CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 agosto 1972 avverso la sentenza della Corte di appello di Messina il 25 settembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, conformi al ricorso, trasmesse via pec dalla difesa, pervenute il 25/5/22 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna alla pena di giustizia irrogata, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei fatti allo stesso ascritti e in particolare del concorso (con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati) nella truffa e nella calunnia descritti ai capi A) e C) della rubrica, realizzati ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nonché nel reato di cui all'art. 494 cod. pen. di cui al capo B) della stessa rubrica. 2.Propone ricorso la difesa del Brancato e lamenta: - violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento probatorio, con riguardo alla ritenuta sussistenza degli artifizi e raggiri idonei a trarre in inganno il Passalacqua quanto alla asserita truffa di cui al capo a), atteso che la semplice consegna di un assegno post-datato non consente di ritenere integrati gli estremi costitutivi del reato in contestazione in assenza di altri elementi diretti a disvelare la maliziosità del comportamento del soggetto agente, nel caso ricavati travisando il portato di alcune emergenze fattuali; - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sostituzione di persona descritta al capo b), perchè il contegno tenuto dal ricorrente, concretatosi nel consegnare al Passalacqua un biglietto da visita che recava la denominazione di una persona giuridica senza l'indicazione nominativa di alcuna persona fisica non poteva indurre in errore quanto alla identità del ricorrente, al quale nessuno ebbe a chiedere le generalità; - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al coinvolgimento del ricorrente nella calunnia reale realizzata dai concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che la falsa denunzia di smarrimento del carnet contenente l'assegno tratto su un conto corrente intestato a quest'ultima e consegnato dall'imputato al Passalacqua per il pagamento della merce provento della truffa di cui al capo a), venne decisa e realizzata dai detti concorrenti del tutto autonomamente dalla vicenda di cui al capo A), come confermato dalla successione e dalla distanza temporale degli accadimenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita l'accoglimento perché riposa su censure quantomeno infondate. 2. Secondo la prospettazione accusatoria, validata con duplice valutazione conforme dai giudici del merito, il ricorrente e l'[OSCURATO:PERSONA] acquistarono merce presso l'esercizio del Passalacqua utilizzando, per il pagamento, un assegno post-datato tratto su un carnet di assegni relativo ad un conto corrente della [OSCURATO:PERSONA], compagna dell'[OSCURATO:PERSONA]; carnet meno di un mese dopo falsamente denunziato come smarrito. Il ricorrente, come messo in evidenza nella sentenza gravata, ebbe a presentarsi come [OSCURATO:PERSONA], sollecitando la fatturazione della merce acquistata in favore di una impresa riferibile al predetto soggetto ed esibendo al fine una documentazione che ne riproduceva i dati utili al relativo incombente fiscale; al contempo pagò la marce acquistata compilando e sottoscrivendo l'assegno tratto sul citato carnet poi oggetto della falsa denunzia di smarrimento, resa in termini compatibili con il differimento della relativa negoziazione alla luce della già rassegnata post-datazione del titolo. 3.A fronte di tale quadro fattuale, così sinteticamente riassunto, la difesa ha replicato le censure esposte con i motivi di appello, rilevatesi inidonee scalfire l'insieme di emergenze che cristallizzano senza incertezze la responsabilità dell'imputato. 3.1. Guardando alla prima censura, relativa alla configurabilità della truffa, rileva la Corte che se è vero che non trova conferma il dato, pure evocato in sentenza, relativo a pregressi acquisti realizzati dal Brancato presso l'esercizio commerciale della persona offesa (quale tipico espediente in genere valorizzato per trarre in inganno il venditore sulla solvibilità futura del traente in presenza di un pagamento realizzato con un assegno post-datato), per altro verso, le ulteriori emergenze in fatto segnalate dalla Corte del merito fotografano più che adeguatamente gli estremi costituivi della fattispecie contestata. Non può infatti dubitarsi della presenza degli artifizi e raggiri utili a trarre in inganno la vittima laddove l'agente, come nella specie, si sia presentato: a) prospettando delle false generalità anche imprenditoriali; b) veicolando in favore di un soggetto terzo, pacificamente estraneo alla vicenda, la contabilizzazione dell'acquisto, attraverso immediati riferimenti documentali; c) contestualmente provvedendo al pagamento tramite la consegna di un titolo tratto su un conto corrente, nei fatti rappresentato come immediatamente proprio, ma intestato ad altro soggetto e sul quale non si era autorizzati a operare. 3.2. E' inammissibile perché aspecifica la censura diretta a contrastare la responsabilità ritenuta per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.: sul punto basta mettere in evidenza, come puntualmente fatto dalla Procura generale nella requisitoria in atti, che l'impugnazione non contrasta l'emergenza probatoria in forza della quale, nell'occasione,i1 ricorrente si presentò sotto il falso nome "di [OSCURATO:PERSONA] alla cui ditta risultava intestata la documentazione" esibita per la fatturazione dell'acquisto. Etanto rende manifestamente inconferente la censura in oggetto. 3.3. Quanto infine al concorso nella calunnia, il ricorso replica il motivo di appello, coerentemente superato dalla decisione gravata perchè inadeguatamente fondato su una valutazione frazionata degli elementi acquisiti in relazione a tale contestazione, la cui lettura unitaria e sinergica, per contro, rende immune a vuoti logici il ritenuto coinvolgimento del ricorrente anche nel reato in questione.Assumono in particolare rilievo decisivo sia il fatto che il soggetto titolare del conto corrente di riferimento del carnet e dell'assegno falsamente denunziati come smarriti era la coimputata [OSCURATO:PERSONA], la quale ultima era la compagna dell'[OSCURATO:PERSONA], protagonista immediato della truffa di cui al capo a) in uno al Brancato; sia la circostanza in forza della quale l'imputato non ha mai spiegato perché ebbe a procedere al pagamento della merce fornita dal Passalacqua utilizzando un assegno riferibile ad un conto corrente intestato ad un soggetto a terzo e, per l'appunto, alla citata [OSCURATO:PERSONA]. Elementi fattuali, questi, già dirimenti, che trovano del resto una chiave di lettura conclusiva e un collante logico non indifferente nel coinvolgimento, non contrastato dal ricorso, del ricorrente e dell'[OSCURATO:PERSONA] in altra analoga iniziativa illecita, parimenti portata a termine sempre con l'espediente del falso smarrimento del libretto denunziato dopo la consegna del titolo veicolato per il pagamento di altra merce (sempre favorita dalla post-datazione dell'assegno). Il tutto dando dunque corpo ad un complessivo compendio fattuale foriero, sul piano logico, della coerente conclusione relativa al ritenuto concorso dell'imputato (anche) nella calunnia materialmente realizzata tramite la denunzia di smarrimento del citato carnet di assegni, quale momento di realizzazione di un complessivo programma criminale comune che, sin dagli estremi della sua iniziale esecuzione, vedeva quale complessivo e sistematico protagonista attivo l'odierno ricorrente. 4.Alla reiezione del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta