CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 21238/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino del 21 settembre 2022 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Torino in composizione monocratica del 30 marzo 2022 per plurimi episodi di furto pluriaggravato (artt. 624,625 nn.2 e 7 cod. pen.). -Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 12 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]