CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 31130/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania; avverso la ordinanza del 07/01/2024 del tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 7 gennaio 2024, il tribunale di Catania adito dell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quale terza interessata, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del P.M. del tribunale di Catania disposto in relazione a due manufatti edili, ritenuti realizzati in assenza di titolo abilitativo, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di manifesta mancanza di motivazione, in relazione agli artt. 253 257 cod. proc. pen. nonché 111 Cost.4. A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse della Leonardi. 5. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile con condanna alle spese processuali ed al pagamento di euro 500 di ammenda. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il jons