CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19233/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Zanghì che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa,giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec;- controricorrente -Numero registro generale 8439/2022Numero sezionale 2960/2025Numero di raccolta generale 19233/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza n. 680/2021 resa dalla CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, pubblicata il 03/12/2021 e notificata in data11/01/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria di parte controricorrente.1. Con atto di citazione notificato in data 22/04/2005, SaveriaTeresa Travia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità dieredi legittimari di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], la prima quale coniuge separata e i secondi quali unicifigli, convennero in giudizio, dinnanzi al Tribunale civile di ReggioCalabria, [OSCURATO:PERSONA], sorella del loro dante causa, chiedendola riduzione – per lesione di legittima – degli atti di disposizione didenaro, asseritamente integranti una donazione, disposte in favoredella convenuta dal comune dante causa, nel periodo successivo allaseparazione, cioè dal settembre del 1994 fino al suo decesso, conconseguente condanna della convenuta alla restituzione di quantopercepito.Gli attori rappresentarono che, dopo la morte del loro dantecausa [OSCURATO:PERSONA], avevano riscontrato, mediante indaginebancaria, una serie di elargizioni di denaro a favore della sorella [OSCURATO:PERSONA],nome a quello a lei intestato su cui egli aveva la delega a operareovvero mediante trasferimenti a mezzo assegni, incassati da lei o dalsuo coniuge; rimarcarono che le donazioni erano state effettuate alloscopo di sottrarre all’aggressione della coniuge, [OSCURATO:PERSONA],il denaro di cui egli disponeva, con conseguente lesione di legittima;Ric. 2022 n. 8439 sez. 2 – ud. 4-12-2025 -2-Numero registro generale 8439/2022Numero sezionale 2960/2025Numero di raccolta generale 19233/2026Data pubblicazione 11/06/2026evidenziarono, inoltre, che tali donazioni sarebbero state nulle perdifetto della forma prescritta dalla legge.2. Con sentenza n. 761/2011, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile la domanda di riduzione per difetto diaccettazione beneficiata, non essendo la convenuta coerede; per quelche qui rileva, rigettò pure la domanda di nullità delle dedotte donazioniper difetto della forma prescritta dalla legge perché non risultava provadella loro entità per essere stato ritirato il fascicolo di parte.3. Con sentenza n. 680/2021, la Corte d’Appello di ReggioCalabria rigettò l’appello degli eredi [OSCURATO:PERSONA].Per quel che qui rileva, secondo la sentenza, gli appellantiavevano sostenuto che «il Giudice a quo […] avrebbe dovuto comunqueprocedere all’esame del merito e riconoscere la non indispensabilità nelcaso d’una accettazione “beneficiata” per esser comunque gli atti didonazione avvenuti tra fratello e sorella inefficaci – ed inopponibili aicoeredi legittimari – in quanto addirittura nulli (per difetto della formaad essi a tanto indispensabile) e, per tal via, non necessitando in talcaso l’adempimento previo della detta condizione legittimante»(l’accettazione beneficiata n.d.r.).Ha rilevato, tuttavia, che «tale postulazione è stata per la primavolta dedotta solo con l’atto d’appello e, pertanto, costituendomutamento della domanda originaria, va riconosciuta inammissibile»,l’allegazione d’una duplice causa petendi».4. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], PietroOppedisano e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione, affidandolo a cinque motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso, depositando successiva memoria.5. Il Pubblico ministero ha presentato requisitoria scritta con cuiha chiesto il rigetto del ricorso.Ric. 2022 n. 8439 sez. 2 – ud. 4-12-2025 -3-Numero registro generale 8439/2022Numero sezionale 2960/2025Numero di raccolta generale 19233/2026Data pubblicazione 11/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno prospettato, in riferimento al n. 4 delcomma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, comma 4, cod. proc. civ. per avere la Corte dimerito contestualmente affermato, a pag. 6 della sentenza, lafondatezza dell’appello quanto al primo motivo e poi, di seguito, a pag.10 la sua infondatezza e, dunque, reso una motivazione assolutamentecontraddittoria per insanabile contrasto tra le affermazioni espresse.2. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 4 delcomma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno sostenuto lanullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 4, cod. proc.civ. per avere la Corte di merito, dapprima affermato il mancatoraggiungimento della prova delle donazioni fatte in vita dal de cuius e,successivamente, riscontrato l’avvenuta produzione degli assegni concui erano state trasferite le somme, di cui almeno due incassati daTeresa [OSCURATO:PERSONA] e da suo marito, senza spiegare perché noncostituissero prova idonea.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazionedell’art. 115 cod. proc. civ. per l’omesso esame degli assegni emessida [OSCURATO:PERSONA], girati a sé stesso o alla sorella [OSCURATO:PERSONA] o asuoi familiari che, invece, sarebbero stati rilevanti per provarel’avvenuto trasferimento del denaro a titolo gratuito.4. Con il quarto motivo di ricorso, articolato in riferimento al n.3, gli eredi [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appelloritenuto inammissibile per sua novità la domanda di nullità delledonazioni per difetto di forma e per violazione dell’art. 1421 cod. civ.,anche in relazione alla ritenuta non officiosità del rilievo di questaRic. 2022 n. 8439 sez. 2 – ud. 4-12-2025 -4-Numero registro generale 8439/2022Numero sezionale 2960/2025Numero di raccolta generale 19233/2026Data pubblicazione 11/06/2026nullità in ogni stato e grado; sul punto hanno rimarcato che era statachiesta in citazione la restituzione delle somme oggetto di donazionenulla e che la questione era stata sollevata in primo grado tanto che ilTribunale l’aveva esaminata in merito, sia pure respingendo ladomanda di nullità per difetto di prova dell’entità delle donazioni.5. Con il quinto motivo, formulato in relazione al n. 4 del primocomma dell’art. 360 cod. proc. civ., parte ricorrente ha denunciato lanullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, n. 4 cod.proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile unadomanda di collazione delle donazioni, affermando tuttavia, nellastessa motivazione, che non risultava certo che quella domanda fossestata proposta.5.1. Il ricorso è fondato nei limiti seguito precisati.Il primo motivo non è accoglibile. I ricorrenti, infatti, hannoprospettato la contraddittorietà della motivazione rimarcando soltantoalcuni brani della sentenza, considerati non nel contesto complessivo.Effettivamente è vero che, nella sentenza impugnata, la Corted’appello ha premesso, a pag. 6, che «sebbene» l’appello fosse«fondato (con riferimento alla doglianza sub 1.)», ha poi asserito, allasuccessiva pag. 10, che «va disatteso per sua palese infondatezza» ilmotivo «sub 1.1.»; le due affermazioni, tuttavia, sono in contrastosoltanto apparente se si prosegue la lettura della motivazione nella suainterezza.La Corte d’appello, infatti, a pag. 10, ha ribadito checorrettamente il primo Giudice aveva ritenuto rilevante la mancataaccettazione con beneficio di inventario, senza valutarne la prospettatainesigibilità per avere gli eredi appreso delle donazioni da ridurre «solodopo diverso tempo»: l’accettazione beneficiata è, infatti, «dalla leggeimposta all’erede che sia anche legittimario (e, come tale, si ritengaleso da donazioni disposte in vita dal de cuius) proprio per laRic. 2022 n. 8439 sez. 2 – ud. 4-12-2025 -5-Numero registro generale 8439/2022Numero sezionale 2960/2025Numero di raccolta generale 19233/2026Data pubblicazione 11/06/2026particolarità degli effetti che l’azione di riduzione è funzionale aprodurre nella sfera giuridica di terzi estranei alla successione».E, in effetti, come chiarito da questa Corte, la previsione delprimo comma dell’art. 564 cod. civ. secondo cui l'ammissibilitàdell'azione di riduzione è condizionata all'accettazione dell'eredità conil beneficio d'inventario soltanto nel caso in cui tale azione vengaesercitata nei confronti di un terzo e non anche quando essa sia rivoltaverso un coerede, è giustificata: 1) dall'esigenza di porre il convenutoin grado di conoscere l'entità dell'asse ereditario, esigenzamaggiormente avvertita per il terzo, in quanto si presume che ilcoerede possa accertarsi dell'entità dell'asse con mezzi diversidall'accettazione del beneficiato; 2) dalla ratio di evitare il contrastologico insanabile tra la responsabilità ultra vires dell'erede per ilpagamento dei debiti e dei legati, il suo obbligo di rispettareintegralmente gli effetti degli atti compiuti dal defunto - quindi, anchedelle donazioni - e l'azione di riduzione della liberalità; 3) dalla volontàdel legislatore di non sacrificare il terzo a vantaggio dei creditori deldefunto, i quali, invero, ai sensi dell'art. 557, terzo comma, cod. civ.,non approfittano della riduzione solo se il legittimario avente diritto allariduzione ha accettato l'eredità con il beneficio d'inventario(Sez. 2, n. 18068 del 19/10/2012; Sez. 2, n. 29891 del 27/10/2023,in motivazione).Di seguito, quindi, la Corte territoriale ha concluso l’esame dellaquestione della necessità dell’azione beneficiata rimarcando che «purvero essendo quanto retro chiarito sub d.1) da questa Corte», il primoGiudice «avrebbe dovuto comunque procedere all’esame del merito ericonoscere la non indispensabilità nel caso d’una accettazione“beneficiata” per esser comunque gli atti di donazione avvenuti trafratello e sorella inefficaci – ed inopponibili ai coeredi legittimari – inquanto addirittura nulli (per difetto della forma ad essi a tantoRic. 2022 n. 8439 sez. 2 – ud. 4-12-2025 -6-Numero registro generale 8439/2022Numero sezionale 2960/2025Numero di raccolta generale 19233/2026Data pubblicazione 11/06/2026indispensabile) e, per tal via, non necessitando in tal casol’adempimento previo della detta condizione legittimante» e chetuttavia questa risoluzione era preclusa perché «tale postulazione èstata per la prima volta dedotta solo con l’atto d’appello e, pertanto,costituendo mutamento della domanda originaria, va riconosciutainammissibile»; in particolare, in primo grado non sarebbe stataformulata una domanda «con l’allegazione d’una duplice causa petendi[…] o di donazioni valide ed efficaci, ma lesive della legittima […] o didonazioni inefficaci perché […] nulle (per vizio di forma ad substantiam)e con distinti petita (rispettivamente: di riduzione per lesione dilegittima; di nullità per vizio di forma)»; (pag. 10, ultimi due capoversidella sentenza impugnata e pag. 11).In termini semplificanti, allora, la Corte d’appello ha, da un cantocomplessivamente inteso ribadire, seppure con una scrittura nonfluida, che certamente l’accettazione beneficiata è condizionedell’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti di un soggetto terzo,non coerede; d’altro canto, tuttavia, ha voluto sottolineare che, nellaspecie, la questione dell’accettazione avrebbe potuto essere assorbitase fosse stata accertata la nullità delle donazioni di cui si chiedeva lariduzione per difetto di forma, ma che tuttavia questa soluzione delcaso era preclusa dalla mancata proposizione, in primo grado, delladomanda di nullità e dalla sua non rilevabilità d’ufficio.5.2. Sul punto della mancata proposizione della domanda dinullità e sulla non rilevabilità d’ufficio del vizio del difetto di forma delladonazione i ricorrenti hanno formulato il quarto motivo di ricorso cherisulta, invece, certamente fondato.Come riportato in ricorso e, poi, nella sentenza impugnata, inprimo grado gli eredi [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto di accertare «tuttele somme di denaro che il Sig. [OSCURATO:PERSONA], nel quinquennioanteriore alla sua morte, avvenuta il 15.10.1999 [aveva] trasferito,Ric. 2022 n. 8439 sez. 2 – ud. 4-12-2025 -7-Numero registro generale 8439/2022Numero sezionale 2960/2025Numero di raccolta generale 19233/2026Data pubblicazione 11/06/2026direttamente o indirettamente, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Villa SanGiovanni, dal c.c. n. 51001993 a lui intestato, in favore di altro c.c.intestato alla sorella [OSCURATO:PERSONA], di cui l’[OSCURATO:PERSONA] la delega (o con assegni direttamente intestati alla stessa sorellao al marito di costei [OSCURATO:PERSONA])» e di dichiarare che quelle sommeerano parte integrante dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA],condannando [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dellasomma di lire 157.553.870 o della somma maggiore o minore cherisultasse indebitamente percepita oltre interessi di legge.Il Tribunale, nella sentenza di primo grado, aveva affermato didover «disattendere» «l'assunto di parte attrice secondo cui ledonazioni di somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA] alla convenutasarebbero nulle per difetto della forma prescritta dalla legge, posto chemanca in atti prova circa l'entità delle stesse» e ciò perché avevarilevato «la mancata restituzione del fascicolo di parte attrice, ritiratoalla udienza del 01.12.2010 e non più restituito, il che comporta che ladecisione sia presa a prescindere da quanto contenuto nel predettofascicolo».La Corte d’appello ha dato atto che era stata nuovamente versatain atti la documentazione prodotta in primo grado e che era statariproposta, con l’atto di appello, la questione di nullità, ma non haprovveduto all’esame dei trasferimenti di denaro per verificarne lanatura di donazioni e, in conseguenza, la nullità per difetto di formaperché la relativa domanda sarebbe stata proposta soltanto in appelloe non sarebbe stata rilevabile d’ufficio.La decisione non è conforme a diritto, atteso che, come ormaistabilito da questa Corte, il potere di rilievo officioso della nullità delcontratto spetta anche al Giudice investito del gravame relativo ad unacontroversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità edefficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, trattandosi diRic. 2022 n. 8439 sez. 2 – ud. 4-12-2025 -8-Numero registro generale 8439/2022Numero sezionale 2960/2025Numero di raccolta generale 19233/2026Data pubblicazione 11/06/2026questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante,perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello,ex art. 345 cod. proc. civ. (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n.7294 del 22 marzo 2017).Nella fattispecie, peraltro, la questione della nullità era stata giàesaminata in merito dal Tribunale, sia pure per ritenere preclusa unapronuncia sul punto in mancanza di prova sull’entità delle donazioni.D’altro canto, in secondo grado era stato nuovamente prodotto ilfascicolo di parte contenente la documentazione posta a sostegno dellapretesa di restituzione ed erano state reiterate le istanze istruttorie.5.3. Dall’accoglimento del quarto motivo di ricorso deriva, inlogica conseguenza, l’assorbimento dei tre restanti motivi concernenti,il secondo e il terzo, la prova delle donazioni e, il quinto, l’esame delladomanda di restituzione delle somme percepite da [OSCURATO:PERSONA].6. Il ricorso è perciò accolto nel quarto motivo, rigettato il primoe assorbiti i restanti. La sentenza impugnata deve essere perciòcassata, con rinvio alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversacomposizione perché provveda al riesame delle domande degli erediOppedisano in applicazione dei principi e dei rilievi in fatto suesposti.Statuendo in rinvio, la Corte d’appello regolerà anche le spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo eassorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione anche per le spesedi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione del 4 dicembre 2025.Il PresidenteRic. 2022 n. 8439 sez. 2 – ud. 4-12-2025 -9-