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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 26964/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33263 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Licata, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Agrigento, pressoil suo studio professionale, rappresentato e difes o da sé stesso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente e ricorrente incide ntale - Ric. 2018n. 33263 sez.

S2 -ud. 6-2-2023 - 2 - avverso l’ordinanzan.rep. 1373/2018 del [OSCURATO:PERSONA] , resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/2/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Azienda sanitaria provinciale di A grigento (ASP) aveva conferito all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di rappresentarla e difenderla nel giudizio innanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Agrigento, promosso da un suo dipendente per il riconoscimento di mansioni superiori.La controversia si concluse con il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente; le pretese differenze retributive, contributive e previdenziali, non quantificate dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso, rimaseroindeterminate.

2. Con ordinanza n. rep. 1373/18 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata il successivo 12/9, il Tribunale di Agrigento, nel contraddittorio con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che aveva eccepito la tardività dell’opposizione (la ASPaveva proposto la domanda con citazione invece che con ricorso, provvedendo all’iscrizione a ruolo oltre la scadenza dei termini di opposizione), respinsel’opposizione della ASL, ritenendola tempestiva in applicazione dell’art. 4 d.lgs. 150/2011 per salvezza degli effetti del rito scelto e non del rito da scegliere.

In merito, per quel che qui ancora rileva, la Corte stabilì che l’attività difensiva posta in essere dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] « quale evincibile dalla documentazione in atti, non pare[va] essersi sostanziata in un’articolata strategia difensiva, tale da richiedere l’approfondimento di questioni giuridiche particolarmente complesse» e giudicò perciò congruo procedere alla liquidazione dei compensi spettanti al professionista in applicazione dei parametri medi « da ritenersi senz’altro adeguati al grado di complessità della causa dal Ric. 2018n. 33263 sez.

S2 -ud. 6-2-2023 - 3 - valore indeterminabile»; ritenne quindi di condividere il preavviso di parcella n.602 inoltrato all’ASP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal professionista e il successivo parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell’’Ordine, affermando che«da un’attenta analisi dello stesso, le voci indicate, ivi compresa la distinzione tra onorari e diritti, risultano corrispondere ai parametri medi delle tariffe forensi ratione temporis vigenti con riferimento ad una causa di valore indeterminabile»; escluse, perciò, la fondatezza della doglianza dell’ASP secondo cui il preavviso di parcella posto a fondamento del d.i. sarebbestato redatto facendo riferimento al valore del procedimento superiore ad euro 103.000,00.

3. Avverso questa decisione la ASP ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato per far dichiarare inammissibile per tardività il ricorso in opposizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo, in relazione aln.3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., l’Azienda sanitaria provinciale ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art.6, commi 5 e 6, del d.m. n.127/2004 e della tabella A, paragrafo II –onorari giudiziali-e tabella B, paragrafo I –dirittidi avvocato: il Tribunale di Agrigento, pur avendo affermato che l’attività difensiva posta in essere dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sua difesa non sembrava essersi sostanziata in un’articolata strategia difensiva tale da richiedere l’approfondimento di questioni giuridiche particolarmente complesse e aver comunque ritenuto congruo procedere alla liquidazione dei compensi sulla base dei valori medi, ha poi re cepito la parcella del professionista che, invece, esplicitamente riporterebbe quale scaglione di riferimento quello individuato tra i limiti di euro103.000,01 e di euro 258.000,00.

Ric. 2018n. 33263 sez.

S2 -ud. 6-2-2023 - 4 -

1.1. Con unico motivo di ricorso incidentale, proposto in via subordinata, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’opposizione sarebbe stata tardivamente proposta, dovendo operare nella specie il principio di conversione e non l’eccezione costituita dal comma 5 dell’art.4 d.lgs. 150/2011, atteso che la trasformazione del rito era stata disposta dopo la prima udienza, quando gli effetti della tardiva proposizione si erano già prodotti.

2. L’unico motivo di ricorso principale è in parte infondato e in parte inammissibile.

È infondato perché nessuna violazione dell’art. 6 è ravvisabile nell’ordinanza impugnata: il Tribunaleha affermato che alla fattispecie si applicano le tariffe professionali di cui al d.m. 127/04; ha quindi enucleato le attività poste in essere dal difensore ricorrente e stabilito cheper la liquidazione dei diritti fossero applicabili i parametri medi in riferimento al valore indeterminabile; ha, quindi, esplicitamente escluso che il preavviso di parcella posto a fondamento del d.i. sia stato redatto facendo riferimento ad un valore del procedimento superiore ad e uro 103.300 ,00 - che dello scaglione relativo al valore indeterminabile costituiva il limite massimo – come invece sostenuto dalla ASP (pag. 8 della sentenza).

Non è perciò configurabile alcun error in iudicando, inteso come errore di calcolo riconducibile ad un’erronea individuazione dei parametri e criteri di conteggio, perché la Corte ha chiaramente e correttamente individuato i parametridi liquidazione.

Il motivo è, poi, inammissibile se inteso a sostenere l’applicazione in fatto, contraddittoriamente,di parametri superiori in riferimento alle attività riconosciute: in tal senso, infatti, sarebbe stato necessario specificare le voci non dovute, perché per principio consolidato, in tema di liquidazione delle spese processuali, è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel Ric. 2018n. 33263 sez.

S2 -ud. 6-2-2023 - 5 - censurarne la complessiva quantificazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore(Cass. Sez. 1, n. 20808 del 02/10/2014).

3. L’infondatezza del ricorso principale esclude la necessità dell’esame del ricorso incidentale proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]: per principio consolidato, infatti, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte soltanto in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. Sez.

U . , n. 7381 del 25/03/2013; Sez. 1, n. 4619 del 06/03/2015 ; Sez. 3, n. 6138 del 14/03/2018).

4. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna dell’Azienda ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valore dichiarato.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2018n. 33263 sez.

S2 -ud. 6-2-2023 - 6 - La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Azienda sanitaria provinciale al pagamento, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33263 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Licata, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Agrigento, pressoil suo studio professionale, rappresentato e difes o da sé stesso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente e ricorrente incide ntale - Ric. 2018n. 33263 sez. S2 -ud. 6-2-2023 - 2 - avverso l’ordinanzan.rep. 1373/2018 del [OSCURATO:PERSONA] , resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/2/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Azienda sanitaria provinciale di A grigento (ASP) aveva conferito all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di rappresentarla e difenderla nel giudizio innanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Agrigento, promosso da un suo dipendente per il riconoscimento di mansioni superiori.La controversia si concluse con il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente; le pretese differenze retributive, contributive e previdenziali, non quantificate dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso, rimaseroindeterminate. 2. Con ordinanza n. rep. 1373/18 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata il successivo 12/9, il Tribunale di Agrigento, nel contraddittorio con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che aveva eccepito la tardività dell’opposizione (la ASPaveva proposto la domanda con citazione invece che con ricorso, provvedendo all’iscrizione a ruolo oltre la scadenza dei termini di opposizione), respinsel’opposizione della ASL, ritenendola tempestiva in applicazione dell’art. 4 d.lgs. 150/2011 per salvezza degli effetti del rito scelto e non del rito da scegliere. In merito, per quel che qui ancora rileva, la Corte stabilì che l’attività difensiva posta in essere dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] « quale evincibile dalla documentazione in atti, non pare[va] essersi sostanziata in un’articolata strategia difensiva, tale da richiedere l’approfondimento di questioni giuridiche particolarmente complesse» e giudicò perciò congruo procedere alla liquidazione dei compensi spettanti al professionista in applicazione dei parametri medi « da ritenersi senz’altro adeguati al grado di complessità della causa dal Ric. 2018n. 33263 sez. S2 -ud. 6-2-2023 - 3 - valore indeterminabile»; ritenne quindi di condividere il preavviso di parcella n.602 inoltrato all’ASP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal professionista e il successivo parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell’’Ordine, affermando che«da un’attenta analisi dello stesso, le voci indicate, ivi compresa la distinzione tra onorari e diritti, risultano corrispondere ai parametri medi delle tariffe forensi ratione temporis vigenti con riferimento ad una causa di valore indeterminabile»; escluse, perciò, la fondatezza della doglianza dell’ASP secondo cui il preavviso di parcella posto a fondamento del d.i. sarebbestato redatto facendo riferimento al valore del procedimento superiore ad euro 103.000,00. 3. Avverso questa decisione la ASP ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato per far dichiarare inammissibile per tardività il ricorso in opposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, in relazione aln.3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., l’Azienda sanitaria provinciale ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art.6, commi 5 e 6, del d.m. n.127/2004 e della tabella A, paragrafo II –onorari giudiziali-e tabella B, paragrafo I –dirittidi avvocato: il Tribunale di Agrigento, pur avendo affermato che l’attività difensiva posta in essere dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sua difesa non sembrava essersi sostanziata in un’articolata strategia difensiva tale da richiedere l’approfondimento di questioni giuridiche particolarmente complesse e aver comunque ritenuto congruo procedere alla liquidazione dei compensi sulla base dei valori medi, ha poi re cepito la parcella del professionista che, invece, esplicitamente riporterebbe quale scaglione di riferimento quello individuato tra i limiti di euro103.000,01 e di euro 258.000,00. Ric. 2018n. 33263 sez. S2 -ud. 6-2-2023 - 4 - 1.1. Con unico motivo di ricorso incidentale, proposto in via subordinata, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’opposizione sarebbe stata tardivamente proposta, dovendo operare nella specie il principio di conversione e non l’eccezione costituita dal comma 5 dell’art.4 d.lgs. 150/2011, atteso che la trasformazione del rito era stata disposta dopo la prima udienza, quando gli effetti della tardiva proposizione si erano già prodotti. 2. L’unico motivo di ricorso principale è in parte infondato e in parte inammissibile. È infondato perché nessuna violazione dell’art. 6 è ravvisabile nell’ordinanza impugnata: il Tribunaleha affermato che alla fattispecie si applicano le tariffe professionali di cui al d.m. 127/04; ha quindi enucleato le attività poste in essere dal difensore ricorrente e stabilito cheper la liquidazione dei diritti fossero applicabili i parametri medi in riferimento al valore indeterminabile; ha, quindi, esplicitamente escluso che il preavviso di parcella posto a fondamento del d.i. sia stato redatto facendo riferimento ad un valore del procedimento superiore ad e uro 103.300 ,00 - che dello scaglione relativo al valore indeterminabile costituiva il limite massimo – come invece sostenuto dalla ASP (pag. 8 della sentenza). Non è perciò configurabile alcun error in iudicando, inteso come errore di calcolo riconducibile ad un’erronea individuazione dei parametri e criteri di conteggio, perché la Corte ha chiaramente e correttamente individuato i parametridi liquidazione. Il motivo è, poi, inammissibile se inteso a sostenere l’applicazione in fatto, contraddittoriamente,di parametri superiori in riferimento alle attività riconosciute: in tal senso, infatti, sarebbe stato necessario specificare le voci non dovute, perché per principio consolidato, in tema di liquidazione delle spese processuali, è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel Ric. 2018n. 33263 sez. S2 -ud. 6-2-2023 - 5 - censurarne la complessiva quantificazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore(Cass. Sez. 1, n. 20808 del 02/10/2014). 3. L’infondatezza del ricorso principale esclude la necessità dell’esame del ricorso incidentale proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]: per principio consolidato, infatti, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte soltanto in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. Sez. U . , n. 7381 del 25/03/2013; Sez. 1, n. 4619 del 06/03/2015 ; Sez. 3, n. 6138 del 14/03/2018). 4. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna dell’Azienda ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valore dichiarato. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2018n. 33263 sez. S2 -ud. 6-2-2023 - 6 - La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Azienda sanitaria provinciale al pagamento, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 11
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