CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 44306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che in relazione al diniego delle attenuanti generiche è stata fornita una, sia pur sintetica, motivazione, dando atto dell'insussistenza di elementi atti ad attenuare la gravità del fatto, mentre, per quanto concerne l'aumento disposto a titolo di continuazione, la Corte di appello ha richiamato la capacità criminale e la reiterazione delle condotte, ritenendo tali elementi idonei a giustificare l'aumento di pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente