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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 1980

Cassazione n. 37758/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20.10.1980 avverso la sentenza del 3 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocative del vizio di violazione di legge, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in presenza della verifica del giudice della non evidenza di cause di proscioglimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e come si condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20.10.1980 avverso la sentenza del 3 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocative del vizio di violazione di legge, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in presenza della verifica del giudice della non evidenza di cause di proscioglimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e come si condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 lug
Sentenza Cassazione n. 37758/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris