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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07061/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria scritta inviata in cancelleria, con cui ha richiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 gennaio 2020 dal Tribunale di Catania, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto dalla contestazione relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 ed ha rideterminato la pena nei confronti del predetto imputato in anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 20 mila di multa, ha invece confermato nel resto la sentenza di condanna del primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 Più precisamente: [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile per avere ceduto in più occasioni sostanza stupefacente del tipo marijuana nei giorni dal 23 giugno al 27 giugno 2017 ed è stato condannato alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 10 mila di multa; [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile per avere ceduto in due occasioni sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina nei giorni 20 e 21 luglio 2017 ed è stato condannato per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 — così riqualificato nella sentenza di primo grado - alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di avere ceduto in più occasioni il 14 giugno e dal 13 al 22 luglio 2017 sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina ed è stato assolto, in riforma della condanna di primo grado, dal reato associativo per la partecipazione ad una associazione che gestiva una piazza di spaccio, con turni di spaccio e controllo affidato a vedette.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso, [OSCURATO:PERSONA] articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio, costituito dalle riprese effettuate tramite videocamere e la testimonianza resa dall'agente di polizia giudiziaria Scebba.

In particolare si censurano le argomentazioni con cui è stata ritenuta provata la cessione di sostanze stupefacenti solo sulla base delle riprese delle videocamere e del riconoscimento da parte del predetto agente dell'imputato nel filmato in cui viene ripreso mentre si accosta ad una autovettura di passaggio e consegna qualcosa, in assenza di riscontri ed in particolare dei sequestri della sostanza stupefacente presso gli acquirenti.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90.

Si obietta che la reiterazione nel tempo delle cessioni e la esistenza di una rudimentale organizzazione dell'attività di spaccio non esclude la possibilità di ricondurre le cessioni nell'ipotesi del fatto lieve, tenuto conto anche di quanto osservato nella parte della motivazione relativa all'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo in cui si è esclusa la prova dell'esistenza di una struttura organizzata stabile.2.3.

Con il terzo motivo censura la motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche con mere formule di stile.

3. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo per vizio di motivazione in merito al diniego del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, evidenziandosi la mancanza di prova di collegamento della sua attività di spaccio con un contesto organizzato, trattandosi di uno spacciatore solitario ed autonomo, essendo solo una coincidenza il fatto che spacciasse nello stesso luogo di altri spacciatori.

Peraltro, si rimarca che è stato assolto dall'associazione proprio per difetto della prova del suo stabile inserimento in una struttura organizzata.

4. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo per vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono nel loro complesso infondati e vanno rigettati, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è da ritenersi inammissibile.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si palesa inammissibile perchè il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non evidenzia la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non consentito in sede di legittimità, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, univocamente indicative, nel caso in esame, dell'esistenza di una stabile organizzazione che gestiva il controllo dell'attività di spaccio nella zona interessata dalle indagini di polizia giudiziaria.

Le condotte poste in essere dal predetto imputato, oggetto delle riprese filmate che lo ritraggono mentre si accosta alle autovetture di passaggio per effettuare delle consegne, sono state coerentemente inserite nel contesto dell'attività di spaccio, costantemente monitorata nel corso delle indagini, grazie ai riscontri effettuati con i sequestri della sostanza stupefacente operati nei confronti dei soggetti individuati quali acquirenti, sebbene eseguiti rispetto ad episodi analoghi riferiti ad altri soggetti, ugualmente coinvolti nello stesso illecito traffico. 2.

Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] coincide sostanzialmente con l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], e possono essere trattati congiuntamente perché propongono le medesime censure in relazione alla qualificazione giuridica del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

In particolare entrambi i ricorrenti valorizzano l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo che si assume essere stata motivata sulla base della ritenuta inesistenza di una stabile organizzazione dello spaccio nelle zone in cui i predetti svolgevano la propria attività di spaccio.

In realtà dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza di appello, nonostante l'infelice ed involuta esposizione di alcuni passaggi logici in cui parrebbe essere stata messa in discussione anche la prova dell'esistenza oggettiva di una stabile struttura organizzata, si evince chiaramente che il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto - con la formula per non aver commesso il fatto - dall'imputazione del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 non perchè sia stata esclusa la riconducibilità delle condotte incriminate al medesimo ascritte al contesto organizzato della c.d. piazza di spaccio, ma unicamente perché la brevità del periodo temporale in cui è stato riscontrato il suo intervento è stato ritenuto inidoneo a fornire la prova del suo inserimento in pianta stabile nell'organizzazione che gestiva lo spaccio nella zona interessata dalle indagini.

Il dato di fatto che il predetto imputato fosse stato osservato per undici giorni operare nella piazza di spaccio, anche talvolta per tutta la notte, con ruoli intercambiali con altri pushers non è stato messo in discussione nella sentenza di appello, così come anche il carattere organizzato dello spaccio svolto con la sua diretta e personale partecipazione.

Invero, nella sentenza di appello è stato riconosciuto, in linea con la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, che le modalità dello spaccio ascritte all'imputato [OSCURATO:PERSONA] non erano avulse dal contesto dell'organizzazione che assicurava la sorveglianza della zona attraverso un sistema di vedette e la continuità dello smercio della sostanza stupefacente tramite turni di lavoro, ma è stato affermato che, per attribuire a tali condotte rilevanza ai fini dell'integrazione del reato associativo, fosse necessaria una maggiore durata temporale del periodo in cui si è manifestato il contributo operativo dell'imputato, non essendo stato ritenuto sufficiente un intervento di soli undici giorni rispetto al più ampio periodo di oltre tre mesi durante il quale si è svolta l'indagine.Si tratta di una affermazione che si pone in contrasto con il diverso più consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi, come nel caso in esame, l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440).

In definitiva, la valutazione operata dalla Corte di appello presterebbe il fianco a fondate censure con riferimento alla negazione del reato associativo, nonostante il riconoscimento del carattere organizzato dell'attività di spaccio ascritta ai predetti ricorrenti.

Ma si tratta di una motivazione che sullo specifico punto non può essere oggetto di rivalutazione in assenza di un ricorso del Pubblico Ministero, e che, invece, per la parte che qui rileva investita dal ricorso degli imputati, appare coerente alla valutazione del quadro probatorio, operata in modo conforme rispetto alla sentenza di primo grado, circa la correlazione tra le condotte di spaccio ascritte ad entrambi i ricorrenti e la gestione organizzata della piazza di spaccio, posta a fondamento delle negazione della invocata applicazione dell'ipotesi tenue di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

3. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza di appello è stato ribadito che le condotte di spaccio al medesimo ascritte, per l'assiduità della presenza nella piazza di spaccio, per il numero di cessioni ricostruite nei quattro giorni in cui è stato accertato il suo intervento in condivisione dei compiti con gli altri spacciatori, non potessero essere intese come avulse dal contesto dell'organizzazione con la quale veniva gestito lo spaccio nella zona interessata, in coerenza alla massima di esperienza che il controllo delle c.d. piazze di spaccio da parte di associazioni criminali strutturate nel territorio male si concilia con possibili intromissioni da parte di altri spacciatori non graditi e neppure autorizzati a svolgere l'attività di spaccio nei luoghi specificamente individuati per la vendita al dettaglio della sostanza stupefacente da dette organizzazioni, secondo rigide regole di competenza territoriale imposte attraverso il proprio carisma criminale.

Alla stregua di tali considerazioni, esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio come proposto dal ricorrente, gli elementi fattuali accertati nel giudizio di merito appaiono coerenti con le ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto di escludere l'ipotesi del fatto lieve prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Nel caso di specie la Corte territoriale, oltre a valorizzare il dato della frequenza delle cessioni reiterate nel tempo nei confronti di svariati assuntori, ha fato riferimento all'inserimento dell'attività nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che presuppone una organizzazione di vedette e controllo della zona funzionale a rendere più efficace e sicuro lo smercio della sostanza, per porsi al riparo da improvvisi controlli di polizia, oltre ad una turnazione degli spacciatori che alternandosi tra loro assicurino una prosecuzione dello smercio, senza soluzione di continuità.

Nel caso in esame, quindi, il riferimento ad una attività inserita nel contesto organizzato di una piazza di spaccio appare coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per escludere l'ipotesi tenue del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, per il riferimento alla rete organizzativa e alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (vedi, Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529; Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767).

4. Le censure dedotte, infine, da [OSCURATO:PERSONA] - con il terzo motivo - e da [OSCURATO:PERSONA], nel suo unico motivo ricorso, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili perché non tengono conto della coerenza della ricostruzione operata dalla motivazione d'appello sulla ravvisata gravità dei fatti per il loro inserimento nel contesto di una attività di spaccio organizzata e reiterata.

Nella sentenza impugnata sono state adeguatamente spiegate le ragioni per le quali sono state negate le circostanze attenuanti genetiche in relazione alla gravità dei fatti, desunta dalla ripetitività ed abitualità delle condotte di spaccio, che costituiscono degli indici adeguati di valutazione della maggiore pericolosità criminale.

Proprio sulla base di detti indici è stata esclusa l'occasionalità della consumazione dei reati oggetto del presente procedimento ed è stata apprezzata la loro consumazione come espressione di una attività delinquenziale radicata e non estemporanea, suffragata per Zappalà anche dalla valorizzazione dei suoi numerosi precedenti penali.

5. Al rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la loro condanna al pagamento delle spese processuali.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]/ consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria scritta inviata in cancelleria, con cui ha richiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 gennaio 2020 dal Tribunale di Catania, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto dalla contestazione relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 ed ha rideterminato la pena nei confronti del predetto imputato in anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 20 mila di multa, ha invece confermato nel resto la sentenza di condanna del primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 Più precisamente: [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile per avere ceduto in più occasioni sostanza stupefacente del tipo marijuana nei giorni dal 23 giugno al 27 giugno 2017 ed è stato condannato alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 10 mila di multa; [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile per avere ceduto in due occasioni sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina nei giorni 20 e 21 luglio 2017 ed è stato condannato per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 — così riqualificato nella sentenza di primo grado - alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di avere ceduto in più occasioni il 14 giugno e dal 13 al 22 luglio 2017 sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina ed è stato assolto, in riforma della condanna di primo grado, dal reato associativo per la partecipazione ad una associazione che gestiva una piazza di spaccio, con turni di spaccio e controllo affidato a vedette. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso, [OSCURATO:PERSONA] articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio, costituito dalle riprese effettuate tramite videocamere e la testimonianza resa dall'agente di polizia giudiziaria Scebba. In particolare si censurano le argomentazioni con cui è stata ritenuta provata la cessione di sostanze stupefacenti solo sulla base delle riprese delle videocamere e del riconoscimento da parte del predetto agente dell'imputato nel filmato in cui viene ripreso mentre si accosta ad una autovettura di passaggio e consegna qualcosa, in assenza di riscontri ed in particolare dei sequestri della sostanza stupefacente presso gli acquirenti. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90. Si obietta che la reiterazione nel tempo delle cessioni e la esistenza di una rudimentale organizzazione dell'attività di spaccio non esclude la possibilità di ricondurre le cessioni nell'ipotesi del fatto lieve, tenuto conto anche di quanto osservato nella parte della motivazione relativa all'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo in cui si è esclusa la prova dell'esistenza di una struttura organizzata stabile.2.3. Con il terzo motivo censura la motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche con mere formule di stile. 3. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo per vizio di motivazione in merito al diniego del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, evidenziandosi la mancanza di prova di collegamento della sua attività di spaccio con un contesto organizzato, trattandosi di uno spacciatore solitario ed autonomo, essendo solo una coincidenza il fatto che spacciasse nello stesso luogo di altri spacciatori. Peraltro, si rimarca che è stato assolto dall'associazione proprio per difetto della prova del suo stabile inserimento in una struttura organizzata. 4. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo per vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono nel loro complesso infondati e vanno rigettati, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è da ritenersi inammissibile. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si palesa inammissibile perchè il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non evidenzia la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non consentito in sede di legittimità, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, univocamente indicative, nel caso in esame, dell'esistenza di una stabile organizzazione che gestiva il controllo dell'attività di spaccio nella zona interessata dalle indagini di polizia giudiziaria. Le condotte poste in essere dal predetto imputato, oggetto delle riprese filmate che lo ritraggono mentre si accosta alle autovetture di passaggio per effettuare delle consegne, sono state coerentemente inserite nel contesto dell'attività di spaccio, costantemente monitorata nel corso delle indagini, grazie ai riscontri effettuati con i sequestri della sostanza stupefacente operati nei confronti dei soggetti individuati quali acquirenti, sebbene eseguiti rispetto ad episodi analoghi riferiti ad altri soggetti, ugualmente coinvolti nello stesso illecito traffico. 2. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] coincide sostanzialmente con l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], e possono essere trattati congiuntamente perché propongono le medesime censure in relazione alla qualificazione giuridica del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare entrambi i ricorrenti valorizzano l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo che si assume essere stata motivata sulla base della ritenuta inesistenza di una stabile organizzazione dello spaccio nelle zone in cui i predetti svolgevano la propria attività di spaccio. In realtà dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza di appello, nonostante l'infelice ed involuta esposizione di alcuni passaggi logici in cui parrebbe essere stata messa in discussione anche la prova dell'esistenza oggettiva di una stabile struttura organizzata, si evince chiaramente che il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto - con la formula per non aver commesso il fatto - dall'imputazione del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 non perchè sia stata esclusa la riconducibilità delle condotte incriminate al medesimo ascritte al contesto organizzato della c.d. piazza di spaccio, ma unicamente perché la brevità del periodo temporale in cui è stato riscontrato il suo intervento è stato ritenuto inidoneo a fornire la prova del suo inserimento in pianta stabile nell'organizzazione che gestiva lo spaccio nella zona interessata dalle indagini. Il dato di fatto che il predetto imputato fosse stato osservato per undici giorni operare nella piazza di spaccio, anche talvolta per tutta la notte, con ruoli intercambiali con altri pushers non è stato messo in discussione nella sentenza di appello, così come anche il carattere organizzato dello spaccio svolto con la sua diretta e personale partecipazione. Invero, nella sentenza di appello è stato riconosciuto, in linea con la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, che le modalità dello spaccio ascritte all'imputato [OSCURATO:PERSONA] non erano avulse dal contesto dell'organizzazione che assicurava la sorveglianza della zona attraverso un sistema di vedette e la continuità dello smercio della sostanza stupefacente tramite turni di lavoro, ma è stato affermato che, per attribuire a tali condotte rilevanza ai fini dell'integrazione del reato associativo, fosse necessaria una maggiore durata temporale del periodo in cui si è manifestato il contributo operativo dell'imputato, non essendo stato ritenuto sufficiente un intervento di soli undici giorni rispetto al più ampio periodo di oltre tre mesi durante il quale si è svolta l'indagine.Si tratta di una affermazione che si pone in contrasto con il diverso più consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi, come nel caso in esame, l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440). In definitiva, la valutazione operata dalla Corte di appello presterebbe il fianco a fondate censure con riferimento alla negazione del reato associativo, nonostante il riconoscimento del carattere organizzato dell'attività di spaccio ascritta ai predetti ricorrenti. Ma si tratta di una motivazione che sullo specifico punto non può essere oggetto di rivalutazione in assenza di un ricorso del Pubblico Ministero, e che, invece, per la parte che qui rileva investita dal ricorso degli imputati, appare coerente alla valutazione del quadro probatorio, operata in modo conforme rispetto alla sentenza di primo grado, circa la correlazione tra le condotte di spaccio ascritte ad entrambi i ricorrenti e la gestione organizzata della piazza di spaccio, posta a fondamento delle negazione della invocata applicazione dell'ipotesi tenue di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90. 3. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza di appello è stato ribadito che le condotte di spaccio al medesimo ascritte, per l'assiduità della presenza nella piazza di spaccio, per il numero di cessioni ricostruite nei quattro giorni in cui è stato accertato il suo intervento in condivisione dei compiti con gli altri spacciatori, non potessero essere intese come avulse dal contesto dell'organizzazione con la quale veniva gestito lo spaccio nella zona interessata, in coerenza alla massima di esperienza che il controllo delle c.d. piazze di spaccio da parte di associazioni criminali strutturate nel territorio male si concilia con possibili intromissioni da parte di altri spacciatori non graditi e neppure autorizzati a svolgere l'attività di spaccio nei luoghi specificamente individuati per la vendita al dettaglio della sostanza stupefacente da dette organizzazioni, secondo rigide regole di competenza territoriale imposte attraverso il proprio carisma criminale. Alla stregua di tali considerazioni, esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio come proposto dal ricorrente, gli elementi fattuali accertati nel giudizio di merito appaiono coerenti con le ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto di escludere l'ipotesi del fatto lieve prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Nel caso di specie la Corte territoriale, oltre a valorizzare il dato della frequenza delle cessioni reiterate nel tempo nei confronti di svariati assuntori, ha fato riferimento all'inserimento dell'attività nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che presuppone una organizzazione di vedette e controllo della zona funzionale a rendere più efficace e sicuro lo smercio della sostanza, per porsi al riparo da improvvisi controlli di polizia, oltre ad una turnazione degli spacciatori che alternandosi tra loro assicurino una prosecuzione dello smercio, senza soluzione di continuità. Nel caso in esame, quindi, il riferimento ad una attività inserita nel contesto organizzato di una piazza di spaccio appare coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per escludere l'ipotesi tenue del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, per il riferimento alla rete organizzativa e alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (vedi, Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529; Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767). 4. Le censure dedotte, infine, da [OSCURATO:PERSONA] - con il terzo motivo - e da [OSCURATO:PERSONA], nel suo unico motivo ricorso, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili perché non tengono conto della coerenza della ricostruzione operata dalla motivazione d'appello sulla ravvisata gravità dei fatti per il loro inserimento nel contesto di una attività di spaccio organizzata e reiterata. Nella sentenza impugnata sono state adeguatamente spiegate le ragioni per le quali sono state negate le circostanze attenuanti genetiche in relazione alla gravità dei fatti, desunta dalla ripetitività ed abitualità delle condotte di spaccio, che costituiscono degli indici adeguati di valutazione della maggiore pericolosità criminale. Proprio sulla base di detti indici è stata esclusa l'occasionalità della consumazione dei reati oggetto del presente procedimento ed è stata apprezzata la loro consumazione come espressione di una attività delinquenziale radicata e non estemporanea, suffragata per Zappalà anche dalla valorizzazione dei suoi numerosi precedenti penali. 5. Al rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la loro condanna al pagamento delle spese processuali. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]/ consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
Sentenza Cassazione n. 07061/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris