Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 833/2024
ECLI:EU:T:2024:671
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0798_INF
Sentenza del Tribunale (Grande Sezione) del 2 ottobre 2024 –
Ordre des avocats à la cour de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑798/22) (
1
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto di fornire servizi di consulenza giuridica al governo russo e a entità stabilite in Russia – Obbligo di motivazione – Ruolo fondamentale degli avvocati in una società democratica – Diritto degli avvocati di fornire servizi di consulenza giuridica – Diritto di farsi consigliare da un avvocato – Articoli 7, 47 e articolo 52, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali – Indipendenza dell’avvocato»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di fornire servizi di consulenza giuridica al governo russo o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia – Atti d’applicazione generale – Ammissibilità di una motivazione che si limita ad indicare la situazione complessiva che ha condotto all’adozione dell’atto e gli obiettivi generali che esso si prefigge
(Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 833/2014, art. 5 quindecies, § 2 e da 4 a 12, e 12 ter, § 2 bis, 2022/1904, 2022/1909, 2022/2474 e 2023/427)
(v. punti 30-41)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di fornire servizi di consulenza giuridica al governo russo o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia – Valutazione preliminare, da parte di un avvocato, della situazione giuridica delle entità che lo consultano – Appuramento della necessità di ottenere consigli giuridici al fine di garantire l’accesso ad un procedimento giurisdizionale – Ammissibilità – Violazione del diritto ad un ricorso effettivo e del diritto ad un processo equo – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio n. 833/2014, art. 5 quindecies, § 2 e 6, 2022/1904, 2022/2474 e 2023/427)
(v. punti 55, 60, 67, 68)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Divieto di fornire servizi di consulenza giuridica al governo russo o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia – Portata – Nozione di servizi di consulenza giuridica – Assistenza di un avvocato in materia non contenziosa nella preparazione e nella realizzazione di lavori di ordine finanziario e commerciale – Inclusione
(Regolamenti del Consiglio n. 833/2014, art. 5 quindecies, § 6, 2022/1904, 2022/2474 e 2023/427)
(v. punto 61)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di fornire servizi di consulenza giuridica al governo russo o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia – Esenzioni – Facoltà degli Stati membri di rimuovere il suddetto divieto in determinate situazioni – Limiti – Ingerenza nel diritto alla tutela del segreto professionale degli avvocati – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; regolamenti del Consiglio n. 833/2014, artt. 5 quindecies, § 2, 6 e 10, e 12 ter, § 2 bis, 2022/1904, 2022/2474 e 2023/ 427, art. 5 quindecies)
(v. punti 79-89)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di fornire servizi di consulenza giuridica al governo russo o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia – Esenzioni – Ingerenza nel diritto alla tutela del segreto professionale degli avvocati – Giustificazione – Rispetto del principio di legalità e del contenuto essenziale dei diritti fondamentali – Esistenza di un obiettivo di interesse generale – Carattere necessario e proporzionato dell’ingerenza in questione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 52, § 1; regolamenti del Consiglio n. 833/2014, artt. 5 quindecies, § 2 e 10, e 12 ter, § 2 bis, 2022/1904, 2022/2474 e 2023/427)
(v. punti 91-110)
6.
Diritto dell’Unione europea – Valori e obiettivi dell’Unione – Valori – Rispetto dello Stato di diritto – Portata – Sindacato giurisdizionale effettivo
(Art. 2 TUE)
(v. punto 112)
7.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a un ricorso effettivo – Portata – Indipendenza dell’avvocato – Norma di diritto primario – Insussistenza – Riconoscimento da parte della Corte in contesti che presentano un collegamento con un procedimento giurisdizionale
(Statuto della Corte di giustizia, art. 19)
(v. punti 113-116)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di fornire servizi di consulenza giuridica al governo russo o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia – Ingerenza nel diritto ad un ricorso effettivo – Insussistenza – Ingerenza nell’indipendenza degli avvocati – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 118-120)
9.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di fornire servizi di consulenza giuridica al governo russo o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia – Esenzioni – Ingerenza nell’indipendenza degli avvocati – Giustificazione – Rispetto del principio di legalità e del contenuto essenziale dei diritti fondamentali – Esistenza di un obiettivo di interesse generale – Carattere necessario e proporzionato dell’ingerenza in questione
(Regolamenti del Consiglio n. 833/2014, art. 5 quindecies, § 2, 2022/1904, 2022/2474 e 2023/427)
(v. punti 121-124)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Ordre des avocats à la cour de [OSCURATO:PERSONA] e la signora [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
L’Ordre des avocats de Genève, la Repubblica di Estonia, la Commissione europea e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si faranno carico delle proprie spese.
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GU C 63 del 20.2.2023
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