CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07946/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per due episodi di furto (capi A e B); Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono rispettivamente vizio di motivazione in riferimento alla responsabilità dell'imputato e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., sono inammissibili perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2