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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38899/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' per tutti e due i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato è presente.

I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia, in accoglimento del concordato proposto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc pen., con richiesta subordinata di qualificazione del reato contestato al capo N) ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA]; accolto il medesimo concordato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato associativo di cui al capo N) e di più reati-fine (precisamente indicati nei rispettivi capi di imputazione), ha rideterminato la pena allo stesso inflitta.

2. Avverso la prefata sentenza ricorrono entrambi gli imputati.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due motivi.

Con il primo, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi le 2, d .P.R. 309/90, nella parte in cui prevede la pena minima di anni venti per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e la pena minima di anni dieci per chi partecipa all'associazione, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Si tratta di pene di assoluta gravità che non trovano corrispondenza nel trattamento sanzionatorio previsto per altri reati associativi e che violano il principio di proporzionalità della pena.

Con il secondo motivo, si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale si è discostata sensibilmente dalla pena minima di anni dieci di reclusione in ragione "del solido rapporto fiduciario svolto all'interno dell'associazione, attestante la sua personalità proclive a delinquere, nonostante la giovane età", trascurando di considerare che l'imputato non ha avuto alcuna parte nelle attività di detenzione, trasporto e consegna dello stupefacente, nei rapporti con i fornitori e nelle decisioni sui prezzi di acquisto e vendita.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., per essere stato omesso ogni riferimento ai criteri di determinazione della pena.

5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la questione di legittimità costituzionale proposta con il primo motivo, oltre ad essere dedotta per la prima volta, e pur avendo il ricorrente rinunciato a tutti i motivi di appello, è manifestamente infondata.

Si tratta, infatti, di questione sulla quale questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi rilevando che è manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello delle altre fattispecie associative di cui agli artt. 270-bis e 416, comma 6, cod. pen., in considerazione del diverso bene giuridico tutelato - la salute pubblica in un caso e la personalità dello Stato e l'ordine pubblico nell'altro - e dell'ampia discrezionalità con cui il giudice può stabilire il trattamento sanzionatorio, adeguandolo al diverso disvalore delle singole violazioni in modo da realizzare la finalità rieducativa cui la pena deve tendere (Sez. 6, n. 5560 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278208.

In motivazione, la Corte ha precisato, inoltre, che tale scelta non contrasta con il più mite trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità", in considerazione della minore offensività della fattispecie).

Del resto, proprio il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso: in tali limiti, ben può il legislatore prevedere che, per una certa categoria di reati, sia previsto un trattamento sanzionatorio più o meno incisivo nei confronti di coloro che li commettono. [OSCURATO:PERSONA], chiamata a sindacare le scelte sanzionatorie effettuate dal legislatore, ha più volte affermato che non le appartengono valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, risultando, queste, tipicamente spettanti alla rappresentanza politica, chiamata attraverso la riserva di legge sancita nell'art. 25 Cost. a stabilire il grado di reazione dell'ordinamento al cospetto di una lesione a un determinato bene giuridico.

E non può che essere ribadita la costante giurisprudenza costituzionale, che in tale materia tutela la discrezionalità dei legislatore, salvo il sindacato di costituzionalità su scelte palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate, tali da evidenziare un uso distorto di tale discrezionalità (ex multis, sentenze n. 148 e 23 del 2016, n. 81 del 2014, n. 394 del 2006, e ordinanze n. 249 e 71 del 2007, n. 169 e 45 del 2006).

Quanto al secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello, dopo aver riqualificato il fatto di cui al capo N) ai sensi del comma 2 dell'art. 74, d.P.R. 309/1990, pur essendosi discostata dal minimo edittale nella fissazione della pena base, ha argomentato in merito alla propria determinazione con motivazione che non presenta profili di manifesta illogicità sicché la relativa censura si presenta manifestamente infondata, atteso che solo l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356).

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

Essendosi la Corte di appello attestata sul minimo edittale deve trovare applicazione il principio consolidato per cui nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, di talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464).

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' per tutti e due i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato è presente. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia, in accoglimento del concordato proposto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc pen., con richiesta subordinata di qualificazione del reato contestato al capo N) ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena irrogata all'imputato [OSCURATO:PERSONA]; accolto il medesimo concordato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato associativo di cui al capo N) e di più reati-fine (precisamente indicati nei rispettivi capi di imputazione), ha rideterminato la pena allo stesso inflitta. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono entrambi gli imputati. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due motivi. Con il primo, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi le 2, d .P.R. 309/90, nella parte in cui prevede la pena minima di anni venti per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e la pena minima di anni dieci per chi partecipa all'associazione, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione. Si tratta di pene di assoluta gravità che non trovano corrispondenza nel trattamento sanzionatorio previsto per altri reati associativi e che violano il principio di proporzionalità della pena. Con il secondo motivo, si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale si è discostata sensibilmente dalla pena minima di anni dieci di reclusione in ragione "del solido rapporto fiduciario svolto all'interno dell'associazione, attestante la sua personalità proclive a delinquere, nonostante la giovane età", trascurando di considerare che l'imputato non ha avuto alcuna parte nelle attività di detenzione, trasporto e consegna dello stupefacente, nei rapporti con i fornitori e nelle decisioni sui prezzi di acquisto e vendita. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., per essere stato omesso ogni riferimento ai criteri di determinazione della pena. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la questione di legittimità costituzionale proposta con il primo motivo, oltre ad essere dedotta per la prima volta, e pur avendo il ricorrente rinunciato a tutti i motivi di appello, è manifestamente infondata. Si tratta, infatti, di questione sulla quale questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi rilevando che è manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello delle altre fattispecie associative di cui agli artt. 270-bis e 416, comma 6, cod. pen., in considerazione del diverso bene giuridico tutelato - la salute pubblica in un caso e la personalità dello Stato e l'ordine pubblico nell'altro - e dell'ampia discrezionalità con cui il giudice può stabilire il trattamento sanzionatorio, adeguandolo al diverso disvalore delle singole violazioni in modo da realizzare la finalità rieducativa cui la pena deve tendere (Sez. 6, n. 5560 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278208. In motivazione, la Corte ha precisato, inoltre, che tale scelta non contrasta con il più mite trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità", in considerazione della minore offensività della fattispecie). Del resto, proprio il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso: in tali limiti, ben può il legislatore prevedere che, per una certa categoria di reati, sia previsto un trattamento sanzionatorio più o meno incisivo nei confronti di coloro che li commettono. [OSCURATO:PERSONA], chiamata a sindacare le scelte sanzionatorie effettuate dal legislatore, ha più volte affermato che non le appartengono valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, risultando, queste, tipicamente spettanti alla rappresentanza politica, chiamata attraverso la riserva di legge sancita nell'art. 25 Cost. a stabilire il grado di reazione dell'ordinamento al cospetto di una lesione a un determinato bene giuridico. E non può che essere ribadita la costante giurisprudenza costituzionale, che in tale materia tutela la discrezionalità dei legislatore, salvo il sindacato di costituzionalità su scelte palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate, tali da evidenziare un uso distorto di tale discrezionalità (ex multis, sentenze n. 148 e 23 del 2016, n. 81 del 2014, n. 394 del 2006, e ordinanze n. 249 e 71 del 2007, n. 169 e 45 del 2006). Quanto al secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello, dopo aver riqualificato il fatto di cui al capo N) ai sensi del comma 2 dell'art. 74, d.P.R. 309/1990, pur essendosi discostata dal minimo edittale nella fissazione della pena base, ha argomentato in merito alla propria determinazione con motivazione che non presenta profili di manifesta illogicità sicché la relativa censura si presenta manifestamente infondata, atteso che solo l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Essendosi la Corte di appello attestata sul minimo edittale deve trovare applicazione il principio consolidato per cui nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, di talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 38899/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris