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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11479/2022

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1 .

J't ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5295/2016 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Vicenza, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, e la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in [OSCURATO:PERSONA] (VI), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentate e difese dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Vicenza, e dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliate, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia - Mestre il 23 luglio 2015 n. 1266/22/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 marzo 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] dì Venezia - Mestre il 23 luglio 2015 n. 1266/22/2015, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione ad un'ingiunzione emessa dal Tribunale di Vicenza a favore della "[OSCURATO:PERSONA] uro S.p.A." nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." per il pagamento della somma complessiva di C 352.460,88 (oltre ad IVA), a titolo di residuo corrispettivo per lavori eseguiti dopo la transazione conclusa per l'importo di C 3.000.000,00 in ordine all'appalto per la costruzione di un edificio artigianale in Vicenza, con tassazione in misura fissa sul corrispettivo per l'ultimazione dei lavori appaltati ed in misura proporzionale sul corrispettivo per la definizione transattiva, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." e della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza il 20 gennaio 2014 n. 49/09/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il decreto ingiuntivo non contenesse alcuna enunciazione della transazione, la quale, peraltro, si era limitata a liquidare il residuo corrispettivo dell'appalto soggetto ad IVA.

La "[OSCURATO:PERSONA] uro S.p.A." e la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." si sono costituite con controricorso.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

In prossimità dell'adunanza camerate, la ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della controversia. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1975 e 1976 cod. civ., 29 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver tenuto che la transazione aveva carattere novativo (e non dichiarativo) rispetto all'appalto, per cui l'imposta di registro doveva essere applicata in misura proporzionale.

2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché omessa/insufficiente motivazione ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che le parti avevano espressamente convenuto la valenza novatíva (e sostitutiva) della transazione rispetto all'appalto ed avevano regolato in modo onnicomprensivo ogni altra pendenza a qualsiasi titolo (anche in relazione alla ripresa dei lavori ed alla relativa remunerazione).3.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver escluso che il decreto ingiuntivo contenesse l'enunciazione della transazione, che era distinta ed autonoma rispetto all'appalto.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che la transazione era stata enunciata nel decreto ingiuntivo, essendo rilevante ai fini della determinazione del corrispettivo inadempiuto.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: In corso di causa, la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha chiesto la sospensione del procedimento fino al 31 dicembre 2020, allegando copia dell'istanza presentata in via telematica per la definizione agevolata e della quietanza di pagamento dell'importo dovuto ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136.

L'Agenzia delle Entrate ha respinto la domanda di definizione agevolata sul rilievo che: «Le liti aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all'applicazione dell'imposta di registro agli atti giudiziari non sono definibili ai sensi dell'art. 6 [del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136], avendo essenzialmente una funzione di riscossione dell'imposta dovuta in relazione alla registrazione dei predetti atti».

La "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha proposto ricorso avverso il diniego di definizione agevolata sul presupposto che l'avviso di liquidazione costituirebbe - al di là del nomen iuris - un "atto impositivo", il quale, pertanto, rientrerebbe nella previsione dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita per la sola partecipazione all'eventuale udienza di discussione sul ricorso avverso il diniego di definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata è meritevole di accoglimento. 1.1 La questione è stata specificamente affrontata da questa Corte, la quale, in una serie di recenti arresti (sulla scia dell'attuale orientamento delle Sezioni Unite sulla nozione di "atto impositivo": Cass., Sez.

Un., 25 giugno 2021, n. 18298), ha deciso che, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione (in termini: Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, n. 20683; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 9; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2022, n. 2054). 1.2 Come è noto, l'art.6, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, dispone che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita per la sola partecipazione all'eventuale udienza di discussione sul ricorso avverso il diniego di definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata è meritevole di accoglimento. 1.1 La questione è stata specificamente affrontata da questa Corte, la quale, in una serie di recenti arresti (sulla scia dell'attuale orientamento delle Sezioni Unite sulla nozione di "atto impositivo": Cass., Sez.

Un., 25 giugno 2021, n. 18298), ha deciso che, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione (in termini: Cass., Sez. 5", 20 luglio 2021, n. 20683; Cass., Sez. 5", 4 gennaio 2022, n. 9; Cass., Sez. 5", 25 gennaio 2022, n. 2054). 1.2 Come è noto, l'art.6, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, dispone che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».

In deroga al criterio del valore della controversia, i commi successivi della richiamata disposizione prevedono che la lite possa essere definita con il versamento di importi inferiori, a seconda dell'esito dei precedenti gradi di merito.

L'art. 6, comma 6, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, soggiunge che: «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019». 1.3 Nel caso di specie, si valuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione agevolata, trattandosi di lite pendente attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, nella quale è parte l'Agenzia delle Entrate.

Indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la lite aveva, poi, ad oggetto proprio un atto impositivo e non un atto liquidatorio.

È costante l'indirizzo di legittimità - formatosi su altra disposizione condonistica, ma analogamente strutturata - secondo cui: «In tema di condono fiscale ciò che rileva ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo e della conseguente inclusione della relativa controversia nell'ambito applicativo della L. n. 289 del 2002, art. 16, è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell'atto stesso.

Pertanto, con specifico riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, la definizione dell'atto come "avviso di liquidazione" non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, essendo sufficiente che la sua contestazione da parte del contribuente sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuti dell'obbligazione tributaria» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2014, n. 5158; Cass., Sez. 5^, 6 ottobre 2010, n. 20731; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13136; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2018, n. 15449; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32600; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2020, n. 26533). 1..4 Questa impostazione, incentrata su un criterio di effettività, è stata successivamente recepita anche dalla circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate I'l aprile 2019 n. 6/E, dove si osserva (par. 2.3.4): «Con riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell'imposta di successione, si osserva che tali atti non presuppongono, di norma, operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Occorre tuttavia evidenziare che, ai fini della definizione, rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato, che prescinde dal nomen iuris utilizzato nella specie.

In tal senso si è espressa la Corte di cassazione con riferimento all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, volto a far valere «per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della richiesta di registrazione» (Cass. 6 ottobre 2010, n. 20731).

In questo caso, infatti, l'avviso di liquidazione assume natura di atto impositivo, in quanto destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione».1.5 Nel caso di specie, è evidente che l'avviso di "liquidazione" in oggetto esprime una finalità sostanzialmente impositiva, là dove applica ex novo l'imposta di registro in misura proporzionale (con l'aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 9 della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) in relazione alla enunciazione della transazione relativa all'appalto (soggetto ad IVA), che non era stata mai registrata.

2. Ne segue, in definitiva, l'annullamento del diniego e l'affermazione della definibilità della presente lite ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, con effetto non soltanto per la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", che ha presentato la relativa istanza in corso di causa ed ha corrisposto l'importo dovuto, ma anche per la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", che era coobbligata per il medesimo titolo (in relazione alla comune qualità di parte del procedimento monitorio).

3. Considerando che l'Agenzia delle Entrate non ha opposto altre ragioni di diniego e che la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha tempestivamente versato l'importo dovuto ai sensi di legge, si deve dichiarare l'estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).

4. Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).

5. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez.

SA, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e dichiara definibile la lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136; dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 . J't ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5295/2016 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Vicenza, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, e la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in [OSCURATO:PERSONA] (VI), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentate e difese dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Vicenza, e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliate, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia - Mestre il 23 luglio 2015 n. 1266/22/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 marzo 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] dì Venezia - Mestre il 23 luglio 2015 n. 1266/22/2015, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione ad un'ingiunzione emessa dal Tribunale di Vicenza a favore della "[OSCURATO:PERSONA] uro S.p.A." nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." per il pagamento della somma complessiva di C 352.460,88 (oltre ad IVA), a titolo di residuo corrispettivo per lavori eseguiti dopo la transazione conclusa per l'importo di C 3.000.000,00 in ordine all'appalto per la costruzione di un edificio artigianale in Vicenza, con tassazione in misura fissa sul corrispettivo per l'ultimazione dei lavori appaltati ed in misura proporzionale sul corrispettivo per la definizione transattiva, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." e della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza il 20 gennaio 2014 n. 49/09/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il decreto ingiuntivo non contenesse alcuna enunciazione della transazione, la quale, peraltro, si era limitata a liquidare il residuo corrispettivo dell'appalto soggetto ad IVA. La "[OSCURATO:PERSONA] uro S.p.A." e la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." si sono costituite con controricorso. Il ricorso è affidato a quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. In prossimità dell'adunanza camerate, la ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della controversia. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1975 e 1976 cod. civ., 29 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver tenuto che la transazione aveva carattere novativo (e non dichiarativo) rispetto all'appalto, per cui l'imposta di registro doveva essere applicata in misura proporzionale. 2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché omessa/insufficiente motivazione ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che le parti avevano espressamente convenuto la valenza novatíva (e sostitutiva) della transazione rispetto all'appalto ed avevano regolato in modo onnicomprensivo ogni altra pendenza a qualsiasi titolo (anche in relazione alla ripresa dei lavori ed alla relativa remunerazione).3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver escluso che il decreto ingiuntivo contenesse l'enunciazione della transazione, che era distinta ed autonoma rispetto all'appalto. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che la transazione era stata enunciata nel decreto ingiuntivo, essendo rilevante ai fini della determinazione del corrispettivo inadempiuto. CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: In corso di causa, la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha chiesto la sospensione del procedimento fino al 31 dicembre 2020, allegando copia dell'istanza presentata in via telematica per la definizione agevolata e della quietanza di pagamento dell'importo dovuto ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136. L'Agenzia delle Entrate ha respinto la domanda di definizione agevolata sul rilievo che: «Le liti aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all'applicazione dell'imposta di registro agli atti giudiziari non sono definibili ai sensi dell'art. 6 [del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136], avendo essenzialmente una funzione di riscossione dell'imposta dovuta in relazione alla registrazione dei predetti atti». La "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha proposto ricorso avverso il diniego di definizione agevolata sul presupposto che l'avviso di liquidazione costituirebbe - al di là del nomen iuris - un "atto impositivo", il quale, pertanto, rientrerebbe nella previsione dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136. L'Agenzia delle Entrate si è costituita per la sola partecipazione all'eventuale udienza di discussione sul ricorso avverso il diniego di definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata è meritevole di accoglimento. 1.1 La questione è stata specificamente affrontata da questa Corte, la quale, in una serie di recenti arresti (sulla scia dell'attuale orientamento delle Sezioni Unite sulla nozione di "atto impositivo": Cass., Sez. Un., 25 giugno 2021, n. 18298), ha deciso che, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione (in termini: Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, n. 20683; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 9; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2022, n. 2054). 1.2 Come è noto, l'art.6, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, dispone che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136. L'Agenzia delle Entrate si è costituita per la sola partecipazione all'eventuale udienza di discussione sul ricorso avverso il diniego di definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata è meritevole di accoglimento. 1.1 La questione è stata specificamente affrontata da questa Corte, la quale, in una serie di recenti arresti (sulla scia dell'attuale orientamento delle Sezioni Unite sulla nozione di "atto impositivo": Cass., Sez. Un., 25 giugno 2021, n. 18298), ha deciso che, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione (in termini: Cass., Sez. 5", 20 luglio 2021, n. 20683; Cass., Sez. 5", 4 gennaio 2022, n. 9; Cass., Sez. 5", 25 gennaio 2022, n. 2054). 1.2 Come è noto, l'art.6, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, dispone che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia». In deroga al criterio del valore della controversia, i commi successivi della richiamata disposizione prevedono che la lite possa essere definita con il versamento di importi inferiori, a seconda dell'esito dei precedenti gradi di merito. L'art. 6, comma 6, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, soggiunge che: «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019». 1.3 Nel caso di specie, si valuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione agevolata, trattandosi di lite pendente attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, nella quale è parte l'Agenzia delle Entrate. Indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la lite aveva, poi, ad oggetto proprio un atto impositivo e non un atto liquidatorio. È costante l'indirizzo di legittimità - formatosi su altra disposizione condonistica, ma analogamente strutturata - secondo cui: «In tema di condono fiscale ciò che rileva ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo e della conseguente inclusione della relativa controversia nell'ambito applicativo della L. n. 289 del 2002, art. 16, è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell'atto stesso. Pertanto, con specifico riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, la definizione dell'atto come "avviso di liquidazione" non vale ad escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, essendo sufficiente che la sua contestazione da parte del contribuente sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuti dell'obbligazione tributaria» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2014, n. 5158; Cass., Sez. 5^, 6 ottobre 2010, n. 20731; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13136; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2018, n. 15449; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32600; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2020, n. 26533). 1..4 Questa impostazione, incentrata su un criterio di effettività, è stata successivamente recepita anche dalla circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate I'l aprile 2019 n. 6/E, dove si osserva (par. 2.3.4): «Con riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell'imposta di successione, si osserva che tali atti non presuppongono, di norma, operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Occorre tuttavia evidenziare che, ai fini della definizione, rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato, che prescinde dal nomen iuris utilizzato nella specie. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione con riferimento all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, volto a far valere «per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della richiesta di registrazione» (Cass. 6 ottobre 2010, n. 20731). In questo caso, infatti, l'avviso di liquidazione assume natura di atto impositivo, in quanto destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione».1.5 Nel caso di specie, è evidente che l'avviso di "liquidazione" in oggetto esprime una finalità sostanzialmente impositiva, là dove applica ex novo l'imposta di registro in misura proporzionale (con l'aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 9 della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) in relazione alla enunciazione della transazione relativa all'appalto (soggetto ad IVA), che non era stata mai registrata. 2. Ne segue, in definitiva, l'annullamento del diniego e l'affermazione della definibilità della presente lite ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, con effetto non soltanto per la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", che ha presentato la relativa istanza in corso di causa ed ha corrisposto l'importo dovuto, ma anche per la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", che era coobbligata per il medesimo titolo (in relazione alla comune qualità di parte del procedimento monitorio). 3. Considerando che l'Agenzia delle Entrate non ha opposto altre ragioni di diniego e che la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha tempestivamente versato l'importo dovuto ai sensi di legge, si deve dichiarare l'estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). 4. Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). 5. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. SA, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e dichiara definibile la lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136; dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contende
Decreto Cassazione n. 11479/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris