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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11608/2022

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nte C—el& G ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 412-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (I.A.C.P.) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - resistente - avverso la sentenza n. 1439/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Istituto autonomo case popolari della provincia di Palermo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 28 settembre 2020, n. 1439, che ha parzialmente accolto l'appello del ricorrente.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata dal ricorrente e dal controricorrente; quest'ultimo eccepisce la inammissibilità del ricorso essendo stato tardivamente proposto e non essendo stata prodotta l'attestazione della notificazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

Il ricorso, "non notificato" il 4 dicembre 2020 perché il destinatati() risultava trasferito, è infatti stato rinotificato il 16 dicembre 2020, quando era sì decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 12 ottobre 2020, ma rispettando quanto stabilito dalle sezioni unite di questa Corte, essendo il procedimento notificatorio stato riattivato una settimana dopo (v. al riguardo Cass., sez. un., n. 14594/2016).

Risulta agli atti la relazione della notificazione della sentenza impugnata così che il ricorso va ritenuto procedibile.

2. Passando all'esame dei due motivi di ricorso, il Collegio reputa che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, comma 1, nn. 1 e 5 c.p.c., così che la causa va rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.

Ric. 2021 n. 00412 sez.

M2 - ud. 26-11-2021 -2- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 26 novembre 2021. itt 0100, 11 APR 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte C—el& G ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 412-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (I.A.C.P.) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - resistente - avverso la sentenza n. 1439/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Istituto autonomo case popolari della provincia di Palermo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 28 settembre 2020, n. 1439, che ha parzialmente accolto l'appello del ricorrente. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dal ricorrente e dal controricorrente; quest'ultimo eccepisce la inammissibilità del ricorso essendo stato tardivamente proposto e non essendo stata prodotta l'attestazione della notificazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Il ricorso, "non notificato" il 4 dicembre 2020 perché il destinatati() risultava trasferito, è infatti stato rinotificato il 16 dicembre 2020, quando era sì decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 12 ottobre 2020, ma rispettando quanto stabilito dalle sezioni unite di questa Corte, essendo il procedimento notificatorio stato riattivato una settimana dopo (v. al riguardo Cass., sez. un., n. 14594/2016). Risulta agli atti la relazione della notificazione della sentenza impugnata così che il ricorso va ritenuto procedibile. 2. Passando all'esame dei due motivi di ricorso, il Collegio reputa che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, comma 1, nn. 1 e 5 c.p.c., così che la causa va rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Ric. 2021 n. 00412 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -2- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 26 novembre 2021. itt 0100, 11 APR 20
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