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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 13967/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17653-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 avverso la sentenza n. 1507/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 1058/2015, condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento di € 13.928,14 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per aver pagato a soggetto diverso dall’effettivo destinatario l’importo di € 10.000, recato da assegno di traenza non trasferibile intestato ad [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte d’appello di Brescia, a seguito dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sottolineava che l’incasso riguardava un assegno di traenza munito della clausola di intrasferibilità, sicché, in mancanza di uno specimen depositato, la società negoziatrice era l’unico soggetto in grado di controllare l’autenticità della firma di colui che incassava la somma.

Osservava, inoltre, che l’operazione non solo era anomala, dato che il soggetto che aveva proceduto alla negoziazione e all’incasso non era conosciuto, ma rispondeva pure a consolidate e reiterate modalità di incasso attuate con finalità illecite, note a [OSCURATO:PERSONA] (che a tal riguardo aveva emesso un’apposita lettera circolare) e rispetto alle quali la consueta procedura di identificazione di un nuovo cliente non poteva ritenersi sufficiente.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 15 ottobre 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prospettando cinque motivi di doglianza, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].).

Considerato che: Ric. 2020 n. 17653 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 12 delle preleggi del codice civile, perché la Corte d’appello, laddove ha sostenuto che l’art. 43, comma 2, l.a. si sostanzia in un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, ha accollato alla banca negoziatrice, praeter o extra legem, un obbligo erga omnes di assunzione del rischio circa il buon esito del rapporto sostanziale sottostante il titolo negoziato. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 1173, 1174, 1324 e 1346 cod. civ., in quanto la Corte di merito, nell’escludere che l’osservanza delle consuete procedure in materia di identificazione del soggetto presentatore di un assegno non trasferibile fosse sufficiente per negare il ricorrere di un inadempimento imputabile, ha attribuito alla banca negoziatrice un’obbligazione generica priva dei requisiti di determinatezza previsti dall’art. 1346 cod. civ.; al contrario, la stessa era soggetta ai soli obblighi previsti dall’art. 43, comma 2, l.a., a mente del quale occorre verificare soltanto la legittimazione cartolare del portatore e la sua identità. 4.3 Il terzo motivo assume la violazione degli artt. 13, comma 4, d.l. 625/1979, 6, commi 1 e 3, D.M. 142/2006 e 19, comma 1, lett. a), d. lgs. 231/2007: la Corte d’appello, malgrado queste norme prevedano che l’identificazione del cliente venga effettuata all’atto dell’operazione o dell’apertura del rapporto a mezzo di un documento valido, non scaduto, ha erroneamente ritenuto – in tesi di parte ricorrente - che la procedura di identificazione seguita non potesse ritenersi sufficiente a dimostrare che la banca negoziatrice avesse agito con la diligenza richiesta dalla peculiarità della fattispecie ex art. 1176, comma 2, cod. civ., non potendosi pretendere la verifica che la persona identificata Ric. 2020 n. 17653 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 fosse anche il titolare del diritto, in base al rapporto sostanziale sottostante il titolo. 4.4 Il quarto motivo si duole della violazione degli artt. 1 e 4 delle preleggi del codice civile, in quanto nello stabilire i termini di un esatto adempimento ex artt. 1218 e 1176 cod. civ. degli obblighi prescritti dagli artt. 13, comma 4, d.l. 625/1979, 6, commi 1 e 3, D.M. 142/2006 e 19, comma 1, lett. a), d. lg. 231/2007 non era possibile fare riferimento alla circolare dell’ABI del 7 maggio 2001.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, non sono fondati. 5.1 Secondo gli accertamenti della Corte di merito la presentazione all’incasso ha riguardato un assegno di traenza, munito della clausola d’intrasferibilità, sicché, non essendovi specimen, la società negoziatrice era l’unico soggetto in grado di controllare l’autenticità della firma di colui che incassava la somma (pag. 11).

L’assegno di traenza, datato 27 maggio 2005, fu presentato in data 9 giugno 2005 presso un ufficio postale di Mantova da un soggetto identificato a mezzo di patente di guida e tesserino del codice fiscale.

Questi, per incassare l’assegno, aprì un libretto di risparmio. 5.2 Questa Corte (Cass., Sez.

U., 14712/2007) ha già avuto modo di spiegare, rispetto alla figura dell'assegno di traenza, che le notevoli «peculiarità di tali titoli e il fatto che essi possono di fatto assolvere a una funzione corrispondente a quella del bonifico a mezzo banca non tolgono che essi siano riconducibili al genus dell'assegno bancario», di questo mezzo di pagamento riproponendo le caratteristiche di base.

«Alla circolazione e al pagamento di un assegno siffatto, munito di clausola di non trasferibilità» (come nel caso in esame) risulta dunque applicabile la «disciplina stabilita dal legislatore in materia di assegno Ric. 2020 n. 17653 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 bancario non trasferibile, che trova la sua collocazione dell'art. 43 legge assegni». 5.3 La giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.

U., 12477/2018), nell'esaminare la regola fissata nell'art. 43 legge assegni, ha ribadito il principio per cui la responsabilità della banca negoziatrice, nell'attività di identificazione nel legittimo portatore del titolo della persona che lo ha materialmente portato all'incasso, ha natura di responsabilità contrattuale (sub specie del c.d.

«contatto qualificato») e segue i parametri della responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ., con esclusione di ogni riferimento al canone della responsabilità oggettiva; tale responsabilità della banca negoziatrice fa specifico riferimento a un obbligo professionale di protezione proprio dell’impresa - che viene a operare nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione sottostante - di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.

Da ciò discende il principio (tradizionale nella giurisprudenza della Corte; cfr., ad esempio, Cass. 13828/2019) secondo cui l'operatore professionale è tenuto a rispondere, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., del danno provocato anche in ipotesi di colpa lieve (Cass.34107/2019). 5.4 La collocazione dell'assegno di traenza nel genus dell'assegno bancario impone di mettere in evidenza le oggettive peculiarità che connotano questa figura, al fine di dimensionare in modo opportuno i termini del comportamento professionalmente diligente a cui la banca negoziatrice è tenuta nel verificare la rispondenza della persona che presenta all'incasso un assegno di traenza all'effettivo beneficiario dello stesso.

Ric. 2020 n. 17653 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 In questa figura «una banca autorizza taluno a sottoscrivere un assegno - appunto per traenza - sulla banca stessa, inviandogli a tal fine un modulo di assegno appositamente predisposto con previsione di pagamento in favore del traente medesimo.

La predisposizione e l'invio dell'assegno al previsto traente presuppongono l'esistenza presso la banca di una provvista apposita, costituita o dalla medesima banca che invia il modulo ovvero da terzi» (Cass., Sez.

U., 14712/2007).

Sul piano della struttura compositiva del documento, la descritta dinamica comporta che l'assegno è privo di firma di traenza quando viene inoltrato dalla banca trattaria al suo beneficiario (il documento riportando unicamente l'indicazione del nominativo del soggetto designato quale beneficiario); tale firma verrà apposta dal medesimo beneficiario in seguito, nella prossimità, cioè, della presentazione del titolo per l'incasso.

La banca trattaria per sé «non possiede lo specimen di firma del beneficiario» (per la constatazione che l'assegno di traenza «non presuppone la pregressa esistenza di una convenzione di assegno» si veda Cass., Sez.

U., 14712/2007).

Né, tanto meno, dispone di un simile strumento di verifica la banca negoziatrice.

La mancata disponibilità di sottoscrizioni di comparazione della firma di traenza e l’assenza di specimen di firma comportano – come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare (Cass. 13152/2021) - l'esigenza che l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario dello stesso sia particolarmente attenta.

«Per altro verso» - sottolinea la pronuncia appena richiamata - «l'accennata tipologia di peculiarità che connota l'assegno di traenza Ric. 2020 n. 17653 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 viene direttamente a orientare la verifica - da compiere per rispettare il criterio del diligente controllo professionale - verso il contorno dei diversi profili che risultino inerenti o in ogni caso richiamati dalla fattispecie concreta.

E quindi verso più riscontri che comunque posseggono, per così dire, taglio non cartolare: nel senso, appunto, che non vengono a fare riferimento alla firma di traenza apposta sul titolo (al tempo della sua presentazione), né alle caratteristiche dell'«intrinseco» documentale». 5.5 In questo contesto, ruolo primario vengono di sicuro a svolgere - secondo i più consolidati standard valutativi presenti nella realtà sociale (su questo tema generale v. la recente disamina svolta da Cass.34107/2019) - i documenti di identità personale del presentatore, che sono riconosciuti come tali dall'ordinamento vigente.

Allo scrupoloso esame e controllo di questo genere di documenti dovrà dunque propriamente rivolgersi (e in via elettiva) l'attività della banca negoziatrice.

La positiva effettuazione di un controllo tramite il riscontro di uno degli indicati documenti di identità non esaurisce però senza residui la tematica del comportamento a cui la banca negoziatrice è tenuta per adempiere all'obbligo di diligente verifica, come sostiene l’odierna ricorrente.

Difatti, se è ben vero che un simile obbligo non si sostanzia nel dar seguito alla raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo (cfr. Cass. 34107/2019, secondo cui la presentazione di due - o più - documenti di identità non esclude l'eventualità che entrambi siano contraffatti; né, per altro verso, la contraffazione di un secondo documento comporta, in linea di Ric. 2020 n. 17653 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 principio almeno, margini di difficoltà superiori a quelli rappresentati dalla contraffazione del primo), occorre tuttavia considerare che la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ. è materia che, per sua propria natura, si orienta verso la qualità delle verifiche da porre in essere, piuttosto che sulla semplice quantità delle stesse.

Nel particolare caso dell'assegno di traenza, il controllo sull'identità della persona del presentatore risulta - assai più che nelle altre fattispecie di assegno - di per sé affidato alla verifica dei diversi dati «extracartolari» che la fattispecie concreta viene a presentare Il controllo del documento d'identità non assume, quindi, un valore «senz'altro esaustivo o tale da mettere sempre e comunque a tacere ogni diversa indicazione che, nell'eventualità, il contorno della fattispecie concreta venga a presentare»; esso costituisce l’«aspetto «fisiologico» (o «naturale», o anche «tipico», se si preferisce) di un comportamento che aspiri a onorare la diligenza professionale», ma non è sufficiente a svalutare la concreta presenza in fattispecie di altri segnali capaci di mettere in discussione l'esito del controllo, portando il caso fuori dalla pura e semplice fisiologia operativa; «e così ad esigere, sotto il profilo della valutazione di diligente comportamento della banca negoziatrice, l'effettuazione di altre, più specifiche e approfondite verifiche» (così Cass. 13152/2021). 5.6 La decisione impugnata si pone esattamente in questa prospettiva rilevando il ricorrere di una serie di circostanze particolari (quali il fatto che il prenditore non fosse un cliente conosciuto al locale ufficio postale; che questi avesse appena aperto, proprio presso quell'ufficio, un libretto postale; che su questo libretto avesse depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno), atte a destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario dello stesso.

Ric. 2020 n. 17653 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -8- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 Per di più, sottolinea la Corte di merito, appena venti giorni prima una circolare interna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva espressamente segnalato la possibilità del verificarsi di truffe mediante assegni trafugati di BancaSai, attraverso la tecnica “oramai consueta dell’apposita apertura di un libretto di risparmio e del contestuale versamento di un assegno”.

E proprio la rispondenza “a consolidate, reiterate e note modalità di incasso attuate con finalità illecite” faceva sì – a dire dei giudici distrettuali - che “la mera osservanza della consueta procedura di identificazione di un nuovo cliente” non potesse ritenersi sufficiente ad adempiere agli obblighi di diligenza in precedenza descritti.

La valorizzazione di questa serie di circostanze nell'indicata prospettiva (della non diligenza del comportamento nel concreto tenuto dalla negoziatrice [OSCURATO:PERSONA]) risponde a un apprezzamento di fatto, la cui sindacabilità in sede di legittimità è limitata al profilo del vizio di motivazione.

Non par dubbio che la valutazione di «anomalia», che in proposito è stata effettuata dalla Corte di merito, non sia affetta da un simile vizio, ove si consideri che i giudici distrettuali hanno spiegato che la coincidenza delle circostanze valorizzate dalla Corte di merito rappresentava un modo oramai consueto per perpetrare truffe a mezzo di assegni di [OSCURATO:PERSONA], nel senso segnalato dalla stessa odierna ricorrente alle proprie filiali.

6. Il quinto motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. e sostiene che la Corte di merito abbia erroneamente applicato il principio di non contestazione al fine di ritener dimostrato che l’assegno era stato negoziato da persona diversa dal vero creditore, che il documento di identità esibito fosse falso e che l’attrice avesse subito un danno patrimoniale, dato che la convenuta aveva espressamente contestato le prime due circostanze e comunque Ric. 2020 n. 17653 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -9- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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7. Il motivo risulta, ne suo complesso, inammissibile. 7.1 La Corte di merito ha ritenuto che, pur “a voler prescindere dall’operatività del principio di non contestazione”, l’assegno fosse stato negoziato e incassato da soggetto diverso dal suo effettivo beneficiario.

La denunciata violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione previsto all’art. 115 cod. proc. civ. non è riferibile al contenuto della decisione impugnata e risulta, quindi, inammissibile (Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007).

Analogo carattere di non riferibilità alla decisione impugnata affligge la doglianza concernente la mancata dimostrazione degli elementi da cui la banca negoziatrice avrebbe dovuto evincere la falsificazione del documento di riconoscimento esibito, atteso che la Corte d’appello non ha affatto sostenuto che la falsificazione fosse riconoscibile, ma, ben diversamente, ha osservato che l’anomalia dell’operazione e la sua rispondenza al modus operandi segnalato dalla circolare interna di pochi giorni prima facevano sì che il rispetto della consueta procedura di identificazione non fosse sufficiente ad esaurire l’obbligo di diligenza a cui la banca negoziatrice era tenuta. 7.2 Da un esame del provvedimento impugnato e del motivo di ricorso non risulta che la questione concernente l’effettuazione di un secondo pagamento in favore del legittimo beneficiario sia mai stata sottoposta al vaglio della Corte distrettuale.

Ric. 2020 n. 17653 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -10- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre 200 euro per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 11 gennaio 2022.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 17653 sez.

M1 - ud. 11-01-202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17653-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 avverso la sentenza n. 1507/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 1058/2015, condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento di € 13.928,14 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per aver pagato a soggetto diverso dall’effettivo destinatario l’importo di € 10.000, recato da assegno di traenza non trasferibile intestato ad [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’appello di Brescia, a seguito dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sottolineava che l’incasso riguardava un assegno di traenza munito della clausola di intrasferibilità, sicché, in mancanza di uno specimen depositato, la società negoziatrice era l’unico soggetto in grado di controllare l’autenticità della firma di colui che incassava la somma. Osservava, inoltre, che l’operazione non solo era anomala, dato che il soggetto che aveva proceduto alla negoziazione e all’incasso non era conosciuto, ma rispondeva pure a consolidate e reiterate modalità di incasso attuate con finalità illecite, note a [OSCURATO:PERSONA] (che a tal riguardo aveva emesso un’apposita lettera circolare) e rispetto alle quali la consueta procedura di identificazione di un nuovo cliente non poteva ritenersi sufficiente. 3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 15 ottobre 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prospettando cinque motivi di doglianza, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].). Considerato che: Ric. 2020 n. 17653 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 12 delle preleggi del codice civile, perché la Corte d’appello, laddove ha sostenuto che l’art. 43, comma 2, l.a. si sostanzia in un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, ha accollato alla banca negoziatrice, praeter o extra legem, un obbligo erga omnes di assunzione del rischio circa il buon esito del rapporto sostanziale sottostante il titolo negoziato. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 1173, 1174, 1324 e 1346 cod. civ., in quanto la Corte di merito, nell’escludere che l’osservanza delle consuete procedure in materia di identificazione del soggetto presentatore di un assegno non trasferibile fosse sufficiente per negare il ricorrere di un inadempimento imputabile, ha attribuito alla banca negoziatrice un’obbligazione generica priva dei requisiti di determinatezza previsti dall’art. 1346 cod. civ.; al contrario, la stessa era soggetta ai soli obblighi previsti dall’art. 43, comma 2, l.a., a mente del quale occorre verificare soltanto la legittimazione cartolare del portatore e la sua identità. 4.3 Il terzo motivo assume la violazione degli artt. 13, comma 4, d.l. 625/1979, 6, commi 1 e 3, D.M. 142/2006 e 19, comma 1, lett. a), d. lgs. 231/2007: la Corte d’appello, malgrado queste norme prevedano che l’identificazione del cliente venga effettuata all’atto dell’operazione o dell’apertura del rapporto a mezzo di un documento valido, non scaduto, ha erroneamente ritenuto – in tesi di parte ricorrente - che la procedura di identificazione seguita non potesse ritenersi sufficiente a dimostrare che la banca negoziatrice avesse agito con la diligenza richiesta dalla peculiarità della fattispecie ex art. 1176, comma 2, cod. civ., non potendosi pretendere la verifica che la persona identificata Ric. 2020 n. 17653 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 fosse anche il titolare del diritto, in base al rapporto sostanziale sottostante il titolo. 4.4 Il quarto motivo si duole della violazione degli artt. 1 e 4 delle preleggi del codice civile, in quanto nello stabilire i termini di un esatto adempimento ex artt. 1218 e 1176 cod. civ. degli obblighi prescritti dagli artt. 13, comma 4, d.l. 625/1979, 6, commi 1 e 3, D.M. 142/2006 e 19, comma 1, lett. a), d. lg. 231/2007 non era possibile fare riferimento alla circolare dell’ABI del 7 maggio 2001. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, non sono fondati. 5.1 Secondo gli accertamenti della Corte di merito la presentazione all’incasso ha riguardato un assegno di traenza, munito della clausola d’intrasferibilità, sicché, non essendovi specimen, la società negoziatrice era l’unico soggetto in grado di controllare l’autenticità della firma di colui che incassava la somma (pag. 11). L’assegno di traenza, datato 27 maggio 2005, fu presentato in data 9 giugno 2005 presso un ufficio postale di Mantova da un soggetto identificato a mezzo di patente di guida e tesserino del codice fiscale. Questi, per incassare l’assegno, aprì un libretto di risparmio. 5.2 Questa Corte (Cass., Sez. U., 14712/2007) ha già avuto modo di spiegare, rispetto alla figura dell'assegno di traenza, che le notevoli «peculiarità di tali titoli e il fatto che essi possono di fatto assolvere a una funzione corrispondente a quella del bonifico a mezzo banca non tolgono che essi siano riconducibili al genus dell'assegno bancario», di questo mezzo di pagamento riproponendo le caratteristiche di base. «Alla circolazione e al pagamento di un assegno siffatto, munito di clausola di non trasferibilità» (come nel caso in esame) risulta dunque applicabile la «disciplina stabilita dal legislatore in materia di assegno Ric. 2020 n. 17653 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 bancario non trasferibile, che trova la sua collocazione dell'art. 43 legge assegni». 5.3 La giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 12477/2018), nell'esaminare la regola fissata nell'art. 43 legge assegni, ha ribadito il principio per cui la responsabilità della banca negoziatrice, nell'attività di identificazione nel legittimo portatore del titolo della persona che lo ha materialmente portato all'incasso, ha natura di responsabilità contrattuale (sub specie del c.d. «contatto qualificato») e segue i parametri della responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ., con esclusione di ogni riferimento al canone della responsabilità oggettiva; tale responsabilità della banca negoziatrice fa specifico riferimento a un obbligo professionale di protezione proprio dell’impresa - che viene a operare nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione sottostante - di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Da ciò discende il principio (tradizionale nella giurisprudenza della Corte; cfr., ad esempio, Cass. 13828/2019) secondo cui l'operatore professionale è tenuto a rispondere, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., del danno provocato anche in ipotesi di colpa lieve (Cass.34107/2019). 5.4 La collocazione dell'assegno di traenza nel genus dell'assegno bancario impone di mettere in evidenza le oggettive peculiarità che connotano questa figura, al fine di dimensionare in modo opportuno i termini del comportamento professionalmente diligente a cui la banca negoziatrice è tenuta nel verificare la rispondenza della persona che presenta all'incasso un assegno di traenza all'effettivo beneficiario dello stesso. Ric. 2020 n. 17653 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 In questa figura «una banca autorizza taluno a sottoscrivere un assegno - appunto per traenza - sulla banca stessa, inviandogli a tal fine un modulo di assegno appositamente predisposto con previsione di pagamento in favore del traente medesimo. La predisposizione e l'invio dell'assegno al previsto traente presuppongono l'esistenza presso la banca di una provvista apposita, costituita o dalla medesima banca che invia il modulo ovvero da terzi» (Cass., Sez. U., 14712/2007). Sul piano della struttura compositiva del documento, la descritta dinamica comporta che l'assegno è privo di firma di traenza quando viene inoltrato dalla banca trattaria al suo beneficiario (il documento riportando unicamente l'indicazione del nominativo del soggetto designato quale beneficiario); tale firma verrà apposta dal medesimo beneficiario in seguito, nella prossimità, cioè, della presentazione del titolo per l'incasso. La banca trattaria per sé «non possiede lo specimen di firma del beneficiario» (per la constatazione che l'assegno di traenza «non presuppone la pregressa esistenza di una convenzione di assegno» si veda Cass., Sez. U., 14712/2007). Né, tanto meno, dispone di un simile strumento di verifica la banca negoziatrice. La mancata disponibilità di sottoscrizioni di comparazione della firma di traenza e l’assenza di specimen di firma comportano – come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare (Cass. 13152/2021) - l'esigenza che l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario dello stesso sia particolarmente attenta. «Per altro verso» - sottolinea la pronuncia appena richiamata - «l'accennata tipologia di peculiarità che connota l'assegno di traenza Ric. 2020 n. 17653 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 viene direttamente a orientare la verifica - da compiere per rispettare il criterio del diligente controllo professionale - verso il contorno dei diversi profili che risultino inerenti o in ogni caso richiamati dalla fattispecie concreta. E quindi verso più riscontri che comunque posseggono, per così dire, taglio non cartolare: nel senso, appunto, che non vengono a fare riferimento alla firma di traenza apposta sul titolo (al tempo della sua presentazione), né alle caratteristiche dell'«intrinseco» documentale». 5.5 In questo contesto, ruolo primario vengono di sicuro a svolgere - secondo i più consolidati standard valutativi presenti nella realtà sociale (su questo tema generale v. la recente disamina svolta da Cass.34107/2019) - i documenti di identità personale del presentatore, che sono riconosciuti come tali dall'ordinamento vigente. Allo scrupoloso esame e controllo di questo genere di documenti dovrà dunque propriamente rivolgersi (e in via elettiva) l'attività della banca negoziatrice. La positiva effettuazione di un controllo tramite il riscontro di uno degli indicati documenti di identità non esaurisce però senza residui la tematica del comportamento a cui la banca negoziatrice è tenuta per adempiere all'obbligo di diligente verifica, come sostiene l’odierna ricorrente. Difatti, se è ben vero che un simile obbligo non si sostanzia nel dar seguito alla raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo (cfr. Cass. 34107/2019, secondo cui la presentazione di due - o più - documenti di identità non esclude l'eventualità che entrambi siano contraffatti; né, per altro verso, la contraffazione di un secondo documento comporta, in linea di Ric. 2020 n. 17653 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 principio almeno, margini di difficoltà superiori a quelli rappresentati dalla contraffazione del primo), occorre tuttavia considerare che la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ. è materia che, per sua propria natura, si orienta verso la qualità delle verifiche da porre in essere, piuttosto che sulla semplice quantità delle stesse. Nel particolare caso dell'assegno di traenza, il controllo sull'identità della persona del presentatore risulta - assai più che nelle altre fattispecie di assegno - di per sé affidato alla verifica dei diversi dati «extracartolari» che la fattispecie concreta viene a presentare Il controllo del documento d'identità non assume, quindi, un valore «senz'altro esaustivo o tale da mettere sempre e comunque a tacere ogni diversa indicazione che, nell'eventualità, il contorno della fattispecie concreta venga a presentare»; esso costituisce l’«aspetto «fisiologico» (o «naturale», o anche «tipico», se si preferisce) di un comportamento che aspiri a onorare la diligenza professionale», ma non è sufficiente a svalutare la concreta presenza in fattispecie di altri segnali capaci di mettere in discussione l'esito del controllo, portando il caso fuori dalla pura e semplice fisiologia operativa; «e così ad esigere, sotto il profilo della valutazione di diligente comportamento della banca negoziatrice, l'effettuazione di altre, più specifiche e approfondite verifiche» (così Cass. 13152/2021). 5.6 La decisione impugnata si pone esattamente in questa prospettiva rilevando il ricorrere di una serie di circostanze particolari (quali il fatto che il prenditore non fosse un cliente conosciuto al locale ufficio postale; che questi avesse appena aperto, proprio presso quell'ufficio, un libretto postale; che su questo libretto avesse depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno), atte a destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario dello stesso. Ric. 2020 n. 17653 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -8- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 Per di più, sottolinea la Corte di merito, appena venti giorni prima una circolare interna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva espressamente segnalato la possibilità del verificarsi di truffe mediante assegni trafugati di BancaSai, attraverso la tecnica “oramai consueta dell’apposita apertura di un libretto di risparmio e del contestuale versamento di un assegno”. E proprio la rispondenza “a consolidate, reiterate e note modalità di incasso attuate con finalità illecite” faceva sì – a dire dei giudici distrettuali - che “la mera osservanza della consueta procedura di identificazione di un nuovo cliente” non potesse ritenersi sufficiente ad adempiere agli obblighi di diligenza in precedenza descritti. La valorizzazione di questa serie di circostanze nell'indicata prospettiva (della non diligenza del comportamento nel concreto tenuto dalla negoziatrice [OSCURATO:PERSONA]) risponde a un apprezzamento di fatto, la cui sindacabilità in sede di legittimità è limitata al profilo del vizio di motivazione. Non par dubbio che la valutazione di «anomalia», che in proposito è stata effettuata dalla Corte di merito, non sia affetta da un simile vizio, ove si consideri che i giudici distrettuali hanno spiegato che la coincidenza delle circostanze valorizzate dalla Corte di merito rappresentava un modo oramai consueto per perpetrare truffe a mezzo di assegni di [OSCURATO:PERSONA], nel senso segnalato dalla stessa odierna ricorrente alle proprie filiali. 6. Il quinto motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. e sostiene che la Corte di merito abbia erroneamente applicato il principio di non contestazione al fine di ritener dimostrato che l’assegno era stato negoziato da persona diversa dal vero creditore, che il documento di identità esibito fosse falso e che l’attrice avesse subito un danno patrimoniale, dato che la convenuta aveva espressamente contestato le prime due circostanze e comunque Ric. 2020 n. 17653 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -9- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 non era in grado di conoscere fatti extracartolari a lei ignoti; incombeva sull’attrice, inoltre, dimostrare che le caratteristiche del documento esibito avrebbero dovuto indurre la banca negoziatrice a ravvisare la sua falsità e l’esistenza di un secondo pagamento in favore del legittimo beneficiario. 7. Il motivo risulta, ne suo complesso, inammissibile. 7.1 La Corte di merito ha ritenuto che, pur “a voler prescindere dall’operatività del principio di non contestazione”, l’assegno fosse stato negoziato e incassato da soggetto diverso dal suo effettivo beneficiario. La denunciata violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione previsto all’art. 115 cod. proc. civ. non è riferibile al contenuto della decisione impugnata e risulta, quindi, inammissibile (Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007). Analogo carattere di non riferibilità alla decisione impugnata affligge la doglianza concernente la mancata dimostrazione degli elementi da cui la banca negoziatrice avrebbe dovuto evincere la falsificazione del documento di riconoscimento esibito, atteso che la Corte d’appello non ha affatto sostenuto che la falsificazione fosse riconoscibile, ma, ben diversamente, ha osservato che l’anomalia dell’operazione e la sua rispondenza al modus operandi segnalato dalla circolare interna di pochi giorni prima facevano sì che il rispetto della consueta procedura di identificazione non fosse sufficiente ad esaurire l’obbligo di diligenza a cui la banca negoziatrice era tenuta. 7.2 Da un esame del provvedimento impugnato e del motivo di ricorso non risulta che la questione concernente l’effettuazione di un secondo pagamento in favore del legittimo beneficiario sia mai stata sottoposta al vaglio della Corte distrettuale. Ric. 2020 n. 17653 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -10- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17653/2020 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 13967/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 Il che comporta l’inammissibilità di questo profilo di doglianza, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass. 7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass. 25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito. 8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto, le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre 200 euro per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 11 gennaio 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 17653 sez. M1 - ud. 11-01-202
Sentenza Cassazione n. 13967/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris