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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16414/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 40126/22 Tarantino [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agi artt. 337, cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo si risolve in doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni consequenziali da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 40126/22 Tarantino [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agi artt. 337, cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo si risolve in doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni consequenziali da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31
Sentenza Cassazione n. 16414/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris