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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 30659/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo e il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, contestando la condotta di "dismissione" della sostanza stupefacente, successivamente recuperata dalle forze dell'ordine, rappresentando che lo stupefacente costituiva la scorta per fabbisogno personale, e, con il terzo motivo, lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha evidenziato la infondatezza della tesi difensiva ìt/ con la quale (ricorrente non contesta la materialità della condotta di lancio della sostanza stupefacente, al fine di sbarazzarsi della sostanza, mentre si trovava sul lato passeggero dell'automobile dalginestrino dell'auto in corsa, bensì l'attribuibilità della sostanza stupefacente all'imputato, magconducente dell'auto.

Oltre tutto, il giudice ha anche evidenziato la contraddittorietà della tesi sostenuta nel corso del giudizio di primo grado ove il medesimo ricorrente aveva escluso che la sostanza fosse detenuta anche dal conducente dell'auto.

Né il giudice ha ritenuto che la sostanza stupefacente in sequestro costituisse una scorta destinato al consumo personale di entrambi gli imputati, in relazione al quantitativo detenuto trattandosi di cocaina ben superiore alla quantità massima detenibile da cui possono trarsi un numero di dosi assunzioni pari a 15-

20. Con motivazioni altrettanto congrua ed insindacabile in questa sede il giudice a quo ha escluso la sussistenza di .eleménti favorevoli al ricohoscimento delle circostanze attenuanti géneriche, ritenendo ininfluenti a tal scopo la giovane età dell'imputato e il suo stato di incensuratezza, peraltro risultando pendente un altro procedimento per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R.309/1990, aggravato ai sensi dell'art 416 bis 1, cod. pen.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere Consigliere estensore Il Presidente r DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo e il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, contestando la condotta di "dismissione" della sostanza stupefacente, successivamente recuperata dalle forze dell'ordine, rappresentando che lo stupefacente costituiva la scorta per fabbisogno personale, e, con il terzo motivo, lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha evidenziato la infondatezza della tesi difensiva ìt/ con la quale (ricorrente non contesta la materialità della condotta di lancio della sostanza stupefacente, al fine di sbarazzarsi della sostanza, mentre si trovava sul lato passeggero dell'automobile dalginestrino dell'auto in corsa, bensì l'attribuibilità della sostanza stupefacente all'imputato, magconducente dell'auto. Oltre tutto, il giudice ha anche evidenziato la contraddittorietà della tesi sostenuta nel corso del giudizio di primo grado ove il medesimo ricorrente aveva escluso che la sostanza fosse detenuta anche dal conducente dell'auto. Né il giudice ha ritenuto che la sostanza stupefacente in sequestro costituisse una scorta destinato al consumo personale di entrambi gli imputati, in relazione al quantitativo detenuto trattandosi di cocaina ben superiore alla quantità massima detenibile da cui possono trarsi un numero di dosi assunzioni pari a 15- 20. Con motivazioni altrettanto congrua ed insindacabile in questa sede il giudice a quo ha escluso la sussistenza di .eleménti favorevoli al ricohoscimento delle circostanze attenuanti géneriche, ritenendo ininfluenti a tal scopo la giovane età dell'imputato e il suo stato di incensuratezza, peraltro risultando pendente un altro procedimento per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R.309/1990, aggravato ai sensi dell'art 416 bis 1, cod. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere Consigliere estensore Il Presidente r DEPOSITATA
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