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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10968/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Curatore pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Viterbo n. 3578/2018 depositato il03/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1941/2021Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 10968/2026Data pubblicazione 24/04/2026Rilevato che:1.

Con ricorso ex art. 98 l.fall., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoopposizione avverso il provvedimento assunto all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.D. del Tribunale di Viterbo, nella parte in cuiquest’ultimo aveva escluso dallo stato passivo il credito vantatodall’istante per Euro 10.926,94, richiesto in prededuzione/privilegio exart. 2770 c.c., a titolo di spese sostenute nelle esecuzioni immobiliaririunite n. 69/2006 e 79/2011, dallo stesso avvocato promosse per ilsoddisfacimento coattivo di un credito professionale, nel cui corso eraintervenuto il fallimento della società debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.2.

Il Tribunale di Viterbo, con il decreto 01/12/2020 ha respintol’opposizione, confermando in parte qua l’esclusione del professionistadallo stato passivo.3.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ilcreditore, sulla scorta di un unico motivo.4.

La parte resistente non si è costituita.Considerato che:1.

Il ricorrente, in data 3 marzo 2026, ha depositato rinuncia alricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio e dando atto che le partihanno raggiunto un accordo transattivo.La rinuncia è valida ed efficace in relazione a quanto previsto dall’art.390 c.p.c.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Numero registro generale 1941/2021Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 10968/2026Data pubblicazione 24/04/2026Così deciso in Roma, il 10/03/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Curatore pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Viterbo n. 3578/2018 depositato il03/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1941/2021Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 10968/2026Data pubblicazione 24/04/2026Rilevato che:1. Con ricorso ex art. 98 l.fall., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoopposizione avverso il provvedimento assunto all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.D. del Tribunale di Viterbo, nella parte in cuiquest’ultimo aveva escluso dallo stato passivo il credito vantatodall’istante per Euro 10.926,94, richiesto in prededuzione/privilegio exart. 2770 c.c., a titolo di spese sostenute nelle esecuzioni immobiliaririunite n. 69/2006 e 79/2011, dallo stesso avvocato promosse per ilsoddisfacimento coattivo di un credito professionale, nel cui corso eraintervenuto il fallimento della società debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.2. Il Tribunale di Viterbo, con il decreto 01/12/2020 ha respintol’opposizione, confermando in parte qua l’esclusione del professionistadallo stato passivo.3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ilcreditore, sulla scorta di un unico motivo.4. La parte resistente non si è costituita.Considerato che:1. Il ricorrente, in data 3 marzo 2026, ha depositato rinuncia alricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio e dando atto che le partihanno raggiunto un accordo transattivo.La rinuncia è valida ed efficace in relazione a quanto previsto dall’art.390 c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Numero registro generale 1941/2021Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 10968/2026Data pubblicazione 24/04/2026Così deciso in Roma, il 10/03/2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 10968/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris