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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27481/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

XXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per l'annullamento della sentenza del 6ottobre 2025 della Corte d’appello di Roma che, in parziale riforma dellasentenza del G.U.P. del Tribunale di Velletri del 18 dicembre 2024, riconosciutele circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di quattro anni e14 giorni di reclusione, conseguentemente revocata l'interdizione legale durantel'esecuzione della pena e sostituita la pena accessoria dell'interdizione perpetuacon interruzione temporanea dei pubblici uffici per la durata di 5 anni, per i reatidi cui agli art. 572, comma 1, 81, comma 3, e 609-bis, 582 e 585 cod. pen.,commessi in danno della convivente XXXXXXXXXXXX rigettando per il resto lasua impugnazione.2.

Avverso la predetta sentenza XXXXXXXXXXXXXXXX, ha proposto,tramite il proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazionearticolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen.2.1.

Con un primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e) cod. proc. pen., violazione della legge processuale, in specie degliartt. 438 e 603, comma 3, cod. proc. pen, e correlato vizio di motivazione,contraddittoria e illogica, in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazioneistruttoria con esame della persona offesa.Si deduce che il ricorrente, con l'atto d'appello, aveva impugnatol'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare con la quale era stata rigettata larichiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame della persona offesa esuccessivamente ammesso il giudizio abbreviato senza integrazione istruttoria, inquanto immotivata, censura disattesa dalla Corte territoriale con motivazionealtrettanto carente oltre che errata, non avendo minimamente confutato lecriticità esposte in merito alla necessità di tale prova dichiarativa, attesi, inparticolare, la contraddittorietà e l'incertezza delle propalazioni della XXXX e ilfatto che non fosse stata sentita a sommarie informazioni testimoniali dopo ladenuncia, in violazione dell'art. 362, comma 1-ter cod. proc. pen.; inoltre lasentenza impugnata motiva in termini del tutto carenti il rigetto della richiesta dirinnovazione dell'istruttoria dibattimentale senza affrontare i motivi, ben 10, cheavrebbero reso necessario un approfondimento istruttorio.2.2.

Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazionein relazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen.Si deduce, che, come risulta dalla denuncia, la persona offesa, del tuttoinverosimilmente, pur sostenendo di essere stata costretta a subire rapportisessuali contro la sua volontà e penetrazioni non gradite, anche con l'utilizzo diortaggi, si è limitata a riferire che se manifestava qualsiasi indisponibilitàsessuale il ricorrente l'accusava di andare con altri uomini e la insultava, senzamanifestare dunque il timore di ritorsioni violente, ma soltanto quello di essereaccusata di adulterio; dunque non può affermarsi, come sostenuto dalla Corte dimerito, che l'imputato l'avrebbe minacciata e percossa al fine di imporle deirapporti sessuali, ed in ogni caso è irragionevole ritenere che anche una sempliceminaccia o intimidazione psicologica sia sufficiente a integrare la coartazionetipicamente prevista dalla norma in contestazione.Inoltre, il racconto della donna non sarebbe credibile in quanto non avevamai confidato le violenze sessuali alla sorella, nel certificato del pronto soccorsodel 14 agosto 2022 nega abusi sessuali, ha rimesso la querela, avrebbeproseguito ad avere relazioni intime con il ricorrente anche dopo la denuncia.2.3.

Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 572 cod. pen.Argomenta il difetto di credibilità della persona offesa in virtù dei plurimielementi ricapitolati alle pagine 10 e 11 del ricorso e la scarsa credibilità eXXXXXXXXX presso il quale la donna era solita trovare rifugio dopo le violenteaggressioni del ricorrente, soggetto a sua volta violento e condannato permaltrattamenti ai danni della persona offesa; rileva, altresì, che il racconto dellasorella e dello stesso XXXXXXXX, non sono mai concordanti, in specie sugliepisodi di violenza, con le dichiarazioni della persona offesa, per cui se ne deveescludere la natura di utili riscontri.2.4.

Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla sussistenza del contestato delitto di lesioni personali aggravate.Si deduce che nel racconto della persona offesa e degli altri testi non vi èalcun riferimento ad un episodio di violenza perpetrato in data 14 agosto 2022,per cui non è possibile ricondurre le lesioni refertate, nel certificato medico chereca tale data, ad un'azione violenta dell'imputato; in ogni caso la persona offesaha rimesso la querela per cui l'azione sarebbe improcedibile.2.5.

Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e il correlato viziodi motivazione in relazione alla determinazione della pena, eccessivamentegravosa, anche in virtù dell'aumento per la continuazione interna, superiore aquello originariamente stabilito dal Tribunale, con conseguente violazione deldivieto di reformatio in peius, e comunque tale da vanificare di fatto ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3.

Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata,ha chiesto a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto, quantoai primi quattro motivi, non sussiste il vizio di inidonea motivazione atteso che ilprovvedimento, la cui motivazione, asseritamente carente, si salda con quella diprimo grado, e ha evidenziato le responsabilità del ricorrente per le condotte percui ha riportato condanna oltre ogni ragionevole dubbio saldando in manieralogica e congrua le fonti di prova in atti; ciò a valere anche con riferimento allevalutazioni sull’attendibilità dei testi.

Del resto, il ricorso, a tratti, scendepalesemente nel merito, proponendo un’interpretazione alternativa dei fatti eprospettando il concetto di difetto di prova.

Parimenti adeguatamente motivatisono i punti della sentenza relativi al trattamento sanzionatorio, essendo statofatto corretto uso dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen. e non ravvisandosiun’aporia logica tra la quantità degli aumenti per la continuazione ed ilriconoscimento delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo, articolato, motivo non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato.2.1.

Non consentito è il motivo di impugnazione afferente alla mancataammissione del giudizio abbreviato condizionato.Invero, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 13368del 27/02/2020, Rv. 278826 - 01Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, Rv. 260532)è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviatocondizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità dicontestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quantola sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata almancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma sesto, cod. proc.pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di proveintegrative (massime precedenti conformi: Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009 Rv.248477 - 01).2.2.

Manifestamente infondato è l'argomento che censura il diniego dellarinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.Va evidenziato, innanzitutto, che, secondo la costante elaborazione dellagiurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la rinnovazionedell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezzadell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale alquale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella suadiscrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr., per tutte, Sez.

U,n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01, e Sez.

U, n. 2780del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01).

Il sindacato sull'esercizio delladiscrezionalità del giudice di merito di non procedere alla rinnovazione istruttoria,inoltre, ha un perimetro strettamente delimitato.

Invero, come giàcondivisibilmente precisato, il sindacato che il giudice di legittimità può esercitarein relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciatodal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può maiessere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire,ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimentoadottato (così Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522 - 01; Sez. 3, n.7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01, e Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007,Giovannetti, Rv. 237689-01).Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, si sottrae allecensure formulate dal ricorrente, avendo la Corte territoriale, nel rilevare che nelgiudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà disollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile ex officio (Sez. 2,n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585 - 01), adeguatamente illustrato,in modo puntuale e coerente, che, a fronte delle risultanze emergenti dagli attidelle indagini acquisiti in sede di giudizio abbreviato, in particolare dallecircostanziate e coerenti dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai riscontri allestesse, non era necessario ai fini del decidere nessun ulteriore supplementoistruttorio.3.

Quanto al secondo, al terzo e al quarto motivo, che rispettivamentelamentano il vizio di motivazione con riferimento ai reati di violenza sessuale,maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ascritti al ricorrente, il Collegio,preliminarmente, evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza diuna «doppia conforme» di merito.Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi digravame, ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto alTribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante è giunto allamedesima conclusione (v., ex multis, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi,Rv. 243636 - 01; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01).

Inquesto caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 2, n. 37295del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), aifini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativadella sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unicocomplessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti siintegrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrentedi confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze,circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v.

Sez. 1, n. 8868 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv.209145).Ai limiti conseguenti alla impossibilità per la Corte di cassazione diprocedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversainterpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione ilcontrollo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sez. 2,n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015,G.F.S., non 4 mass.; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, Ryl M., non mass., Sez.3, n. 13976 dei 12/02/2014, P.G., non mass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012,Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro,Rv. 235716- 01), si aggiunge poi l'ulteriore limite in forza del quale neppure puòutilmente evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudicedi merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste osu un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, utilizzandoun'informazione inesistente nel materiale processuale o omettendo la valutazionedi una prova decisiva (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 – 01; Sez.2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 – 01).4.

Venendo poi alle censure, anch'esse comuni al secondo, al terzo e alquarto motivo, che investono la credibilità di XXXXXXXXXXX, richiamati i principiesposti al superiore §

3. in ordine ai limiti del sindacato di questa Corte dilegittimità e al dedotto travisamento della prova, in presenza di una «doppiaconforme» affermazione di responsabilità, si rende altresì necessariorammentare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, latestimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamenteutilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessitadi altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosiapplicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc.pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dapersone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere «altri elementi diprova che ne confermano l'attendibilità», ovverosia i "riscontri". (così Sez.

U, n.41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Anzi, al pari di qualsiasi altratestimonianza, la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzionedi attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., per il principio di affidabilità (iltestimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), per il principio dinormalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo)e per il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalledichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o peraltri) (così tra le altre, Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025, P.; Sez. 6, n. 22024 del13/05/2025, Nardiello; Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A., Rv. 285922; Sez. 3,n. 5234 del 3/03/2023, S.; Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv.272152).Il percorso valutativo - volto all'accertamento dell'attendibilità deltestimone, anche quando si tratti della persona offesa - non può, dunque,assumere come base di partenza l'ipotesi che il testimone riferiscadeliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibilielementi atti a rendere fondato detto assunto.

E nel caso in esame, del vero, lastessa prospettazione difensiva, al di là della natura squisitamente fattuale delleargomentazioni sottoposte, non si spinge fino a ipotizzare un intentocalunniatorio della persona offesa e neppure individua alcuna ragione cheavrebbe potuto spingere la donna a riferire false accuse, soffermandosi sullapretesa inadeguatezza dei riscontri, peraltro sussistenti, adeguatamente valutatie considerati dai giudici di merito.5.

Ciò posto, fatta applicazione dei principi esposti ai §§ 3 e 4, il secondomotivo, che investe il delitto di violenza sessuale continuata, è generico emanifestamente infondato.5.1.

Sotto il primo profilo, non si confronta realmente col contenuto dellasentenza impugnata ove, alle pagine 5 e, soprattutto, 6, sono già statipuntualmente analizzati tutti gli elementi, eminentemente valutativi, sottoposti aquesta Corte anche in merito alla genesi della querela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] scomparsa avanzata dall'imputato il quale lamentava, tra l'altro,proprio quelle accuse di infedeltà, elemento delle variegate vessazioni lamentatedalla vittima, peraltro unitamente a violenze fisiche, anche documentate dacertificazione medica, e ai più gravi episodi di violenza sessuale.5.2.

È manifestamente infondata la doglianza che investe il dedotto difettodi coercizione.Va ricordato che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609-biscod. pen. non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà delsoggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell'agente;né è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale alrapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio sino al congiungimento, essendosufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittandodello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima èridotta; sicché anche una semplice minaccia o intimidazione psicologica, attuatain situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale dilibera determinazione della vittima, può esser sufficiente gli estremi dellaviolenza (Sez. 3, n. 16609 del 24/01/2017, Rv. 269631 - 01; Sez. 3, n. 1911 del22/12/1999, Gubbi, Rv. 215695; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 33049 del10/05/2017, Rv. 270643 - 01 e Sez. 3, n. 14085 del 24/01/2013, Rv. 255022 -01, che escludono la necessità di protrazione della violenza per tutto il corsodella fase esecutiva).6.

Anche il terzo motivo, col quale si censura l'apparato motivazionale dellasentenza impugnata in relazione al reato di maltrattamenti, non supera il vagliodi ammissibilità.Corte territoriale alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata ha ampiamente edesaustivamente motivato in ordine alla ricorrenza di plurimi riscontri alle accusemosse dalla persona offesa, quali si rinvengono, oltre che nelle dichiarazionidell'ex compagno, dopo anni e superato il rapporto gravemente conflittuale,divenuto amico e confidente della vittima, in quelle della sorella, che aveva avutomodo di notare i segni delle violenze subite, negli estratti delle chat e negliscreenshot, contenenti anche messaggi di aiuto inviati a quest'ultima e alXXXXXXXX in occasione delle aggressioni, nei certificati medici attestanti lelesioni, non solo quello del 14 agosto 2022 relativo all'episodio di lesioni per cui èprocesso.7.

Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato.7.1.

La censura, eminentemente rivalutativa, nel pretendere dalla Corte uninammissibile confronto col dato probatorio, lamenta, in sintesi, l'inconcludenzadel quadro probatorio posto a fondamento della condanna per il delitto di lesioni,oltretutto non avvedendosi che la causazione ad opera dell'imputato delle lesionidocumentate dalla certificazione del 14 agosto 2022, secondo quanto espostonelle pronunce dei giudici di merito, non si fonda, soltanto sulle dichiarazionidella persona offesa, ma anche su quelle della sorella cui si era rivolta perchiedere aiuto e sugli screenshot dei messaggi inviati dalla vittima.7.2.

È manifestamente priva di fondatezza anche la dedotta improcedibilitàdell'azione, l’XXXX essendo chiamato a rispondere del delitto di lesioni personalipluriaggravate, in particolare, per quanto qui di specifico rilievo, ai sensi dell'art.585, in relazione all'art. 576 comma 1, nn. 1 e 5, cod. pen, per avere commessoil fatto in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 572 cod. pen.,procedibile d'ufficio in virtù di quanto disposto dall'art. 582, comma 2, cod. pen.8.

Il quinto motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non èconsentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondatoperché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione dellapena, in relazione determinazione della pena base come agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché agliaumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito,che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..Nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti(si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata), evidenziando le ragioniper le quali, pur ritenuto di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche,la riduzione della pena base, peraltro determinata nel minimo, è stata operata inmisura inferiore al terzo.Manifestamente infondata è poi la dedotta violazione del divieto direformatio in peius con riferimento all'aumento per la continuazione interna alpiù grave delitto di violenza sessuale, atteso che detto aumento, rispetto allapena base oggi ridotta, per effetto delle circostanze attenuanti generiche, acinque anni di reclusione, è di soli 8 mesi, mentre la pena quale determinata dalGup era, compresa la continuazione interna, di sette anni, e non già di sei comeerroneamente affermato dal ricorrente.9.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. XXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per l'annullamento della sentenza del 6ottobre 2025 della Corte d’appello di Roma che, in parziale riforma dellasentenza del G.U.P. del Tribunale di Velletri del 18 dicembre 2024, riconosciutele circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di quattro anni e14 giorni di reclusione, conseguentemente revocata l'interdizione legale durantel'esecuzione della pena e sostituita la pena accessoria dell'interdizione perpetuacon interruzione temporanea dei pubblici uffici per la durata di 5 anni, per i reatidi cui agli art. 572, comma 1, 81, comma 3, e 609-bis, 582 e 585 cod. pen.,commessi in danno della convivente XXXXXXXXXXXX rigettando per il resto lasua impugnazione.2. Avverso la predetta sentenza XXXXXXXXXXXXXXXX, ha proposto,tramite il proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazionearticolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen.2.1. Con un primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e) cod. proc. pen., violazione della legge processuale, in specie degliartt. 438 e 603, comma 3, cod. proc. pen, e correlato vizio di motivazione,contraddittoria e illogica, in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazioneistruttoria con esame della persona offesa.Si deduce che il ricorrente, con l'atto d'appello, aveva impugnatol'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare con la quale era stata rigettata larichiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame della persona offesa esuccessivamente ammesso il giudizio abbreviato senza integrazione istruttoria, inquanto immotivata, censura disattesa dalla Corte territoriale con motivazionealtrettanto carente oltre che errata, non avendo minimamente confutato lecriticità esposte in merito alla necessità di tale prova dichiarativa, attesi, inparticolare, la contraddittorietà e l'incertezza delle propalazioni della XXXX e ilfatto che non fosse stata sentita a sommarie informazioni testimoniali dopo ladenuncia, in violazione dell'art. 362, comma 1-ter cod. proc. pen.; inoltre lasentenza impugnata motiva in termini del tutto carenti il rigetto della richiesta dirinnovazione dell'istruttoria dibattimentale senza affrontare i motivi, ben 10, cheavrebbero reso necessario un approfondimento istruttorio.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazionein relazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen.Si deduce, che, come risulta dalla denuncia, la persona offesa, del tuttoinverosimilmente, pur sostenendo di essere stata costretta a subire rapportisessuali contro la sua volontà e penetrazioni non gradite, anche con l'utilizzo diortaggi, si è limitata a riferire che se manifestava qualsiasi indisponibilitàsessuale il ricorrente l'accusava di andare con altri uomini e la insultava, senzamanifestare dunque il timore di ritorsioni violente, ma soltanto quello di essereaccusata di adulterio; dunque non può affermarsi, come sostenuto dalla Corte dimerito, che l'imputato l'avrebbe minacciata e percossa al fine di imporle deirapporti sessuali, ed in ogni caso è irragionevole ritenere che anche una sempliceminaccia o intimidazione psicologica sia sufficiente a integrare la coartazionetipicamente prevista dalla norma in contestazione.Inoltre, il racconto della donna non sarebbe credibile in quanto non avevamai confidato le violenze sessuali alla sorella, nel certificato del pronto soccorsodel 14 agosto 2022 nega abusi sessuali, ha rimesso la querela, avrebbeproseguito ad avere relazioni intime con il ricorrente anche dopo la denuncia.2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 572 cod. pen.Argomenta il difetto di credibilità della persona offesa in virtù dei plurimielementi ricapitolati alle pagine 10 e 11 del ricorso e la scarsa credibilità eXXXXXXXXX presso il quale la donna era solita trovare rifugio dopo le violenteaggressioni del ricorrente, soggetto a sua volta violento e condannato permaltrattamenti ai danni della persona offesa; rileva, altresì, che il racconto dellasorella e dello stesso XXXXXXXX, non sono mai concordanti, in specie sugliepisodi di violenza, con le dichiarazioni della persona offesa, per cui se ne deveescludere la natura di utili riscontri.2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla sussistenza del contestato delitto di lesioni personali aggravate.Si deduce che nel racconto della persona offesa e degli altri testi non vi èalcun riferimento ad un episodio di violenza perpetrato in data 14 agosto 2022,per cui non è possibile ricondurre le lesioni refertate, nel certificato medico chereca tale data, ad un'azione violenta dell'imputato; in ogni caso la persona offesaha rimesso la querela per cui l'azione sarebbe improcedibile.2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e il correlato viziodi motivazione in relazione alla determinazione della pena, eccessivamentegravosa, anche in virtù dell'aumento per la continuazione interna, superiore aquello originariamente stabilito dal Tribunale, con conseguente violazione deldivieto di reformatio in peius, e comunque tale da vanificare di fatto ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata,ha chiesto a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto, quantoai primi quattro motivi, non sussiste il vizio di inidonea motivazione atteso che ilprovvedimento, la cui motivazione, asseritamente carente, si salda con quella diprimo grado, e ha evidenziato le responsabilità del ricorrente per le condotte percui ha riportato condanna oltre ogni ragionevole dubbio saldando in manieralogica e congrua le fonti di prova in atti; ciò a valere anche con riferimento allevalutazioni sull’attendibilità dei testi. Del resto, il ricorso, a tratti, scendepalesemente nel merito, proponendo un’interpretazione alternativa dei fatti eprospettando il concetto di difetto di prova. Parimenti adeguatamente motivatisono i punti della sentenza relativi al trattamento sanzionatorio, essendo statofatto corretto uso dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen. e non ravvisandosiun’aporia logica tra la quantità degli aumenti per la continuazione ed ilriconoscimento delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo, articolato, motivo non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato.2.1. Non consentito è il motivo di impugnazione afferente alla mancataammissione del giudizio abbreviato condizionato.Invero, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 13368del 27/02/2020, Rv. 278826 - 01Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, Rv. 260532)è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviatocondizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità dicontestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quantola sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata almancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma sesto, cod. proc.pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di proveintegrative (massime precedenti conformi: Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009 Rv.248477 - 01).2.2. Manifestamente infondato è l'argomento che censura il diniego dellarinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.Va evidenziato, innanzitutto, che, secondo la costante elaborazione dellagiurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la rinnovazionedell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezzadell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale alquale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella suadiscrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr., per tutte, Sez. U,n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01, e Sez. U, n. 2780del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01). Il sindacato sull'esercizio delladiscrezionalità del giudice di merito di non procedere alla rinnovazione istruttoria,inoltre, ha un perimetro strettamente delimitato. Invero, come giàcondivisibilmente precisato, il sindacato che il giudice di legittimità può esercitarein relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciatodal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può maiessere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire,ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimentoadottato (così Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522 - 01; Sez. 3, n.7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01, e Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007,Giovannetti, Rv. 237689-01).Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, si sottrae allecensure formulate dal ricorrente, avendo la Corte territoriale, nel rilevare che nelgiudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà disollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile ex officio (Sez. 2,n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585 - 01), adeguatamente illustrato,in modo puntuale e coerente, che, a fronte delle risultanze emergenti dagli attidelle indagini acquisiti in sede di giudizio abbreviato, in particolare dallecircostanziate e coerenti dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai riscontri allestesse, non era necessario ai fini del decidere nessun ulteriore supplementoistruttorio.3. Quanto al secondo, al terzo e al quarto motivo, che rispettivamentelamentano il vizio di motivazione con riferimento ai reati di violenza sessuale,maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ascritti al ricorrente, il Collegio,preliminarmente, evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza diuna «doppia conforme» di merito.Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi digravame, ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto alTribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante è giunto allamedesima conclusione (v., ex multis, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi,Rv. 243636 - 01; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01). Inquesto caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 2, n. 37295del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), aifini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativadella sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unicocomplessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti siintegrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrentedi confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze,circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv.209145).Ai limiti conseguenti alla impossibilità per la Corte di cassazione diprocedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversainterpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione ilcontrollo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sez. 2,n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015,G.F.S., non 4 mass.; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, Ryl M., non mass., Sez.3, n. 13976 dei 12/02/2014, P.G., non mass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012,Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro,Rv. 235716- 01), si aggiunge poi l'ulteriore limite in forza del quale neppure puòutilmente evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudicedi merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste osu un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, utilizzandoun'informazione inesistente nel materiale processuale o omettendo la valutazionedi una prova decisiva (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 – 01; Sez.2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 – 01).4. Venendo poi alle censure, anch'esse comuni al secondo, al terzo e alquarto motivo, che investono la credibilità di XXXXXXXXXXX, richiamati i principiesposti al superiore § 3. in ordine ai limiti del sindacato di questa Corte dilegittimità e al dedotto travisamento della prova, in presenza di una «doppiaconforme» affermazione di responsabilità, si rende altresì necessariorammentare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, latestimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamenteutilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessitadi altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosiapplicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc.pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dapersone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere «altri elementi diprova che ne confermano l'attendibilità», ovverosia i "riscontri". (così Sez. U, n.41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Anzi, al pari di qualsiasi altratestimonianza, la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzionedi attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., per il principio di affidabilità (iltestimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), per il principio dinormalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo)e per il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalledichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o peraltri) (così tra le altre, Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025, P.; Sez. 6, n. 22024 del13/05/2025, Nardiello; Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A., Rv. 285922; Sez. 3,n. 5234 del 3/03/2023, S.; Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv.272152).Il percorso valutativo - volto all'accertamento dell'attendibilità deltestimone, anche quando si tratti della persona offesa - non può, dunque,assumere come base di partenza l'ipotesi che il testimone riferiscadeliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibilielementi atti a rendere fondato detto assunto. E nel caso in esame, del vero, lastessa prospettazione difensiva, al di là della natura squisitamente fattuale delleargomentazioni sottoposte, non si spinge fino a ipotizzare un intentocalunniatorio della persona offesa e neppure individua alcuna ragione cheavrebbe potuto spingere la donna a riferire false accuse, soffermandosi sullapretesa inadeguatezza dei riscontri, peraltro sussistenti, adeguatamente valutatie considerati dai giudici di merito.5. Ciò posto, fatta applicazione dei principi esposti ai §§ 3 e 4, il secondomotivo, che investe il delitto di violenza sessuale continuata, è generico emanifestamente infondato.5.1. Sotto il primo profilo, non si confronta realmente col contenuto dellasentenza impugnata ove, alle pagine 5 e, soprattutto, 6, sono già statipuntualmente analizzati tutti gli elementi, eminentemente valutativi, sottoposti aquesta Corte anche in merito alla genesi della querela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] scomparsa avanzata dall'imputato il quale lamentava, tra l'altro,proprio quelle accuse di infedeltà, elemento delle variegate vessazioni lamentatedalla vittima, peraltro unitamente a violenze fisiche, anche documentate dacertificazione medica, e ai più gravi episodi di violenza sessuale.5.2. È manifestamente infondata la doglianza che investe il dedotto difettodi coercizione.Va ricordato che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609-biscod. pen. non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà delsoggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell'agente;né è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale alrapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio sino al congiungimento, essendosufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittandodello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima èridotta; sicché anche una semplice minaccia o intimidazione psicologica, attuatain situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale dilibera determinazione della vittima, può esser sufficiente gli estremi dellaviolenza (Sez. 3, n. 16609 del 24/01/2017, Rv. 269631 - 01; Sez. 3, n. 1911 del22/12/1999, Gubbi, Rv. 215695; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 33049 del10/05/2017, Rv. 270643 - 01 e Sez. 3, n. 14085 del 24/01/2013, Rv. 255022 -01, che escludono la necessità di protrazione della violenza per tutto il corsodella fase esecutiva).6. Anche il terzo motivo, col quale si censura l'apparato motivazionale dellasentenza impugnata in relazione al reato di maltrattamenti, non supera il vagliodi ammissibilità.Corte territoriale alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata ha ampiamente edesaustivamente motivato in ordine alla ricorrenza di plurimi riscontri alle accusemosse dalla persona offesa, quali si rinvengono, oltre che nelle dichiarazionidell'ex compagno, dopo anni e superato il rapporto gravemente conflittuale,divenuto amico e confidente della vittima, in quelle della sorella, che aveva avutomodo di notare i segni delle violenze subite, negli estratti delle chat e negliscreenshot, contenenti anche messaggi di aiuto inviati a quest'ultima e alXXXXXXXX in occasione delle aggressioni, nei certificati medici attestanti lelesioni, non solo quello del 14 agosto 2022 relativo all'episodio di lesioni per cui èprocesso.7. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato.7.1. La censura, eminentemente rivalutativa, nel pretendere dalla Corte uninammissibile confronto col dato probatorio, lamenta, in sintesi, l'inconcludenzadel quadro probatorio posto a fondamento della condanna per il delitto di lesioni,oltretutto non avvedendosi che la causazione ad opera dell'imputato delle lesionidocumentate dalla certificazione del 14 agosto 2022, secondo quanto espostonelle pronunce dei giudici di merito, non si fonda, soltanto sulle dichiarazionidella persona offesa, ma anche su quelle della sorella cui si era rivolta perchiedere aiuto e sugli screenshot dei messaggi inviati dalla vittima.7.2. È manifestamente priva di fondatezza anche la dedotta improcedibilitàdell'azione, l’XXXX essendo chiamato a rispondere del delitto di lesioni personalipluriaggravate, in particolare, per quanto qui di specifico rilievo, ai sensi dell'art.585, in relazione all'art. 576 comma 1, nn. 1 e 5, cod. pen, per avere commessoil fatto in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 572 cod. pen.,procedibile d'ufficio in virtù di quanto disposto dall'art. 582, comma 2, cod. pen.8. Il quinto motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non èconsentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondatoperché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione dellapena, in relazione determinazione della pena base come agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché agliaumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito,che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..Nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti(si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata), evidenziando le ragioniper le quali, pur ritenuto di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche,la riduzione della pena base, peraltro determinata nel minimo, è stata operata inmisura inferiore al terzo.Manifestamente infondata è poi la dedotta violazione del divieto direformatio in peius con riferimento all'aumento per la continuazione interna alpiù grave delitto di violenza sessuale, atteso che detto aumento, rispetto allapena base oggi ridotta, per effetto delle circostanze attenuanti generiche, acinque anni di reclusione, è di soli 8 mesi, mentre la pena quale determinata dalGup era, compresa la continuazione interna, di sette anni, e non già di sei comeerroneamente affermato dal ricorrente.9.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 27481/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris