CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 27275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 28181 /20 15 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche di- sgiuntamente, dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] e dall ’ A vv. [OSCURATO:PERSONA]- ternòRaddusa, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensorein Roma via Della Giuliana n. 66 - indirizzo pec : pietropater- [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. , già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA],indirizzo pec : [OSCURATO:EMAIL] , domiciliato presso la Can- celleriadella Corte di Cassazione ; –controricorrente – nonché AGENZIADELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Sicilia, sez. staccata di Catania , n. 1 628 /1 7 /20 15 , depositata il 20 . 4 .20 15 e nonnotificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 settembre 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale dell a Sici- lia, sez. staccata di Catania , n. 1628/17 /20 15, depositata il 20.4.2015 veniva no parzialmente accolti gli appell i propost i dall’Agenziadelle Entrate e dall’agente della riscossione per la pro- vinciadi Catania , [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. . P er l’effetto,veniva rigettato il ricorso introduttivo limitatamente alle car- telledi pagamento nn. 29320060011706765 , 29320060134817842 , 29320070110306762,e riforma ta in corrispondenza la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Catania n. 77 2 / 9 /201 0 , la quale avevaintegralmente accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il contribuente rendeva noto di aver appreso dell'esistenza di una iscrizioneipotecaria sui propri beni in favore dell ’agente della riscos- sionee di aver saputo attraverso gli estratti di ruolo che l'Agenzia avevaiscritto a ruolo a titolo di II.DD. e IVA l a complessiva somma diEuro 63.953,23 oltre accessori , a seguito di controlli delle dichia- razionidi plurimi anni di imposta ed emissione delle cartelle di paga- mento - non opposte - n n . 29320060011706765 , 29320060042323072,29320060134817842, 29320070110306762 . 3. Il contribuente impugnava le quattro cartelle e i ruoli corrispon- dentiallegando la mancata rituale notifica delle quattro cartelle nei suoi confronti. I l giudice di prime cure condivideva tale prospetta- zione, ritenendo che non fosse stata offerta in giudizio prova delle notifichedelle cartelle , decisione non condivisa che in parte in sede diappello, avendo la CTR accertato la rituale notifica di tre dell e quat- trocartelle suddette. 4. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per C assazione deducendo sei motiv i , cui ha nno resistito l’Agenzia delleentrate e l’agente della riscossione con due distinti controricors i . Da ultimo il contribuente ha deposita to istanza di sospensione del processo. Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato in data 2agosto 2023 copia della domanda di definizione agevolata presentata aisensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , Bilanciodi previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennaleper il triennio 2023 - 2025, in vigore dall'1 ° gennaio 2023. 5.1.L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendentiin ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 5.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 5.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve ess ere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controv ersia. Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di q uest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 6.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre