pretermessa dal giudice di merito.Di talché il motivo deve essere accolto.4.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazionedell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per difetto di motivazione emotivazione contraddittoria, nonché violazione dell’art. 111 Cost.Numero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il giudice di merito avrebbe mal motivato limitandosi ad asserire che ilcomune aveva indicato quali scarti speciali potessero assimilarsi agliurbani e da ciò ha fatto discendere la conseguenza che si potessecondividere la tesi del Comune per la quale, nella nozione di materialiferrosi potessero rientrare anche i manufatti in acciaio, e ciò a fronte della“ritenuta” prova fornita da parte della società contribuente (ossia ladocumentazione del processo di lavorazione nonché dello smaltimentomediante conferimento ad imprese private autorizzate).Il motivo è infondato.Va premesso che, come innumerevoli volte stabilito da questa corte dilegittimità, la motivazione della sentenza impugnata con il ricorso percassazione deve ritenersi apparente e sostanzialmente mancanteallorquando essa non consenta alcun reale ed effettivo controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio adottato dal giudicedi merito, così da non attingere neppure la soglia del 'minimocostituzionale' richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost.Il che si verifica nell'ipotesi in cui il giudice di merito ometta di indicare glielementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senzaun'effettiva loro disamina; e nell'ipotesi in cui la pronuncia riveliun'obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quandonon vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (trale molte, Cass. nn. 13248/20; 3819/20; 9105/17).Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nel caso dispecie la CTR abbia, al contrario, reso una motivazione che individuachiaramente il fondamento del ragionamento decisorio seguito sia circal’esclusione degli imballaggi terziari dai rifiuti assimilabili sia al contrariol’inclusione dei restanti rifiuti prodotti nel novero di quelli assimilati.Il motivo è quindi disatteso.Numero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/20265.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 188 comma 1, nn. 2 e 3 del d.lgs. n. 152del 2006 nonché violazione dell’art. 1, comma 649 della l. n. 147 del2013.Il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che [OSCURATO:SOCIETA]smaltisce i rifiuti mediante conferimento ad imprese autorizzate e ciòsarebbe provato dai formulari prodotti nel giudizio.Nella esplicitazione della doglianza, in realtà, il controricorrente, dopoaver riportato il testo delle norme assunte, in tesi, come violate, affermache i formulari rifiuti documenterebbero che la società contribuenteproduce rifiuti speciali, in via continuativa e prevalente, nelle aree diproduzione e stoccaggio dell’impianto con conseguente inapplicabilità dellatassazione sulle aree precitate.Sicché il motivo, al di là del richiamo in rubrica a norme di legge assuntecome violate, per come è posto -in realtà- configura la censura di esamedi un fatto decisivo.Innanzitutto, va quindi rimarcato, la censura di omesso esame di un fattodecisivo, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, deve concernere unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), cosìche l'omesso esame di elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesidifensive o argomenti probatori - non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass.

S.U., n.8053/2014 cui adde, ex plurimis, Cass. n. 32550/2019; Cass., n.27415/2018; Cass., n. 20721/2018; Cass.

S.U., n. 19881/2014).Numero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026In disparte, poi, che nella fattispecie il giudice del gravame haconfermato l’accertamento in fatto condotto su tale specifico aspetto dalgiudice di primo grado.Così che la censura di violazione di legge non intercetta alcunaquaestio iuris suscettibile di raccordarsi al motivo di ricorso e quella di«omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo» si risolve, perl’appunto, in una generica riedizione di argomenti difensivi, la cuivalutazione è stata oggetto in primo ed in secondo grado con il medesimoesito.È appena poi il caso di ribadire che è onere della società di fornire la provadi avere provveduto allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante dittespecializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relativefatture, in quanto ratio dell’esclusione della imposta è di evitare unaindebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti eche sono tenute a pagare imprese specializzate per il loro smaltimento inquantità maggiori di quelle previste dalla deliberazione comunale (cfr.Cass. n. 10812/2016; sull’insufficienza della sola produzione documentaledei MUD cfr. anche Cass. n. 15481/2019; vedi anche Cass. 19888/2024).6.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e mancata applicazione degli artt.184, comma 3, 195 comma 2, lett. e e 221 comma 4, del d.lgs. n. 152 del2006.

Violazione e mancata applicazione della delibera del comitatointerministeriale e dei rifiuti del 27 luglio 1984.La sentenza ha assimilato i rifiuti speciali non pericolosi agli urbani etale equiparazione sarebbe illegittima per violazione di legge.Nel vuoto normativo derivante dalla mancata approvazione del DM cheavrebbe dovuto seguire all’art. 195 del d.lgs. n. 152 del 2006, troverebbeapplicazione la delibera del comitato interministeriale che al punto 1.1.non considera gli scarti di lavorazione industriale dell’acciaio assimilabili aiNumero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026rifiuti urbani.

Pertanto, i rifiuti controversi non sarebbero assimilabili agliurbani e non potrebbero essere raccolti dal Comune.Il motivo è infondato.Come correttamente evidenziato dal giudice di merito, non essendostato emanato il decreto interministeriale, previsto dall’art. 195, comma 4,del d.lgs. n. 152 del 2006, al quale era rimessa la determinazione deicriteri quantitativi e qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelliurbani, il comma 184 dell’art. 1, della l. n. 296 del 2006 haespressamente disposto che in materia di assimilazione dei rifiuti specialiai rifiuti urbani continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18,comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997.Ciò comporta che l’efficacia della delibera del comitatointerministeriale del 1984.Ma ciò non significa, come sembra auspicare il controricorrente, chenon vi sia alcuna residua competenza dei comuni.Ed infatti, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ilpotere regolamentare di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi airifiuti urbani, attribuito ai comuni dall'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs.5 febbraio 1997, n. 22, va esercitato sulla base dei criteri fissati dalloStato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. d), del medesimo d.lgs., daindividuarsi in quelli di cui alla delibera CIPE del 27 luglio 1984 (Cass.10814/2010).Questa Corte ha quindi chiarito in tema di TARSU, che la mancatatempestiva adozione, da parte del Ministero dell'Ambiente, del decreto dicui all'ultima parte dell'art. 195, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 152 del2006 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificatadall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 4 del 2008) con il quale sono fissati icriteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, non fa venirmeno il relativo potere regolamentare dei Comuni, poiché la normatransitoria dettata dall'art. 265, comma 1, dello stesso decreto prevedeNumero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026che la normativa previgente continui ad operare fino all'emanazione diquella di attuazione di cui alla parte quarta del medesimo decreto (Cass.n. 1344/2019).I Comuni conservano, quindi, il loro potere regolamentare in materiadi assimilazione anche in presenza della Delibera del 1984, purché loesercitino conformandosi ai criteri statali.Quanto poi alla contestata assimilazione è la stessa delibera a nonessere tassativa sulla natura del materiale prevedendo la possibilità cheesso sia simile a quelli indicati, per cui sotto questo profilo non vi è laviolazione invocata.Il motivo è quindi disatteso.Con il quarto motivo si censura la sentenza, ex art. 360 n. 3 c.p.c., perviolazione ed errata applicazione dell’art. 62 nonché mancata applicazionedell’art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013.Il motivo aggredisce, esplicitamente, un passo motivazionale,contenuto, in tesi, nella pag. 4, ove si affermerebbe che quando ilregolamento non rispetta uno dei due criteri di assimilazione, vadisapplicato per violazione dell’art. 21, comma 2, lett. g. del d.lgs. n. 22del 1997 e pertanto trova applicazione la disciplina di cui all’art. 62,comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993.Il motivo è inammissibile per una duplice ragione.Da un lato è aggredito un passo motivazionale non presente nellasentenza; dall’altro il motivo non chiarisce le ragioni della denunciataviolazione.Deve, peraltro, aggiungersi che il giudice di merito applica proprio,esplicitamente, l’art. 1, comma 649, invocato dal ricorrente incidentale (siveda pag.5 della decisione impugnata).In conclusione, deve rigettarsi il ricorso incidentale, accogliersi il terzomotivo del principale, respinti i restanti, cassare la decisione e rinviare lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,Numero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026in diversa composizione, anche per la quantificazione delle spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso incidentale, rigetta il primo ed il secondo motivo delprincipale, accoglie il terzo, e, per l’effetto, cassa la decisione impugnata,e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 13.3.2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 177/2022 depositata il 24/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria diun edificio industriale nel comune di [OSCURATO:PERSONA], impugnò gli invitiNumero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026di pagamento relativi alla tassa sui rifiuti (TARI), dovuta per gli anni 2018e 2019 in relazione all’occupazione di locali per una superficie complessivadi 5.755 mq. Si trattava, nello specifico, del fabbricato industrialeall’interno del quale la contribuente svolge la propria attività di taglio ecommercio all’ingrosso di acciai.Col ricorso la società lamentava: l'impossibilità di assimilare i rifiutispeciali ai rifiuti urbani; l’impossibilità di includere, come invece era statofatto, gli imballaggi terziari; la mancanza di una specifica deliberacomunale sul punto, alla quale non poteva essere assimilata la sempliceadozione del regolamento sulla Tari; l'illegittimità del regolamento sullaTARI per mancata indicazione dei requisiti quantitativi per l'assimilazione.Si evidenziava, inoltre, che la delibera interministeriale del 27 luglio 1984non contemplava tra i rifiuti assimilabili gli scarti di lavorazionedell'acciaio.In primo grado il ricorso fu respinto mentre l’appello fu accoltoparzialmente. La C.T.R. escluse la debenza dell’imposta in relazione agliimballaggi terziari, non previsti tra i rifiuti assimilati dal regolamento, allequantità di rifiuti assimilati eccedenti la misura di cui all’art. 3, comma 1,del detto regolamento, nonché limitatamente agli spazi aziendalispecificatamente destinati allo scopo.Il giudice di merito, dopo aver ricostruito l’evoluzione della normativavigente in materia e richiamata quella relativa alla TARI, evidenziò comefossero applicabili alla fattispecie le regole tecniche fissate dallaDeliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984.Si osservò, così, che “nel riconoscere l’assimilazione di determinati rifiutispeciali a quelli urbani la Delibera del 1984 stabilisce innanzi tutto che essidebbano avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiutiurbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quellielencati, indicando tra i tanti - enumerati anche solo a titoloesemplificativo - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro,Numero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026spugna di ferro e simili e gli imballaggi in genere (di carta, cartone,plastica, legno, metallo e simili)”.Dal canto suo, nel proprio Regolamento, il Comune di ColognoMonzese aveva indicato quali manufatti facessero parte dei rifiuti speciali eche potessero essere ritenuti assimilabili a quelli urbani: ed avevaindicato, tra le altre cose, gli imballaggi primari e gli imballaggi secondarinonché i manufatti di ferro, anche quelli tipo paglietta metallica, filo diferro, spugna di ferro e simili.Il giudice di merito osservò inoltre che tra i manufatti di ferro benpotessero rientrare quelli composti di acciaio ma, per quanto concernevagli imballaggi, non vi era corrispondenza tra quanto contenuto nelregolamento e quanto previsto dalla delibera.Infatti, il regolamento non contemplava gli imballaggi terziari.Pertanto, sotto questo aspetto doveva riformarsi la decisione di primogrado avendo considerato come rifiuti assimilabili agli urbani anche gliimballaggi terziari.La decisione del giudice di prime cure doveva essere, poi, riformataanche in relazione ai rifiuti assimilati sotto il profilo della determinazionedella capacità del Comune di procedere allo smaltimento dei rifiuti specialisotto un profilo più strettamente quantitativo.La C.T.R. osservò che il regolamento comunale offriva un criterio dideterminazione quantitativa dei rifiuti al fine di poterne registrarel’assimilabilità di quelli speciali agli urbani ed indicava quel limitequantitativo in un valore, dato dal rapporto tra la quantità globale (inchilogrammi) di detti rifiuti prodotti e la superficie, che non superi il 200%del valore massimo del corrispondente parametro KD di cui alle tabelleinserite nell'allegato 1.4.4 del d.P.R. n. 158 del 1999.Inoltre il regolamento prevedeva che si potesse ugualmente ottenerel’assimilazione di quei rifiuti speciali agli urbani anche in caso disuperamento del limite quantitativo appena indicato, laddove il Comune,Numero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche,avesse approntato le specifiche misure organizzative atte a gestire talirifiuti, dandone comunicazione alle utenze che ritenevano di superare ilpredetto limite quantitativo di assimilazione e che avessero presentato ladichiarazione di cui all'articolo 9 comma 5.Nella specie, il comune non aveva dato conto di quali specifiche misureorganizzative fossero state predisposte e che fossero nel contempo idoneealla gestione dei rifiuti nonostante la superiore quantità accertata.Infine, per quanto attiene agli spazi oggetto di imposta fu evidenziatoche i rifiuti di imballaggi terziari erano generati essenzialmente nelmagazzino.Per tale ragione, le superfici sulle quali essi si formavano avrebberodovuto essere escluse dal computo della TARI. Si osservò come siesprimesse in tal senso la norma di cui all’art. 1, comma 649, della leggen. 147 del 2013. Sicché, furono esclusi il magazzino (per quanto attiene altrattamento degli imballaggi terziari) ed i reparti produttivi (conriferimento alla produzione degli acciai nella misura in cui eccedevano ilimiti prima esaminati).Avverso questa decisione il Comune ha proposto ricorso affidato a trecensure, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato aquattro censure, la società contribuente.In prossimità dell’udienza sono state depositate memorie illustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata la violazione efalsa applicazione dell'art. 218 e dell'allegato D alla parte quarta del d.lgs.152/2006 e dell’art. 1, commi 641 e 649, della l. 147/2013 (art. 360, 1°comma, n. 3, c.p.c.). La C.T.R. avrebbe considerato rifiuti di imballaggioterziario e, quindi, rifiuti non assimilati agli urbani, i residui che nonNumero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026potevano essere considerati tali (“legacci”), la cui produzione, in ognicaso, non poteva dar luogo all’integrale detassazione del magazzino.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente previsto, all’internodel proprio regolamento della TARI, l’assimilazione agli urbani dei rifiuti diimballaggio primari e secondari.Alla luce di tali premesse, in tesi, molteplici si rivelerebbero i profili diillegittimità dell'avversata statuizione dei Giudici di seconde cure, i qualiavrebbero sbagliato nel recepire la tesi del contribuente secondo cui i“legacci” andrebbero considerati rifiuti di imballaggio terziario.Il primo motivo di ricorso è infondato.Va ribadito che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, unproblema interpretativo di quest'ultima, laddove l'allegazione diun'erronea applicazione della legge in ragione della carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dallacontestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, allatipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitàunicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 7871/2025;Cass. n. 25182/2024).Nella specie non si contesta l’erronea applicazione di legge ma lavalutazione operata dal giudice di merito circa la qualificazione, alla lucedelle emergenze probatorie, dei legacci quali rifiuti di imballaggio terziario.La censura finisce, quindi, per risolversi, nella realtà, in una criticaall’apprezzamento del compendio istruttorio operato dal giudice di meritoe nella richiesta di una rilettura delle emergenze di causa, preclusa in sededi legittimità.2. Con il secondo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Numero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto che il Comunenon avrebbe dato conto delle misure organizzative approntate per lagestione dei quantitativi di rifiuti prodotti dalla contribuente ed ha, quindi,escluso da tassazione i “reparti produttivi”.Il motivo è infondato.Il mancato esame di un documento può essere denunciato percassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su unpunto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documentonon esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice dimerito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva difondamento (Cass. n. 16583/2024).Nella specie, tale decisività del documento non solo non sussiste ma ilgiudice di merito ha implicitamente disatteso la sua rilevanza, avendoescluso che il Comune avesse dato prova idonea di aver approntatomisure organizzative idonee per la gestione dei rifiuti in oggetto.3. Con la terza censura è denunciata la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, commi 641 e 649, della legge n. 147 del 2013, ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. Secondo il ricorrente non sussistevano, in ognicaso, i presupposti di legge per l’integrale esonero da tassazione dei“reparti produttivi” non avendo [OSCURATO:SOCIETA]. provato che negli stessivenissero prodotti rifiuti da imballaggi terziari.A fronte della regola generale secondo cui sono assoggettati alla tassarifiuti i locali e le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (art. 1, comma 641,l. 147/2013), il contribuente è tenuto a un assai rigoroso onere probatorioin ordine alla sussistenza dei presupposti tassativamente previsti perl’esonero da tassazione delle superfici detenute.La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA], in tesi, lungi dall’aver individuato,per ubicazione e superficie, la specifica porzione dell’immobile in cui, inNumero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026concreto, avvenivano le lavorazioni produttive dei quantitativi di rifiuti dimetallo eccedenti i limiti quantitativi di cui all’art. 3, 1° comma, delregolamento comunale TARI, si sarebbe di fatto limitata ad affermaregenericamente che “tutti i mq occupati, eccetto gli uffici e servizi,producono in via continuativa e prevalente (anzi esclusiva) rifiuti specialinon assimilabili agli urbani” .3.1. Il motivo è fondato.In tema di Tari, la produzione di rifiuti speciali comporta per leggeunicamente una riduzione di superficie tassabile rapportata alle aree dirifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, e sempreche il produttore ne dimostri lo smaltimento in proprio attraverso ditteautorizzate. Tutti questi elementi di riduzione debbono essere denunciatial Comune dal contribuente, e devono da questi essere dimostrati.[OSCURATO:PERSONA] è, infatti, una tassa doppiamente strutturata in una parte fissa,sempre dovuta per intero, sulla base del mero presupposto del possesso odetenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee allaproduzione di rifiuti, e, dunque, a costituire un carico per il gestore delservizio, e in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuenteprovi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili ocomunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditteesterne autorizzate: ne consegue che incombe sull'Amministrazionel'onere della prova della fonte dell'obbligazione tributaria, e quindil'occupazione dell'area, mentre è onere del contribuente dimostrare lasussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficietassabile ovvero dell'esenzione (Cass. n. 5233/2026).Tale indagine risulta pretermessa dal giudice di merito.Di talché il motivo deve essere accolto.4. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazionedell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per difetto di motivazione emotivazione contraddittoria, nonché violazione dell’art. 111 Cost.Numero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il giudice di merito avrebbe mal motivato limitandosi ad asserire che ilcomune aveva indicato quali scarti speciali potessero assimilarsi agliurbani e da ciò ha fatto discendere la conseguenza che si potessecondividere la tesi del Comune per la quale, nella nozione di materialiferrosi potessero rientrare anche i manufatti in acciaio, e ciò a fronte della“ritenuta” prova fornita da parte della società contribuente (ossia ladocumentazione del processo di lavorazione nonché dello smaltimentomediante conferimento ad imprese private autorizzate).Il motivo è infondato.Va premesso che, come innumerevoli volte stabilito da questa corte dilegittimità, la motivazione della sentenza impugnata con il ricorso percassazione deve ritenersi apparente e sostanzialmente mancanteallorquando essa non consenta alcun reale ed effettivo controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio adottato dal giudicedi merito, così da non attingere neppure la soglia del 'minimocostituzionale' richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost.Il che si verifica nell'ipotesi in cui il giudice di merito ometta di indicare glielementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senzaun'effettiva loro disamina; e nell'ipotesi in cui la pronuncia riveliun'obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quandonon vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (trale molte, Cass. nn. 13248/20; 3819/20; 9105/17).Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nel caso dispecie la CTR abbia, al contrario, reso una motivazione che individuachiaramente il fondamento del ragionamento decisorio seguito sia circal’esclusione degli imballaggi terziari dai rifiuti assimilabili sia al contrariol’inclusione dei restanti rifiuti prodotti nel novero di quelli assimilati.Il motivo è quindi disatteso.Numero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/20265. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 188 comma 1, nn. 2 e 3 del d.lgs. n. 152del 2006 nonché violazione dell’art. 1, comma 649 della l. n. 147 del2013.Il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che [OSCURATO:SOCIETA]smaltisce i rifiuti mediante conferimento ad imprese autorizzate e ciòsarebbe provato dai formulari prodotti nel giudizio.Nella esplicitazione della doglianza, in realtà, il controricorrente, dopoaver riportato il testo delle norme assunte, in tesi, come violate, affermache i formulari rifiuti documenterebbero che la società contribuenteproduce rifiuti speciali, in via continuativa e prevalente, nelle aree diproduzione e stoccaggio dell’impianto con conseguente inapplicabilità dellatassazione sulle aree precitate.Sicché il motivo, al di là del richiamo in rubrica a norme di legge assuntecome violate, per come è posto -in realtà- configura la censura di esamedi un fatto decisivo.Innanzitutto, va quindi rimarcato, la censura di omesso esame di un fattodecisivo, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, deve concernere unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), cosìche l'omesso esame di elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesidifensive o argomenti probatori - non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. S.U., n.8053/2014 cui adde, ex plurimis, Cass. n. 32550/2019; Cass., n.27415/2018; Cass., n. 20721/2018; Cass. S.U., n. 19881/2014).Numero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026In disparte, poi, che nella fattispecie il giudice del gravame haconfermato l’accertamento in fatto condotto su tale specifico aspetto dalgiudice di primo grado.Così che la censura di violazione di legge non intercetta alcunaquaestio iuris suscettibile di raccordarsi al motivo di ricorso e quella di«omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo» si risolve, perl’appunto, in una generica riedizione di argomenti difensivi, la cuivalutazione è stata oggetto in primo ed in secondo grado con il medesimoesito.È appena poi il caso di ribadire che è onere della società di fornire la provadi avere provveduto allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante dittespecializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relativefatture, in quanto ratio dell’esclusione della imposta è di evitare unaindebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti eche sono tenute a pagare imprese specializzate per il loro smaltimento inquantità maggiori di quelle previste dalla deliberazione comunale (cfr.Cass. n. 10812/2016; sull’insufficienza della sola produzione documentaledei MUD cfr. anche Cass. n. 15481/2019; vedi anche Cass. 19888/2024).6. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e mancata applicazione degli artt.184, comma 3, 195 comma 2, lett. e e 221 comma 4, del d.lgs. n. 152 del2006. Violazione e mancata applicazione della delibera del comitatointerministeriale e dei rifiuti del 27 luglio 1984.La sentenza ha assimilato i rifiuti speciali non pericolosi agli urbani etale equiparazione sarebbe illegittima per violazione di legge.Nel vuoto normativo derivante dalla mancata approvazione del DM cheavrebbe dovuto seguire all’art. 195 del d.lgs. n. 152 del 2006, troverebbeapplicazione la delibera del comitato interministeriale che al punto 1.1.non considera gli scarti di lavorazione industriale dell’acciaio assimilabili aiNumero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026rifiuti urbani. Pertanto, i rifiuti controversi non sarebbero assimilabili agliurbani e non potrebbero essere raccolti dal Comune.Il motivo è infondato.Come correttamente evidenziato dal giudice di merito, non essendostato emanato il decreto interministeriale, previsto dall’art. 195, comma 4,del d.lgs. n. 152 del 2006, al quale era rimessa la determinazione deicriteri quantitativi e qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelliurbani, il comma 184 dell’art. 1, della l. n. 296 del 2006 haespressamente disposto che in materia di assimilazione dei rifiuti specialiai rifiuti urbani continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18,comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997.Ciò comporta che l’efficacia della delibera del comitatointerministeriale del 1984.Ma ciò non significa, come sembra auspicare il controricorrente, chenon vi sia alcuna residua competenza dei comuni.Ed infatti, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ilpotere regolamentare di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi airifiuti urbani, attribuito ai comuni dall'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs.5 febbraio 1997, n. 22, va esercitato sulla base dei criteri fissati dalloStato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. d), del medesimo d.lgs., daindividuarsi in quelli di cui alla delibera CIPE del 27 luglio 1984 (Cass.10814/2010).Questa Corte ha quindi chiarito in tema di TARSU, che la mancatatempestiva adozione, da parte del Ministero dell'Ambiente, del decreto dicui all'ultima parte dell'art. 195, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 152 del2006 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificatadall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 4 del 2008) con il quale sono fissati icriteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, non fa venirmeno il relativo potere regolamentare dei Comuni, poiché la normatransitoria dettata dall'art. 265, comma 1, dello stesso decreto prevedeNumero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026che la normativa previgente continui ad operare fino all'emanazione diquella di attuazione di cui alla parte quarta del medesimo decreto (Cass.n. 1344/2019).I Comuni conservano, quindi, il loro potere regolamentare in materiadi assimilazione anche in presenza della Delibera del 1984, purché loesercitino conformandosi ai criteri statali.Quanto poi alla contestata assimilazione è la stessa delibera a nonessere tassativa sulla natura del materiale prevedendo la possibilità cheesso sia simile a quelli indicati, per cui sotto questo profilo non vi è laviolazione invocata.Il motivo è quindi disatteso.Con il quarto motivo si censura la sentenza, ex art. 360 n. 3 c.p.c., perviolazione ed errata applicazione dell’art. 62 nonché mancata applicazionedell’art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013.Il motivo aggredisce, esplicitamente, un passo motivazionale,contenuto, in tesi, nella pag. 4, ove si affermerebbe che quando ilregolamento non rispetta uno dei due criteri di assimilazione, vadisapplicato per violazione dell’art. 21, comma 2, lett. g. del d.lgs. n. 22del 1997 e pertanto trova applicazione la disciplina di cui all’art. 62,comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993.Il motivo è inammissibile per una duplice ragione.Da un lato è aggredito un passo motivazionale non presente nellasentenza; dall’altro il motivo non chiarisce le ragioni della denunciataviolazione.Deve, peraltro, aggiungersi che il giudice di merito applica proprio,esplicitamente, l’art. 1, comma 649, invocato dal ricorrente incidentale (siveda pag.5 della decisione impugnata).In conclusione, deve rigettarsi il ricorso incidentale, accogliersi il terzomotivo del principale, respinti i restanti, cassare la decisione e rinviare lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,Numero registro generale 20100/2022Numero sezionale 2458/2026Numero di raccolta generale 11623/2026Data pubblicazione 28/04/2026in diversa composizione, anche per la quantificazione delle spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso incidentale, rigetta il primo ed il secondo motivo delprincipale, accoglie il terzo, e, per l’effetto, cassa la decisione impugnata,e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 13.3.2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11623/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris