CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4835/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall’avvocatoMAURO MENGUCCI –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti e ricorrenti incidentali – Oggetto: servitù R.G.N. 4835/2018 Ud. 13/12/2022 CC R.G. 4835/2018- Pagina nr. 2 di 4 nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], LUCIANAUGUCCIONI – intimat e – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1656/2016 depositata il 28/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA] C. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 1656/2016 depositata il 28/12/2016; − h a nno resistito con separati controricorsi: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno proposto anche ricorso incidentale condizionato; 2) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 4835/2018- Pagina nr. 3 di 4 3) [OSCURATO:PERSONA]. − s ono rimaste intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. − la trattazio ne del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, [OSCURATO:PERSONA] C. ha rinunciato al ricorso; − all’atto di rinuncia ha nno apposto visto tutti i controricorrent i , unitamente aipropri difensori; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito dimandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, t rattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; R.G. 4835/2018- Pagina nr. 4 di 4 − nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione dei controricorrent i e le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese; P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio Così