Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 18984/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4724/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente dom.to alla via -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], COMUNE [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SALERNO n. 6981/2018depositata il 19/07/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento per la Tarsu relativa alle annualità di imposta 2010-2012, deducendo la carenza di potere della concessionaria, l’inagibilità di un piano del fabbricato e l’inidoneità di taluni locali a produrre rifiuti urbani, l’utilizzo parziale dell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso.

Interposto gravame, la CTR della Campania, nel confermare la prima decisione, respingeva l’appello, rilevando che l’apposizione della firma a stampa del funzionario rendeva validi gli atti impositivi e che legittimamente l’attività di riscossione della Soget era stata espletata in regime di concessione; nel merito, statuiva che il contribuente non aveva assolto all’onere di provare il diritto di usufruire dell’esenzione prevista dall’art. 62 d.lgs. 507/1993.

Quanto alla contestazione in ordine alle superfici evidenziava che era stata disposto un accertamento sulla base delle informazioni ricavate dall’Agenzia del territorio e dunque dalle visure catastali da cui si evincono i dati per determinare l’effettiva superficie dei locali.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, propone ricorso per cassazione il contribuente, svolgendo tre motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va dato atto dell’omessa notifica del ricorso alla concessionaria, litisconsorte processuale; tuttavia, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod.proc.civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio delcontraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazionedel contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione delgiudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass.del 21/05/2018, n. 12515; Cass.del 17/06/2019, n. 14161; Cass. del 11/03/2020, n. 6924).

2. Con la prima censura si lamenta la violazione degli artt. 62, 63, 71 e 73 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 nonché dell’art. 52 legge 27 dicembre 1997, n. 449 per avere il decidente ritenuto sufficiente la sottoscrizione a stampa del funzionario.

Si obietta, in particolare, che la convenzione tra Comune e concessionaria deve contenere il capitolato con l’indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, mentre il Comune avrebbe dovuto provvedere ad un appalto dell’attività accertativa e riscossiva e non procedere attraverso la concessione di detta attività alla Soget.

Il ricorso contiene, di poi, molteplici allegazioni, peraltro, poco intellegibili, relative alla convenzione tra Soget e Comune, di cui non si trascrive il contenuto né – ai fini del rispetto del requisito di specificità –si indica ove essa sia stata eventualmente allegata.

3. La censura, in disparte i profili di inammissibilità, per difetto di specificità,è priva di pregio.

L'art. 52, comma 5, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 446 rubricato Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni prevede che i regolamenti da essi adottati, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati a diversi criteri tra i quali quello secondo cui qualora il Comune affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato al concessionario, prevedendo il successivo art. 53 che presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

In particolare, l'art, 52, comma 5, lett b) prevede che «qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1».

In conclusione, qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 cit. che, come indicato, regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario.

Allo stesso modo l'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ai commi 9 e 13 attribuisce ilpotere-dovere al soggetto terzo gestore, cui sia stato affidato il servizio di riscossione in forza di convenzione con il comune, di applicare la relativa tariffa e, dunque, di procedere al relativo accertamento.

La CTR, nell’analizzare il relativo motivo di appello, ha nitidamente affermato che l’atto impositivo impugnato reca i requisiti previsti dall’art. 1, comma 87, legge 28 dicembre 1995, n. 549 per sostituire la firma autografa con quella a stampa, in tal guisa prendendo posizione sulla eccezione formulata dalla contribuente ed accertando che la sottoscrizione era stata apposta dal funzionario.

Ciò in linea con l’orientamento consolidato di questa Sezione secondo cui, in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20628 del 31/08/2017; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 12756 del 14/05/2019; 30.01.2023, n. 2692, in motiv.).

Del resto, la CTR ha svolto un accertamento di fatto sulla sottoscrizione del funzionario, non sindacabile in sede di legittimità.

4. Con la seconda doglianza si lamenta, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ., omessa e contraddittoria motivazione della sentenza nonché violazione e falsa applicazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] approvato con delibera del C.C. n. 26 del 30.06.2011.

Assume con riferimento al diritto alla esenzione dell’imposta di aver fornito la prova della fondatezza di detta richiesta di esonero, per non avere la concessionaria contestato la perizia giurata del geom.

Robustelli che ha confermato sia la minore consistenza immobiliare rispetto a quella accertata dalla concessionaria, indicando le superfici effettivamente abitate dal ricorrente, nonché quelle abitate dalla sorella, quelle in corso di manutenzione, quelle prive di elettricità.

Deduce, inoltre, che, a seguito di D.I.A. del 30 gennaio 2007, una porzione dell’immobile veniva interessato da opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e che parte dell’unità immobiliare era inagibile a far data dalla predetta dichiarazione di inizio lavori, mentre i locali interrati erano vuoti e abbandonati o destinati a garage.

Aggiunge che l’avviso di accertamento non è stato preceduto da ispezione, per poi dissertare sull’obbligo motivazionale, ex art. 7 legge 241 del 7 agosto 1990 degli atti impositivi.

Quanto alla carenza motivazionale della sentenza gravata, trascrive la motivazione di altra sentenza emessa dalla CTP di Salerno in causa [OSCURATO:PERSONA] contro il Comune di [OSCURATO:PERSONA], la quale, a ad avviso del contribuente, dimostrerebbe l’anomalia motivazionale della pronuncia impugnata.

5. Il secondo strumento di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. sez. un., n. 17931 del 2013; Cass. n. 24553 del 2013; conf.

Cass. n. 24849 del 2015).

Le Sezioni Unite hanno altresì, di recente, ritenuto che l'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, n.4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che vi si pongono in contrasto (Cass., sez. un., n. 23745 del 28.10.2020).

In termini generali va, dunque, rilevato che, nel ricorso per cassazione, non è consentita la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione tra loro eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, cod.proc.civ., non essendo permessa la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e la insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa, palesemente mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod.proc.civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 23.10.2018). 5.1 Nel caso in esame, l’omessa motivazione della sentenza non è stata prospettata con riferimento ai motivi di appello ovvero alle argomentazioni fondanti il decisum della sentenza gravata, bensì con riferimento ad una sentenza della CTP di Salerno – in parte trascritta – che avrebbe messo in dubbio la consistenza immobiliare del proprietario, sol perché una parte abitata dalla sorella.

E’ evidente che una censura siffatta formulata palesa la sua inammissibilità, atteso che essa deve attingere la sentenza indicando le parti che non rendano percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass.01/03/2022, n. 6578, Cass. 14/02/2020, n. 3819), essendo del tutto avulso dal mezzo di impugnazione proposto il raffronto tra la sentenza impugnata ed altra decisione concernente soggetti diversi ( nemmeno passata in giudicato). 5.2 In particolare, va posto in rilievo che parte ricorrente si limita ad enunciare le norme evocate nei motivi, senza tuttavia indicare, con la dovuta specificità, quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si porrebbero in contrasto con esse.

Con riferimento a ciò, questa Corte ha affermato che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata (come nella specie) violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della violazione o della falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod.proc.civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod.proc.civ. civ. deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 15177 del 28.10.2002; Cass. n. 1317 del 26.01.2004; Cass.8975del 29/04/2005; Cass. n. 635 del 2015; Cass. 287 del 12/01/ 2016 ; Cass. 4905 del 24/02/2020 ).

Va ribadito, pertanto, che In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1° , n. 4 cod.proc.civ. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (da ultimo, Cass.18.08.2020, n. 17224; Cass. 14/05/2018, n. 11603 ).

E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, va richiamato il principio affermato da Cass., Sez.

Un., n. 23745 del 2020, secondo cui In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1°, n. 4), cod.proc.civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1 ° , n. 3), cod.proc.civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa .

Sicché, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma (ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata), mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra, dunque, nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1°, n. 3,cod.proc.civ. l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità" (Cass. n. 640del 14/01/2019).

5.3. D’altra parte, la doglianza si risolve, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. Cass.25.07.2022, n. 23079, in motiv.; Cass. 17.11.2021, n. 34823).

Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 20/02/2018). 6.In ogni caso, l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, con riguardo all’art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

L’art. 62 cit. pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti; ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. del 15/09/2014, n. 19469; Cass.del 06/07/2012, n. 11351; Cass. del 02/09/2004, n. 17703). 6.1 E’ principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che in tale materia grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa, un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 9731 del 2015; Cass. n . 17622 del 2016; n. 26725 del 2016; Cass. n. 22130/2017; Cass. 25.05.2021, 14224).

Negli ultimi anni, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che nell’ipotesi di immobili inagibili o inabilitabili tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (legge n. 212 del 27.07.2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (23531 del 15.12.2008) .Sulla base di questo principio la Corte, con ordinanza n. 8592 del 26.03.2021 ha affermato che ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011) in tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta nella misura del cinquanta per cento anche in assenza di richiesta del contribuente qualora lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune”(Cass.n.. 4555 del 14.02 2023). 6.2 Sennonché , nella specie, il giudicante ha escluso che le opere di manutenzione ordinaria potessero rendere inagibile l’immobile ovvero che i l mancato allaccio alle uten z e per alcuni locali potesse consentire la riduzione tariffaria o addirittura l’esenzionedal tributo. 6.Con l’ultimo mezzo, si prospetta la violazione dell’art. 91 cod.proc.civ., ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. per avere i giudici territoriali rigettato il ricorso sulla base di elementi non condivisibili, adducendo che il valore della controversia deve tener conto della materia della controversia .

La censura è assorbita nel rigetto delle precedenti. 7.Il ricorso va dunque respinto.

In mancanza di costituzione del Comune intimato, non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4724/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente dom.to alla via -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], COMUNE [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 6981/2018depositata il 19/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento per la Tarsu relativa alle annualità di imposta 2010-2012, deducendo la carenza di potere della concessionaria, l’inagibilità di un piano del fabbricato e l’inidoneità di taluni locali a produrre rifiuti urbani, l’utilizzo parziale dell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso. Interposto gravame, la CTR della Campania, nel confermare la prima decisione, respingeva l’appello, rilevando che l’apposizione della firma a stampa del funzionario rendeva validi gli atti impositivi e che legittimamente l’attività di riscossione della Soget era stata espletata in regime di concessione; nel merito, statuiva che il contribuente non aveva assolto all’onere di provare il diritto di usufruire dell’esenzione prevista dall’art. 62 d.lgs. 507/1993. Quanto alla contestazione in ordine alle superfici evidenziava che era stata disposto un accertamento sulla base delle informazioni ricavate dall’Agenzia del territorio e dunque dalle visure catastali da cui si evincono i dati per determinare l’effettiva superficie dei locali. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, propone ricorso per cassazione il contribuente, svolgendo tre motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dato atto dell’omessa notifica del ricorso alla concessionaria, litisconsorte processuale; tuttavia, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod.proc.civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio delcontraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazionedel contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione delgiudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass.del 21/05/2018, n. 12515; Cass.del 17/06/2019, n. 14161; Cass. del 11/03/2020, n. 6924). 2. Con la prima censura si lamenta la violazione degli artt. 62, 63, 71 e 73 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 nonché dell’art. 52 legge 27 dicembre 1997, n. 449 per avere il decidente ritenuto sufficiente la sottoscrizione a stampa del funzionario. Si obietta, in particolare, che la convenzione tra Comune e concessionaria deve contenere il capitolato con l’indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, mentre il Comune avrebbe dovuto provvedere ad un appalto dell’attività accertativa e riscossiva e non procedere attraverso la concessione di detta attività alla Soget. Il ricorso contiene, di poi, molteplici allegazioni, peraltro, poco intellegibili, relative alla convenzione tra Soget e Comune, di cui non si trascrive il contenuto né – ai fini del rispetto del requisito di specificità –si indica ove essa sia stata eventualmente allegata. 3. La censura, in disparte i profili di inammissibilità, per difetto di specificità,è priva di pregio. L'art. 52, comma 5, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 446 rubricato Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni prevede che i regolamenti da essi adottati, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati a diversi criteri tra i quali quello secondo cui qualora il Comune affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato al concessionario, prevedendo il successivo art. 53 che presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. In particolare, l'art, 52, comma 5, lett b) prevede che «qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1». In conclusione, qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 cit. che, come indicato, regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario. Allo stesso modo l'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ai commi 9 e 13 attribuisce ilpotere-dovere al soggetto terzo gestore, cui sia stato affidato il servizio di riscossione in forza di convenzione con il comune, di applicare la relativa tariffa e, dunque, di procedere al relativo accertamento. La CTR, nell’analizzare il relativo motivo di appello, ha nitidamente affermato che l’atto impositivo impugnato reca i requisiti previsti dall’art. 1, comma 87, legge 28 dicembre 1995, n. 549 per sostituire la firma autografa con quella a stampa, in tal guisa prendendo posizione sulla eccezione formulata dalla contribuente ed accertando che la sottoscrizione era stata apposta dal funzionario. Ciò in linea con l’orientamento consolidato di questa Sezione secondo cui, in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20628 del 31/08/2017; conf. Sez. 5, Sentenza n. 12756 del 14/05/2019; 30.01.2023, n. 2692, in motiv.). Del resto, la CTR ha svolto un accertamento di fatto sulla sottoscrizione del funzionario, non sindacabile in sede di legittimità. 4. Con la seconda doglianza si lamenta, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ., omessa e contraddittoria motivazione della sentenza nonché violazione e falsa applicazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] approvato con delibera del C.C. n. 26 del 30.06.2011. Assume con riferimento al diritto alla esenzione dell’imposta di aver fornito la prova della fondatezza di detta richiesta di esonero, per non avere la concessionaria contestato la perizia giurata del geom. Robustelli che ha confermato sia la minore consistenza immobiliare rispetto a quella accertata dalla concessionaria, indicando le superfici effettivamente abitate dal ricorrente, nonché quelle abitate dalla sorella, quelle in corso di manutenzione, quelle prive di elettricità. Deduce, inoltre, che, a seguito di D.I.A. del 30 gennaio 2007, una porzione dell’immobile veniva interessato da opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e che parte dell’unità immobiliare era inagibile a far data dalla predetta dichiarazione di inizio lavori, mentre i locali interrati erano vuoti e abbandonati o destinati a garage. Aggiunge che l’avviso di accertamento non è stato preceduto da ispezione, per poi dissertare sull’obbligo motivazionale, ex art. 7 legge 241 del 7 agosto 1990 degli atti impositivi. Quanto alla carenza motivazionale della sentenza gravata, trascrive la motivazione di altra sentenza emessa dalla CTP di Salerno in causa [OSCURATO:PERSONA] contro il Comune di [OSCURATO:PERSONA], la quale, a ad avviso del contribuente, dimostrerebbe l’anomalia motivazionale della pronuncia impugnata. 5. Il secondo strumento di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. sez. un., n. 17931 del 2013; Cass. n. 24553 del 2013; conf. Cass. n. 24849 del 2015). Le Sezioni Unite hanno altresì, di recente, ritenuto che l'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, n.4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che vi si pongono in contrasto (Cass., sez. un., n. 23745 del 28.10.2020). In termini generali va, dunque, rilevato che, nel ricorso per cassazione, non è consentita la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione tra loro eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, cod.proc.civ., non essendo permessa la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e la insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa, palesemente mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod.proc.civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 23.10.2018). 5.1 Nel caso in esame, l’omessa motivazione della sentenza non è stata prospettata con riferimento ai motivi di appello ovvero alle argomentazioni fondanti il decisum della sentenza gravata, bensì con riferimento ad una sentenza della CTP di Salerno – in parte trascritta – che avrebbe messo in dubbio la consistenza immobiliare del proprietario, sol perché una parte abitata dalla sorella. E’ evidente che una censura siffatta formulata palesa la sua inammissibilità, atteso che essa deve attingere la sentenza indicando le parti che non rendano percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass.01/03/2022, n. 6578, Cass. 14/02/2020, n. 3819), essendo del tutto avulso dal mezzo di impugnazione proposto il raffronto tra la sentenza impugnata ed altra decisione concernente soggetti diversi ( nemmeno passata in giudicato). 5.2 In particolare, va posto in rilievo che parte ricorrente si limita ad enunciare le norme evocate nei motivi, senza tuttavia indicare, con la dovuta specificità, quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata si porrebbero in contrasto con esse. Con riferimento a ciò, questa Corte ha affermato che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata (come nella specie) violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della violazione o della falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod.proc.civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod.proc.civ. civ. deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 15177 del 28.10.2002; Cass. n. 1317 del 26.01.2004; Cass.8975del 29/04/2005; Cass. n. 635 del 2015; Cass. 287 del 12/01/ 2016 ; Cass. 4905 del 24/02/2020 ). Va ribadito, pertanto, che In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1° , n. 4 cod.proc.civ. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (da ultimo, Cass.18.08.2020, n. 17224; Cass. 14/05/2018, n. 11603 ). E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, va richiamato il principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745 del 2020, secondo cui In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1°, n. 4), cod.proc.civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1 ° , n. 3), cod.proc.civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa . Sicché, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma (ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata), mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra, dunque, nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1°, n. 3,cod.proc.civ. l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità" (Cass. n. 640del 14/01/2019). 5.3. D’altra parte, la doglianza si risolve, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. Cass.25.07.2022, n. 23079, in motiv.; Cass. 17.11.2021, n. 34823). Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 20/02/2018). 6.In ogni caso, l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, con riguardo all’art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. L’art. 62 cit. pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti; ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. del 15/09/2014, n. 19469; Cass.del 06/07/2012, n. 11351; Cass. del 02/09/2004, n. 17703). 6.1 E’ principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che in tale materia grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa, un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 9731 del 2015; Cass. n . 17622 del 2016; n. 26725 del 2016; Cass. n. 22130/2017; Cass. 25.05.2021, 14224). Negli ultimi anni, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che nell’ipotesi di immobili inagibili o inabilitabili tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (legge n. 212 del 27.07.2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (23531 del 15.12.2008) .Sulla base di questo principio la Corte, con ordinanza n. 8592 del 26.03.2021 ha affermato che ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011) in tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta nella misura del cinquanta per cento anche in assenza di richiesta del contribuente qualora lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune”(Cass.n.. 4555 del 14.02 2023). 6.2 Sennonché , nella specie, il giudicante ha escluso che le opere di manutenzione ordinaria potessero rendere inagibile l’immobile ovvero che i l mancato allaccio alle uten z e per alcuni locali potesse consentire la riduzione tariffaria o addirittura l’esenzionedal tributo. 6.Con l’ultimo mezzo, si prospetta la violazione dell’art. 91 cod.proc.civ., ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. per avere i giudici territoriali rigettato il ricorso sulla base di elementi non condivisibili, adducendo che il valore della controversia deve tener conto della materia della controversia . La censura è assorbita nel rigetto delle precedenti. 7.Il ricorso va dunque respinto. In mancanza di costituzione del Comune intimato, non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater d
Sentenza Cassazione n. 18984/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris