CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10723/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, del 01/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta ha respinto la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città in data 21 luglio 2022, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e delle connesse violazioni della legge armi, commessi il giorno 19 luglio 2022 in [OSCURATO:PERSONA] mento. 1.1. In base alla ricostruzione dei fatti, era emerso che alle ore 23:42 del 19 luglio 2022 giungeva alla locale stazione dei Carabinieri la segnalazione di una sparatoria con feriti verificatasi in [OSCURATO:PERSONA] in via Puglie; giunti sul posto nella immediatezza, i militari dell'Arma avevano notato la presenza degli operatori del 118 già intenti a prestare soccorso alla vittima ed avevano constatato altresì la presenza di un uomo (successivamente identificato in [OSCURATO:PERSONA]) che era seduto all'interno della propria abitazione nelle adiacenze della porta di ingresso, rimasta aperta. Intimatogli più volte dai Carabinieri di portare le mani dietro la nuca, l'indagato aveva dapprima desistito cercando di afferrare l'arma nella sua disponibilità che si trovava appoggiata sopra un tavolino, aveva poi deciso di collaborare e così era uscito lentamente dalla casa con le mani in vista. A seguito di perquisizione effettuata nell'abitazione del Grasso, gli operanti avevano rinvenuto e sequestrato una pistola Beretta calibro 7,65, sette cartucce inesplose per pistola calibro 7,65, un bossolo esposto calibro 7,65 rinvenuto all'interno della pistola incastrato nella camera di estrazione e cane armato ed il bossolo esploso calibro 9.00 mm. sito sulla cassetta della posta dell'indagato, oltre ad alcuni utensili impiegati per la manutenzione e la lubrificazione della armi. Sulla base delle dichiarazioni delle persone che avevano assistito ai fatti, tra cui in particolare la moglie della vittima, era emerso che quella sera [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] avevano sentito [OSCURATO:PERSONA] (loro vicino di casa) gridare frasi ingiuriose e sbattere contro la porta della loro abitazione, verosimilmente con i pugni. Poiché tali comportamenti non erano nuovi, il Plicato aveva deciso di uscire di casa per chiedere spiegazioni; a seguito del diverbio che era sorto tra i due il Grasso aveva rivolto minacce di morte nei confronti del figlio del Plicato ed aveva poi estratto una pistola e sparato un colpo all'indirizzo del contendente (che era ad un solo metro di distanza) che non lo aveva attinto all'addome - ma invece al ginocchio - perché la Insinna alla vista dell'arma aveva afferrato il marito per le spalle e lo aveva tirato verso di sé. La donna aveva poi riferito di avere udito, dopo il colpo sparato, un ripetuto rumore di metallo come se si volesse armare la pistola o premere ripetutamente il grilletto. La vittima era stata poi soccorsa da alcune persone che la facevano sedere su di una sedia e cercavano di bloccare il sanguinamento, conseguente la ferita da arma da fuoco al ginocchio, con una cintura, ma ciò nonostante il Plicato perdeva i sensi. Altre persone vicine di casa aveva confermato la versione resa dalla Insinna rispetto al colpo di pistola sparato dal Grasso e del successivo inceppamento dell'arma da lui usata. La persona offesa era stata poi trasportata presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, dove le veniva riscontrata la ferita da arma da fuoco (meglio descritta nel referto in atti) con prognosi di giorni ventuno. 1.2. Il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame avanzata dal Grasso avverso l'ordinanza genetica. Anzitutto, ha rigettato l'eccezione di perdita di efficacia della misura cautelare per violazione dell'art.309 cod. proc. pen. a causa della mancata trasmissione degli atti da parte del Pubblico ministero entro il termine di cinque giorni, poiché nel caso di specie era stata lamentata una trasmissione incompleta e/o difettosa degli atti (con particolare riguardo al referto ospedaliero ed alle dichiarazioni della persona offesa), che però è circostanza differente rispetto alla mancata trasmissione. Inoltre, ha disatteso l'eccezione di carenza di motivazione del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari ed ha confermato il giudizio rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentato omicidio sulla base degli elementi indiziari sopra indicati, ritenendo in particolare corretta la qualificazione giuridica del fatto sotto il profilo dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo. Quanto poi alle esigenze cautelari ed alla proporzionalità della custodia cautelare in carcere, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione dei reati della stessa indole o di altri gravi delitti con l'uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, nonché la pericolosità dell'indagato. A tali conclusioni i giudici del riesame sono pervenuti sulla base delle modalità della condotta, indice della particolare aggressività e dell'assenza di remore nell'utilizzo di armi da fuoco, peraltro illegalmente detenute. Infine, è stata esclusa la possibilità di concessione degli arresti domiciliari per l'inaffidabile personalità del ricorrente e l'inidoneità del domicilio ove eseguire la misura cautelare, in quanto vicino a quello della persona offesa. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, evidenziando anzitutto la mancata trasmissione degli atti, da parte del Pubblico ministero, nel termine di cui all'art.309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare. In particolare, la non chiara leggibilità del referto ospedaliero e delle dichiarazioni della persona offesa non consentirebbe di ritenere configurabili i gravi indizi di colpevolezza del delitto di tentato omicidio. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla qualificazione dei fatti come tentato omicidio poiché, in realtà, nella fattispecie la condotta configura il meno grave reato di lesioni personali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto, va evidenziato che non è stato oggetto di censure, da parte del ricorrente, il profilo riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari. 2.1. Ciò posto, quanto al primo motivo, deve ricordarsi il condivisibile principio secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si verifica qualora la copia di parte degli atti già sottoposti al vaglio del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa venga per errore trasmessa al tribunale del riesame in modo incompleto perchè non chiaramente leggibile, ricollegandosi tale inefficacia alla sola "mancata" trasmissione e non alla trasmissione "difettosa". Infatti, il Tribunale può decidere prescindendo da tali atti, se non determinanti, ovvero esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti come avvenuto nel caso di specie (ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 39013 del 27/06/2018, Rv. 273879 - 01). Il Tribunale di Caltanissetta ha, infatti, chiarito che - nonostante la trasmissione difettosa di alcuni degli atti - non ha ritenuto necessario sollecitarne un nuovo invio, poiché ha ritenuto di potere decidere sulla base degli altri elementi indiziari e, in particolar modo, le dichiarazioni della moglie del Plicato e delle altre persone che avevano assistito ai fatti. 3. Con riferimento al secondo motivo si osserva che la qualificazione del fatto come tentato omicidio, confermata dal Tribunale del riesame, appare corretta. 3.1. Invero, quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del tentato omicidio , come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339), la prova dello animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente. In quest'ottica assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili. Da tale corretto approccio ermeneutico il Tribunale - con motivazione adeguata e non contraddittoria - non si è discostato, avendo ritenuto raggiunta la prova della sussistenza di gravi elementi indiziari rispetto all'elemento psicologico sulla base di elementi, quali la potenzialità offensiva dell'arma utilizzata (una pistola Beretta calibro 7,65), la distanza ravvicinata dalla quale il colpo era stato sparato (un metro), la sua direzione verso una zona vitale come l'addome ed il tentativo di fare ulteriormente fuoco non riuscito soltanto per l'inceppamento dell'arma, elementi tutti ineccepibilmente apprezzati nel ravvisato contesto di dolo omicidiario. 3.2. Risultano quindi infondati i rilievi riguardanti l'elemento psicologico del reato considerato che nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23618 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 266915 - 01). 3.3. Quanto poi alla idoneità degli atti a ragione, infine, si è coerentemente escluso che l'entità delle lesioni subite dalla vittima - così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita - siano circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultati prodotti, sia perché tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendenti dall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702). 3.4. Pertanto, il ricorrente con i lamentati vizi di violazione di legge e di motivazione vorrebbe, in realtà, pervenire ad una differente valutazione degli elementi di merito, operazione che non è ammissibile in sede di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d