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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33128/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'assenza dell'integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha posto in rilievo come durante la fuga il ricorrente avesse posto in pericolo l'incolumità degli utenti della strada e dei verbalizzanti percorrendo la strada provinciale in senso inverso rispetto a quello di marcia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/09/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'assenza dell'integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha posto in rilievo come durante la fuga il ricorrente avesse posto in pericolo l'incolumità degli utenti della strada e dei verbalizzanti percorrendo la strada provinciale in senso inverso rispetto a quello di marcia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2
Sentenza Cassazione n. 33128/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris