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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 31215/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05MVCBK [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 22 febbraio 2024 con cui la Corte di appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello valutato la insussistenza del reato, e omesso di pronunciare sentenza assolutoria; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché la richiesta di assoluzione nel merito non risulta formulata con i motivi di appello, e perciò non è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità; ritenuto che il ricorso sia, inoltre, inammissibile per genericità, in quanto afferma che "il complesso delle risultanze processuali" avrebbe imposto l'assoluzione, senza indicare a quali risultanze si riferisca, e senza confrontarsi con la sentenza impugnata che, pur in via incidentale, ha ribadito la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato indicato, ricordando che il ricorrente si trovava in Genova in violazione del provvedimento del questore, e che ivi ha commesso un ulteriore delitto, non procedibile solo per l'intervenuta remissione di querela; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05MVCBK [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 22 febbraio 2024 con cui la Corte di appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello valutato la insussistenza del reato, e omesso di pronunciare sentenza assolutoria; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché la richiesta di assoluzione nel merito non risulta formulata con i motivi di appello, e perciò non è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità; ritenuto che il ricorso sia, inoltre, inammissibile per genericità, in quanto afferma che "il complesso delle risultanze processuali" avrebbe imposto l'assoluzione, senza indicare a quali risultanze si riferisca, e senza confrontarsi con la sentenza impugnata che, pur in via incidentale, ha ribadito la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato indicato, ricordando che il ricorrente si trovava in Genova in violazione del provvedimento del questore, e che ivi ha commesso un ulteriore delitto, non procedibile solo per l'intervenuta remissione di querela; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 31215/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris