CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2022
Cassazione n. 19203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-avverso la sentenza n. 13/2022 della Corte d'Appello di Messina,depositata il 07/01/2022;Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17780/2022Numero sezionale 2579/2023Numero di raccolta generale 19203/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delData pubblicazione 06/07/202310/05/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA];rilevato che1. A seguito di sentenza definitiva di separazione pronunciata tra lasig.ra B.H. ed il sig. K.K. ,quest’ultimo adiva il tribunale di Patti per conseguire la declaratoriadi cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatariononché la modifica degli obblighi di mantenimento sul medesimoincombenti in favore dell’ex coniuge e della figlia E.N. . Inparticolare, chiedeva la riduzione dell’assegno di mantenimento infavore di quest’ultima ad euro 400 mensili e l’eliminazione diqualsivoglia assegno divorzile in favore dell’ex coniuge.2. Si costituiva in giudizio parte convenuta aderendo alla richiestadi cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendol’accertamento del suo diritto a vedersi riconosciuto l’assegnodivorzile per euro 1.000,00 mensili e l’assegno in favore della figlianella misura di euro 1.500,00 mensili.3. Il Tribunale di Patti, dopo aver disposto diversi accertamentitramite la polizia tributaria volti a verificare le effettive consistenzepatrimoniali del sig. K.K. , nonché le condizioni socio-familiari dellafiglia E.N. , dichiarava la cessazione degli effetti civili delmatrimonio determinando, con sentenza 146 pubblicata il 2febbraio 2020, l’obbligo del sig. K.K. di corrispondere in favoredell’ex coniuge l’assegno divorzile di euro 200,00 al mese ed infavore della figlia l’assegno mensile di mantenimento nell’importodi euro 400,00 al mese, entrambi da rivalutarsi secondo gli indiciISTAT ed entrambi decorrenti dal momento della pronuncia,ponendo parimenti a carico di quest’ultimo il 75% delle spesestraordinarie in favore della figlia. Il giudice infine compensava lepese di lite.4. La sig.ra B.H. appellava la predetta sentenza chiedendola rideterminazione dell’assegno divorzile in proprio favore ed in2 di 8Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17780/2022Numero sezionale 2579/2023Numero di raccolta generale 19203/2023favore della figlia, lamentandone l’erronea quantificazione inData pubblicazione 06/07/2023quanto il tribunale non aveva tenuto conto delle risultanzeprobatorie che attesterebbero un’ingente disparità reddituale infavore del Sig. K.K. . Si costituiva parte appellata eccependol’inammissibilità del ricorso per la sua tardività e proponendoappello incidentale volto ad ottenere la revoca dell’assegnodivorzile e la rideterminazione della decorrenza dell’assegno dimantenimento in favore della figlia al momento della domandagiudiziale.5. L’adita Corte d’appello di Messina, rigettate in quanto infondatele eccezioni di rito, rilevava che la sig.ra G.A. non avesseprodotto la dichiarazione dei redditi e procedeva a determinare lecondizioni reddituali della stessa sulla base delle sue capacità edesperienze lavorative. La corte territoriale non consideravarilevante la circostanza che la sig.ra B.H. avesse chiuso lapartita IVA, atteso che la figlia E.N. aveva continuato amantenere lo stesso tenore di vita, indice di capienza delpatrimonio della madre.6. La corte escludeva quindi i presupposti per riconoscereall’assegno divorzile la funzione assistenziale. La corte osservavacome la sig.ra B.H. non avesse poi provato che essa avessesacrificato la propria vita professionale in favore della famiglia.7. Pertanto, esclusa parimenti la funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile, la corte messinese, in riformadella sentenza gravata, revocava l’assegno divorzile riconosciutodal primo giudice.8. Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento della figlia lacorte territoriale osservava come in sede di separazione questofosse stato determinato in euro 500,00 mensili e come la minormisura di euro 400,00 stabilita dal tribunale fosse iniqua in quantoinidonea a rispecchiare le mutate situazioni di fatto che neavrebbero giustificato piuttosto l’aumento. La corte territoriale3 di 8Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17780/2022Numero sezionale 2579/2023Numero di raccolta generale 19203/2023rilevava che la figlia fosse in procinto di iscriversi all’Università eData pubblicazione 06/07/2023che, pertanto, le spese per il suo mantenimento dovessero ritenersiincrementate.9. La corte territoriale esaminava poi la situazione reddituale delsig. K.K. rilevando come, nonostante diverse operazioni ditrasferimento dei propri beni e delle proprie partecipazioni in favoredella sorella, egli avesse mantenuto inalterata la capacitàreddituale, continuando di fatto a godere dei benefici dei cespitirecentemente alienati. Perciò la corte territoriale rideterminaval’assegno di mantenimento della figlia in euro 800,00 mensili, darivalutare agli indici ISTAT, ponendo le spese straordinarie per il50% in capo al sig. K.K. .10. Infine la corte territoriale rigettava l’appello incidentale volto acensurare la decorrenza degli obblighi di mantenimento del sig.K.K. , compensando per metà le spese di lite e ponendo la restanteparte a carico dell’appellante.11. Avverso la sentenza d’appello n. 13 resa pubblica il 7 gennaio2022 la sig.ra B.H. , con atto notificato in data 7 luglio 2022,ha proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi, cuiresiste con controricorso il sig. K.K. .considerato che12. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità dellasentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc. civ., per violazione delle disposizioni contenute nell’art. 190cod. proc. civ. in quanto il giudice di appello avrebbe omesso difissare l’udienza di precisazione delle conclusioni nella quale le partiavrebbe potuto chiedere l’assegnazione del termine per il depositodi scritti difensivi come ivi previsto.13 Assume la ricorrente che ciò aveva comportato una violazionedel diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La ricorrentededuce che le precisazioni delle rispettive conclusioni delle partierano particolarmente rilevanti in quanto l’appellato aveva4 di 8Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17780/2022Numero sezionale 2579/2023Numero di raccolta generale 19203/2023modificato il thema decidendum presentando motivi di ricorsoData pubblicazione 06/07/2023incidentale e che in conseguenza della mancata fissazionedell’udienza di precisazione delle conclusioni le era stato impeditol’esercizio del diritto di replica.14. La censura è inammissibile ex art. 360 bis, n.1, cod. proc. civ.(cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017).15. Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono conil rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio, aisensi dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970,n. 898, e succ. modif.), deve essere assicurato il diritto di difesa e ,quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia,trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità esemplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioniproprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente,quelle di cui agli artt. 189 (Rimessione al collegio) e 190(Comparse conclusionali e memorie) cod. proc. civ. (Cass.565/2007; id. 26200/2015; id. 20323/2019; id. 29863/2022).16. Il procedimento in tema di separazione e divorzio si discostadai procedimenti a cognizione ordinaria non solo per essere trattaticon rito camerale, ma anche per la sua celerità e semplicità, taleche il procedimento deroga alle previsioni del rito ordinario di cuiagli artt. 189 e 190 cod. proc. civ. (Cass. 26200/2015; Cass.27234/2020).17. Il motivo di censura non offre spunti per modificare il suddettoconsolidato orientamento interpretativo e i riferimenti alle pronuncedi questa Corte effettuate dalla ricorrente sono inconferenti inquanto riferite a controversie non inerenti al procedimentocamerale di separazione e divorzio.18. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza perviolazione o falsa applicazione delle norme disciplinanti l’onere dellaprova e, in particolare, dell’art. 2967 cod. civ., ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di5 di 8Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17780/2022Numero sezionale 2579/2023Numero di raccolta generale 19203/2023alcune risultanze probatorie ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.Data pubblicazione 06/07/20235, cod. proc. civ.19. La ricorrente si duole che la corte territoriale abbia omesso dirilevare le risultanze dell’accertamento svolto dalla Guardia dierano state effettuate dal sig. K.K. in favore di altri componentidel suo nucleo familiare con conseguente mantenimento dellecapacità reddituali.20. Si deduce inoltre che la corte territoriale aveva giudicato lacapienza del patrimonio della ricorrente su fatti non provati bensìfrutto della discrezionale interpretazione del giudice d’appello. Sicontesta cioè l’affermazione che la sig.ra B.H. fosse in gradodi mantenere autonomamente la figlia, conclusione ricavataunicamente dalla circostanza che quest’ultima non aveva subìtovariazioni nel proprio tenore di vita a seguito della chiusuradell’attività lavorativa e che, pertanto, necessariamente ella godevadi una alternativa fonte di reddito.21. Ancora, ad avviso della ricorrente, la valutazione effettuata dalgiudice d’appello era stata svolta in violazione della funzioneperequativo-compensativa dell’assegno divorzile.22. La censura è inammissibile.23. Emerge inequivocabilmente dalla lettura del provvedimentoimpugnato (cfr. pagg. 7 e 8) che il giudice d’appello ha valutato lerisultanze dell’accertamento probatorio della polizia tributaria.24. In particolare, nel valutare il patrimonio del sig. K.K. ai fini dideterminarne l’adeguatezza per l’assolvimento degli obblighipatrimoniali verso la figlia, la corte territoriale computa nel calcolodei cespiti del sig. K.K. anche le partecipazioni societarie e gliimmobili alienati in favore della sorella e di altri componenti delnucleo familiare, facendo proprie le risultanze emergenti dallarelazione della Guardia di Finanza.6 di 8Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17780/2022Numero sezionale 2579/2023Numero di raccolta generale 19203/202325. Ora questa Corte ha ripetutamente chiarito che “la valutazioneData pubblicazione 06/07/2023delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi,come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenutepiù idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti difatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili,senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementiprobatori non accolti, anche se allegati dalle parti(Cass.16499/2009; id. 13485/2014; id. 16467/2017)”, il cheesclude che nel caso di specie sia configurabile una violazionerilevante a mente dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.26. Quanto alla violazione dell’ art.2697 c.c. occorre rilevare comesia principio consolidato di questa Corte che “la violazione delprecetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parteonerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è unerroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c (Cass.1713/2020 ma vedi anche Cass. 26769/2018)”.27. Nel caso di specie il giudice ha deciso in applicazione deiprincipi affermati da questa Corte e la ricorrente non sollevacensure tali da poter ritenere tali principi superati. Deve pertantotrovare anche rispetto a questo profilo di censura applicazione l’art.360 bis, n. 1, cod. proc. civ. con conseguente sua inammissibilità.28. Il ricorso va dunque dichiarato nel suo complessoinammissibile.In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente vacondannata alla rifusione delle spese di lite a favore delcontroricorrente nella misura liquidata in dispositivo.7 di 8Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17780/2022Numero sezionale 2579/2023Numero di raccolta generale 19203/202329. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aiData pubblicazione 06/07/2023sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, sedovuto.Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenzaogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delleparti. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrenteal pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 3000,00 per compensi, oltre euro200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali edaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dàversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenzaogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delleparti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezionecivile il 10 maggio 2023.Il PresidenteMarco Marulli8 di 8