CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 44893/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Bovolone il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 25/3/2022 - dato atto degli avvisi alle parti -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, in accoglimento del concordato tra le parti, qualificato il fatto ascritto come tentata rapina impropria, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 280,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di motivazione con riguardo alle doglianze esposte nell'atto di appello. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Rv.276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170). Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa denunzia in forma del tutto generica l'omessa motivazione in relazione ai motivi oggetto di rinunzia. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]