CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10322/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 23861/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio Verino, rappres. e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del ricoro; -Ricorrente - -contro- COMUNE di PRATO, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale lo rappres. e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], con procure speciali a margine del controricorso; -Controricorrente- avverso la sentenza n. 396/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] convenne innanzi alla Corte d'appello di Firenze il Comune di Prato al fine di determinare l'indennità d'esproprio e d'occupazione d'urgenza di un terreno di proprietà utilizzato dall'ente locale per la realizzazione del collegamento tra via Paronese e via Roma in Prato. Con sentenza del 2000, la Corte adita, ritenuto in conformità della ctu espletata che il vincolo apposto all'area fosse di natura espropriativa, e verificata la vocazione edificatoria della stessa area, determinò le indennità dovute nelle somme di lire 137 milioni per l'esproprio e lire 52.382.000 per l'occupazione temporanea, oltre interessi dell'I 1")/0 annuo dalla domanda. Proposto ricorso per cassazione da parte del Comune di Prato, con sentenza emessa dalla Cassazione nel 2004 fu accolto il secondo motivo, annullando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto edificabile l'area espropriata escludendo l'incidenza negativa del vincolo a viabilità impresso dal PRG, vigente al momento del decreto ablativo, in quanto considerato preordinato all'espropriazione. Al riguardo, la Cassazione affermò che la Corte territoriale, nell'operare la suddetta valutazione, non poteva escludere a priori la rilevanza del predetto vincolo a sede stradale, dovendo accertarsi in concreto, sulla base delle norme dello strumento urbanistico, se siffatta destinazione costituisse una viabilità di carattere primario, e quindi al servizio dell'intera città, oppure una strada secondaria o di comparto, cioè a servizio di uno specifico comparto edificatorio, ipotesi nella quale il vincolo avrebbe rivestito carattere espropriativo. [OSCURATO:SOCIETA] riassunse la causa riportandosi alla domanda introduttiva, assumendo la natura espropriativa del vincolo in questione; il Comune resisteva, eccependo la natura conformativa del vincolo. Con sentenza depositata il 15.3.16, la Corte d'appello, dichiarata la natura conformativa del vincolo apposto sugli immobili oggetto di causa, dichiarò dovuta dal Comune di Prato all'attrice la somma di euro 20.792,50 oltre iva ed interessi legali dal 24.8.98, a titolo d'indennità d'espropriazione, e di euro 7643,50 oltre iva ed interessi legali, a titolo d'indennità d'occupazione, osservando che: sussisteva un vincolo conformativo e non espropriativo sui terreni espropriati, posti nella zona periferica del Comune di Prato, in adiacenza al centro abitato, destinati alla realizzazione di una strada che era indicata nel PRG come parte di una fra le principali vie di comunicazione, come riconosciuto dal ctp della stessa parte attrice; quest'ultimo aveva confuso il vincolo generale ed astratto imposto dal PRG con la scelta attuativa, di terzo livello, di ‘ ) realizzazione di un determinato tratto della viabilità prevista dal Piano generale a servizio immediato del collegamento tra le aree lottizzate di due macrolotti industriali; tale vincolo conformativo, posto dall'asse di viabilità principale previsto dal PRG, non poteva venir meno perché la sua attuazione era stata parcellizzata, o per l'intervenuta delibera comunale di approvazione del progetto quale variante del PRG, a norma dell'art. 1, c.5, I. n. 1/78, sul presupposto della scadenza del termine quinquennale dei vincoli, non essendo il vincolo in questione soggetto a decadenza; tale variante non poteva incidere sulla natura del vincolo imposto dal PRG originario rispetto al quale la suddetta delibera era inutiliter data nella parte in cui richiamava il predetto art. 1; la modesta superficie del tratto stradale oggetto di causa era irrilevante data la necessaria realizzazione a lotti successivi dell'opera, non ancora completata; pertanto, non aveva trovato conferma l'ipotesi che la destinazione a viabilità delle aree occupate concretizzasse un intervento particolare a servizio esclusivo di un solo ristretto segmento del tessuto urbano, configurando un vincolo preordinato all'espropriazione; quale conseguenza della natura conformativa del vincolo in questione si configurava l'inedificabilità dell'area occupata il cui valore era da determinare in base al valore agricolo venale alla data del decreto d'esproprio; il ctu, nella seconda relazione, ha determinato tale valore nella somma di euro 20.792,50, nonché il minor valore dell'area residua, attraverso contatti con agenzie immobiliari e l'esame di documenti (lnea, Ade con i valori Orni riferiti al 2005 per i seminativi arborati); a tal fine, era inammissibile un atto d'accertamento dell'Agenzia delle Entrate del 2012, poiché tardivamente prodotto all'udienza di p.c. (peraltro irrilevante in quanto relativo ai prezzi dell'area edificabile); l'indennità d'occupazione temporanea era invece pari a euro 7643,50; circa il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, ex art. 1224 cc, era irrilevante la documentazione afferente allo scoperto bancario negli anni 1994 e 1995: perché relativi ad un periodo nel quale l'occupazione d'urgenza non era ancora iniziata (o lo era da un solo mese), mentre il maggior danno non era liquidabile per assenza di colpevole ritardo del debitore, per cui a tale titolo poteva essere riconosciuto un danno pari alla differenza tra il tasso d'inflazione e il tasso d'interesse legale- già coperto dagli interessi compensativi concessi- vigente p.t. dalla domanda giudiziale La [OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione con cinque motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Prato resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 9,32,37,40, dpr n. 327/01, e 26 NTA del PRG, per aver la Corte d'appello recepito acriticamente le valutazioni del ctu che si erano fondate su un'erronea interpretazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza che aveva annullato la precedente sentenza d'appello, demandando alla corte territoriale di accertare: se la natura di vincolo preordinato all'esproprio riconosciuto direttamente ai PRG "Marconi" e "[OSCURATO:PERSONA]" fosse frutto di una attenta e specifica disamina della vicenda, alla stregua del principio di diritto posto dalla sentenza del 23.4.01 n. 173 delle SU, o di un'apodittica quanto errata presunzione di vincolatività". Al riguardo, la ricorrente si duole che: la corte territoriale aveva ignorato che la natura espropriativa del vincolo fosse desumibile dal fatto che lo stesso era stato reiterato dal Comune con delibera n. 228/93 (secondo la quale, poiché era scaduto il termine quinquennale per la validità dei vincoli, occorre approvare il progetto ai sensi dell'ad. 1, c.5, I. n. 1/78- variante parziale al PRG), considerata irrilevante dalla corte di merito; la sentenza impugnata era illogica e contraddittoria nella parte in cui aveva affermato il carattere conformativo del vincolo a viabilità, considerando altresì che alla data del decreto d'esproprio (24.8.98) era vigente il PRG "Sozzi-Somigli" che aveva inserito la maggior parte dell'area in un più ampio comprensorio avente destinazione "aree per la viabilità e la sosta" di cui all'art. 26 NTA al PRG, e che il precedente PRG, approvato nel 1971, destinava a viabilità i terreni oggetto di causa, sicché se ne deduceva che il succedersi degli strumenti di pianificazione territoriale avevano lasciato invariata la destinazione urbanistica della zona, mentre il regolamento edilizio, omologato nel 1948, prevedeva per il territorio pratese una possibilità edificatoria diffusa.In particolare, la ricorrente assume, a sostegno del carattere espropriativo del vincolo per cui è causa, che la viabilità principale realizzata dai lottizzanti del macrolotto costituiva una strada di cd. raccordo tra due viabilità e, quindi, preordinata al collegamento viario nel contesto della lottizzazione privata. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 32, 37,40, dpr n. 327/01, nonché omessa e contraddittoria motivazione su fatto decisivo, per aver la corte d'appello qualificato il vincolo come conformativo, senza tener conto del fatto che i privati lottizzanti avevano assunto l'onere di realizzare le opere viarie di collegamento interne alla lottizzazione in quanto strettamente funzionali e complementari al contiguo complesso industriale cd "Macrolotto ovest", e del fatto che l'area interessata dall'esproprio era inserita in un'ampia zona edificabile a destinazione residenziale e produttiva propria della zona di tipo b) o, in subordine, della zona d) secondo la classificazione del dm n. 1444/1968. La ricorrente assume altresì che anche a voler ritenere l'area espropriata come non edificabile, l'indennità d'esproprio non avrebbe potuto essere inferiore al valore indicato dall'Agenzia delle Entrate nella relazione di stima a corredo dell'avviso d'accertamento di valore del terreno limitrofo a quello oggetto di causa ed avente la medesima destinazione di PRG, accertamento effettuato nel 2013, per l'anno 2012, nelle more del giudizio a seguito del deposito del supplemento della ctu. Il terzo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo per il giudizio, relativamente ai seguenti punti: la destinazione della strada a servizio del Macrolotto industriale; il deprezzamento dei terreni residui; la giusta indennità d'espropriazione. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, c.2, cc, nonché errata e contraddittoria motivazione su fatto decisivo, per aver la corte d'appello negato la svalutazione monetaria, considerando: il colpevole ritardo e inadempimento dell'ente espropriante nell'offrire l'indennità provvisoria; la titolarità di un conto corrente con scoperto al tasso dell'11%. Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, c.2, cpc, per aver la corte territoriale compensato integralmente tra le parti le spese processuali, ponendo a carico di ciascuna parte il 50% delle spese di ctu, in quanto l'esito dei vari gradi di giudizio era stato favorevole all'attrice solo in minima parte rispetto alle sue richieste. Preliminarmente, va osservato che è inammissibile l'istanza di discussione orale depositata dalla ricorrente, che richiama tanto l'art. 23 co. 8 bis D.L. 137/2020, quanto l'art. 375 cpc., poiché non sussistono i presupposti per la discussione orale, non essendo stato il ricorso fissato per l'udienza pubblica a norma del predetto art. 23; né ricorrono i presupposti normativi per rinviare la causa in pubblica udienza, a norma dell'art. 375 cpc. come richiamato dall'art. 380bis, c.p.c., non emergendo una particolare rilevanza delle questioni di diritto sollevate. I primi tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Va osservato che tutta la giurisprudenza, da Cass. S.U. 172/2001, ha affermato che la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un'altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dell'atto di pianificazione: ove mediante lo stesso si provveda ad una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove si imponga solo un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, lo stesso deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nella qualificazione dell'area, e ciò in quanto la realizzazione dell'opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione, cosicché, ove l'area su cui l'opera sia stata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica (Cass. 16084/2018).E' stato altresì osservato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, per individuare la qualità edificatoria dell'area, da effettuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, occorre distinguere tra vincoli conformativi ed espropriativi, sicché ove con l'atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell'area (Cass. 207/2020). Ora, nel caso di specie, la corte — con valutazione in fatto neppure correttamente impugnata sul piano motivazionale — ha accertato, sulla scorta della disposta ctu, che all'atto dell'espropriazione il PRG prevedeva che i terreni in questione erano «aree per la viabilità e la sosta», classificati come «strada di scorrimento», come tale rientrante «nelle definizioni delle principali strade di grande comunicazione del territorio comunale ossia di prevalente interesse generale». Al riguardo occorre rilevare che — secondo la disposta c.t.u. recepita dalla corte territoriale — la suddetta struttura stradale è stata realizzata «in più fasi esecutive (o lotti) diversificate nel tempo», ed una volta completata, «non costituisce certamente una strada di lottizzazione o a servizio di una singola zona omogenea, ma fa parte delle principali vie di comunicazione del territorio comunale previste al punto 1 dell'art. 7 della I. 1150/1942». L'ausiliario ha accertato, altresì, che i terreni oggetto di esproprio hanno sempre avuto come destinazione la viabilità in tutti i PRG del Comune di Prato, fin dal 1971, e che «tale destinazione esiste a tutt'oggi». La sentenza ha preso, poi, in esame anche le deduzioni critiche della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ritenendole destituite di fondamento, rilevando che perfino il c.t. di parte attrice aveva riconosciuto che il tratto di strada in questione rientrava tra le principali vie di comunicazione all'interno della città. La Corte ha, altresì, rilevato che la parcellizzazione del vincolo conformativo e la dimensione modesta del tratto interessato al singolo intervento ablatorio non ne escludono tale natura, una volta che lo stesso è stato realizzato compiutamente, né su siffatta natura di vincolo conformativo può incidere la reiterazione dello stesso con delibera comunale, essendo decisiva la finalizzazione del vincolo all'interesse generale. Pertanto, la Corte ha tratto la motivata conclusione che il vincolo conformativo in questione comporti l'inedificabilità ex lege dell'area, con la conseguenza che l'indennità va determinata in base al valore agricolo venale alla data dell'ablazione. Il quarto motivo è infondato, avendo la Corte accertato che la rivalutazione è stata richiesta per il periodo anteriore all'inizio del giudizio di determinazione dell'indennità, in contrasto con il principio secondo cui in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima, venga attribuita all'espropriato una maggiore somma, il riconoscimento, ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., dell'ulteriore danno conseguente alla svalutazione monetaria di tale maggiore importo presuppone la mora dell'espropriante e, quindi, un suo comportamento colpevole ai sensi degli artt. 1218 e 1176 cod. civ. (Cass. 3794/2015: nella specie, la S.C. ha ritenuto che la mora debendi si configura solo a partire dalla data dell'inizio del giudizio di opposizione alla stima o di determinazione dell'indennità, perché soltanto da tale momento l'amministrazione espropriante può prestare adesione alla domanda del privato o offrire un accordo transattivo, incorrendo, in mancanza di tali iniziative, in responsabilità colpevole). Il quinto motivo è infondato. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass.24502/2017; Cass. 8421/2017). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5400,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115102, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u