CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 06568/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore presente ha chiesto l'accoglimento del ricorso. t, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], investito dalla impugnazione della parte civile costituita avverso la assoluzione pronunciata dal giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione rigettando la richiesta di parte civile appellante di risarcimento dei danni. 2. Propone ricorso per cassazione la parte civile costituita, D'ISA Angela articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il giudice di appello non si è pronunciato ai soli effetti civili rivalutando, per effetto dell'impugnazione proposta dalla parte civile, la sussistenza dei presupposti per la condanna illegittimamente non pronunciata in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. -+ ,._.A 2. E' ben vero che questa Cortepiù volte chiarito che la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni può essere assunta soltanto nel caso in cui, nel precedente grado del giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato così operando un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell'imputato» (Cass. Sez. 5, n. 15640 del 11/03/2005 - dep. 27/04/2005, Mattei, Rv. 232133; nello stesso senso: Cass. Sez. 4, n. 17386 del 20/02/2003 - dep. 14/04/2003, P.G. Cardillo e altri, Rv. 224582; Sez. un. 13.7.98, Citaristi; Sez. 6^, 27.4.1992, Santi; ed anche Sez. 4^, 14.3.2002, Colla, Sez. 5", 3.10.2000, Macedonio; contra isolatamente Sez. 4, n. 12762 del 12/02/2002 - dep. 04/04/2002, Manca A, Rv. 221835; Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015 - dep. 02/04/2015, Bellucci e altri, Rv. 263015). 2.1. Tuttavia, come precisato dalla stessa pronuncia richiamata dal PG (Sez. 2, sent. 24458 del 22 marzo 2018, in motivazione), tale principio si applica unicamente ai casi in cui l'impugnazione sia stata proposta dall'imputato o dal pubblico ministero; infatti «solo in tale ipotesi si richiede che, in presenza di una declaratoria di amnistia o di prescrizione, per decidere agli effetti civili, vi debba essere stata in precedenza una valida pronuncia di condanna alla restituzione o al risarcimento. La disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non è, infatti, applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale l'art. 576 cod. proc. pen., riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda» (Sez. 3, Sentenza n. 3083 del 18/10/2016 - dep. 23/01/2017 Rv. 268894 - 01; Sez. 1, n. 26016 del 09/04/2013 - dep. 13/06/2013, Geat, Rv. 255714; Sez. U, Sentenza n. 25083 del 11/07/2006 - dep. 19/07/2006 - Rv. 233918 - 01). 2 c 2.3. Ne consegue che il giudice dell'impugnazione proposta dalla parte civile dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili anche qualora l'imputato sia stato assolto con formula piena e potrà condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputi fondata l'impugnazione, così da escludere che possa persistere la pronuncia di merito più favorevole all'imputato. 2.4. A tali principi la sentenza impugnata non si risulta essersi conformata. 3. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art.622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087), al quale va rimessa la pronunzia sulle spese del presente grado P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022