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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30450/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RIBUNALE di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Genova, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ilprovvedimento in data 18 febbraio 2026 ha respinto l’istanza depositatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere il riconoscimento delvincolo della continuazione fra i fatti di cui a due sentenze emesse dal [OSCURATO:PERSONA] la prima il 23 febbraio 2017 e la seconda il 13 gennaio 20252.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione dell’art. 671 cod. proc. pen.Il Tribunale non avrebbe correttamente valutato l’identità di contesto spaziotemporale nel quale sono avvenute le condotte entrambe commesse a Bologna,senza complici e a qualche giorno di distanza l’una dall’altra.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la motivazione chesorregge l’impugnato provvedimento è rispettosa del disposto normativo e degliapprodi delle giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concretiindicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea. (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 - 01)Il provvedimento impugnato ha bene giustificato come, sebbene i fatti sianostati commessi a qualche giorno l’uno dall’altro, vi siano elementi di fatto cheescludono che possano essere frutto di una ideazione unitaria, essendo alcontrario manifestazione di impulsi estemporanei a delinquere nonprogrammabili ex ante in maniera unitaria.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIBUNALE di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Genova, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ilprovvedimento in data 18 febbraio 2026 ha respinto l’istanza depositatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere il riconoscimento delvincolo della continuazione fra i fatti di cui a due sentenze emesse dal [OSCURATO:PERSONA] la prima il 23 febbraio 2017 e la seconda il 13 gennaio 20252. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione dell’art. 671 cod. proc. pen.Il Tribunale non avrebbe correttamente valutato l’identità di contesto spaziotemporale nel quale sono avvenute le condotte entrambe commesse a Bologna,senza complici e a qualche giorno di distanza l’una dall’altra.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la motivazione chesorregge l’impugnato provvedimento è rispettosa del disposto normativo e degliapprodi delle giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concretiindicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 - 01)Il provvedimento impugnato ha bene giustificato come, sebbene i fatti sianostati commessi a qualche giorno l’uno dall’altro, vi siano elementi di fatto cheescludono che possano essere frutto di una ideazione unitaria, essendo alcontrario manifestazione di impulsi estemporanei a delinquere nonprogrammabili ex ante in maniera unitaria.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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