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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11617/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 14 aprile 2021 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta agli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale di Avezzano il 15 maggio 2019 alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per i reati di cui ai capi L) e M) ex art. 2 d.

Igs. 74/2000, perché, in concorso tra loro, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore unico e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio e amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, mediante uso di fatture relative ad operazioni inesistenti, indicavano nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2010 e 2011 elementi passivi fittizi.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati.

2.1. Con il primo motivo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 4 d.lgs. 74 del 2000, 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen., in relazione alla configurabilità del reato contestato ed all'accertamento dell'imposta evasa; l'insussistenza dell'elemento materiale del reato; la carenza e contraddittorietà della prova.

Il Tribunale avrebbe ritenuto l'inesistenza delle operazioni sulla sola base di mere presunzioni tributarie, inidonee a costituire di per sé fonte di prova circa la commissione del reato.

Dopo la parte in diritto, con la citazione della giurisprudenza, si richiama la pag. 8 della sentenza impugnata (il riferimento è alla sentenza di primo grado, poiché quella di appello consta di 6 pagine).

Il «giudice di merito» avrebbe desunto le prove della colpevolezza da elementi ritenuti inidonei ed insufficienti quali: l'omessa spiegazione da parte del co- imputato [OSCURATO:PERSONA] della destinazione del denaro ricevuto; la società aveva già due magazzinieri alle sue dipendenze, pur avendo un magazzino di grandi dimensioni con movimentazioni giornaliere di numerose merci; le fatture annuali emesse da [OSCURATO:PERSONA] furono saldate con assegni e il relativo importo fu contestualmente prelevato in contanti dal beneficiario senza giustificazione; [OSCURATO:PERSONA] non fece nessun investimentoimentre [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato un terreno per costituirvi la sua abitazione.

Si tratterebbe di presunzioni ritenute insufficienti anche dalla [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila che aveva annullato, con la sentenza n. 267 del 16.12.2015, l'accertamento fiscale posto a fondamento dell'esercizio dell'azione penale.2.2.

Con il secondo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., si deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., per l'omessa valutazione di prove a discarico - le testimonianze dei magazzinieri della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - dalle quali risulterebbe che le operazioni oggetto delle fatture contestate non sarebbero totalmente e oggettivamente inesistenti e, se mai, solo parzialmente e soggettivamente inesistenti.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

La Corte di Appello avrebbe posto a fondamento della condanna la dichiarazione confessoria del co-imputato [OSCURATO:PERSONA] nonostante la sua inattendibilità e senza motivare le ragioni di tale giudizio di attendibilità.

Le dichiarazioni rese dall'imputato non sarebbero riscontrate e, anzi, apparirebbero in netto contrasto con il restante materiale probatorio e, in particolare, con le testimonianze dei due magazzinieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, le dichiarazioni confessorie rese dal coimputato non sarebbero utilizzabili per fondare la condanna in quanto questi si sarebbe sempre volontariamente sottratto all'esame dibattimentale.

2.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione dell'articolo 2639 cod. civ., in relazione agli artt. 110 e 117 cod. pen., e la carenza di motivazione relativamente all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come amministratore di fatto.

La Corte di Appello avrebbe fondato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto su elementi di prova inidonei quali: la presenza nell'azienda di un ufficio e di una segretaria a disposizione dell'imputato; la sua stabile presenza presso l'azienda; la sua interlocuzione con la Guardia di Finanza durante la verifica fiscale compiuta; il mantenimento e la gestione da parte dell'imputato dei rapporti tra azienda e istituti bancari, clienti e fornitori.

Tali argomenti sarebbero del tutto generici e non specifici e, inoltre, non sarebbe stato accertato il ruolo dell'amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA], comunque condannata quale responsabile degli illeciti contestati.

2.5. Con il quinto motivo si deduce la mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen.

La Corte di Appello non avrebbe concesso le circostanze attenuanti richieste senza considerare i numerosi elementi idonei ad attenuare la gravità della condotta, quali: l'assenza di circostanze aggravanti contestate ai due imputati; la condizione di incensuratezza dei due imputati; la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] kurc Vico della Guardia di Finanza che avrebbe l'azienda di famiglia [OSCURATO:SOCIETA]. seria ( e solida; la condotta processuale dei due imputati corretta; il pagamento integrale del debito tributario, anche se successivamente all'apertura del dibattimento di primo grado.

2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 163 cod. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., per l'omessa applicazione dei benefici di legge.

La Corte di Appello avrebbe negato agli imputati, con motivazione insufficiente, la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione senza considerare gli elementi favorevoli già evidenziati nel quinto motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche e formulando in modo generico il giudizio prognostico negativo circa la reiterabilità del reato.

2.7. Con il settimo motivo si deduce la violazione degli artt. 12, 12-bis e 13- bis del d.lgs. 74 del 2000, in relazione all'art. 11 del d.l. n.50 del 2017, che ha determinato l'omessa riduzione della pena, la mancata applicazione dei benefici concessi dalla legge e la mancata disapplicazione delle pene accessorie indicate nell'articolo 12 d.lgs. 74 del 2000.

Il Tribunale, nonostante gli imputati abbiano provveduto al pagamento di tutti i debiti tributari, non avrebbe concesso i benefici previsti dall'art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000 in quanto tali pagamenti sarebbero intervenuti dopo l'apertura del dibattimento di primo grado.

Questa decisione sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto, in applicazione del favor rei, la più favorevole disciplina, introdotta in pendenza di giudizio e già superata la fase dell'inizio del dibattimento di primo grado, dovrebbe essere applicata agli imputati che, convinti delle proprie ragioni esposte con ricorso al Giudice tributario, abbiano rinunciato alla lite e beneficiato della rottamazione provvedendo all'integrale pagamento del debito tributario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Il ricorso, fino a pagina 4, è meramente riproduttivo del primo motivo di appello e contiene critiche esclusivamente alla sentenza di primo grado; si pongono, poi, alcune osservazioni genericamente riferite al giudice di merito che avrebbe adoperato elementi di prova inidonei ed insufficienti per il processo penale.

1.2. Orbene, come risulta anche dallo stesso ricorso, la sentenza si fonda sia sugli elementi di prova indicati nel ricorso che sulle dichiarazioni accusatorie di un coimputato; dunque, la valutazione non si fonda su «presunzioni».

1.3. In sede di legittimità è precluso il giudizio sulla valutazione delle prove che non si traduca in una motivazione contraddittoria o manifestamente illogica.

Il motivo è, dunque, del tutto inammissibile laddove deduce la carenza e contraddittorietà della prova, trattandosi di questione di merito: che si tratti di una questione di merito emerge poi dalla circostanza che il ricorso riproduce il motivo di appello.

2. Con il secondo motivo si deduce il travisamento della prova per omissione, poiché si sostiene che la Corte di appello non avrebbe valutato le dichiarazioni dei testi dei magazzinieri della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è inammissibile perché, trattandosi di «doppia conforme», non risulta il travisamento della prova essere stato dedotto con l'appello.

Va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza per cui, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01, nel caso di cosiddetta «doppia conforme», è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Dalla sentenza di primo grado risulta che l'interrogatorio del 16 febbraio 2015 del coimputato [OSCURATO:PERSONA], assente nel giudizio, fu acquisito su richiesta del Pubblico ministero all'udienza del 23 ottobre 2017, nulla opponendo le difese.

3.2. Va ribadito il principio per cui ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali contra alios rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame, la necessità del consenso di cui all'art. 513, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., non comporta che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili dichiarazioni auto - ed etero - accusatorie di un imputato contumace prodotte dal P.M., in relazione alle quali i coimputati non avevano formulato opposizione né al momento dell'acquisizione né all'esito dell'istruttoria dibattimentale, segnata dalla lettura degli atti utilizzabili per la decisione; Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Martini, Rv. 262942 - 01).

Ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali contra alios rese da imputati contumaci, assenti o rifiutatisi di sottoporsi ad esame, la non opposizione all'acquisizione equivale al consenso previsto dall'art. 513, primo comma, ultima parte, cod. proc. pen., giacché esso non deve necessariamente manifestarsi in modo espresso e formale (Sez. 5, n. 9867 del 29/01/2014, Singh, Rv. 262739 - 01).

3.3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., perché ha effettuato la valutazione dell'attendibilità del dichiarante ed ha individuato gli elementi di riscontro alle dichiarazioni.

Il motivo si sostanzia nella parte finale, essendo la prima meramente riproduttiva dell'appello, in una mera svalutazione degli elementi ritenuti un riscontro alle dichiarazioni accusatorie, senza dimostrare perché la motivazione sia contraddittoria o manifestamente illogica.

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

4.1. La Corte territoriale ha indicato con precisione gli elementi di prova a carico del ricorrente quale amministratore di fatto, indicando i concreti atti di gestione; per altro, ha indicato che il ricorrente era anche socio nonché il marito della legale rappresentante della società.

Con tale parte della motivazione il ricorso non si confronta e sul punto è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

4.2. Con l'appello non sono stati proposti motivi sulla responsabilità del legale rappresentante e solo per tale ragione la Corte territoriale non ha motivato sul punto.

Il motivo prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova.

In sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.

5. Il quinto motivo sulle circostanze attenuanti generiche è inammissibile.

Il motivo di appello sulle circostanze attenuanti generiche era inammissibile per genericità perché fondato solo ed esclusivamente sull'incensuratezza degli imputati, elemento di per sé inidoneo ex lege a consentire l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

L'inammissibilità del motivo di appello determina l'inammissibilità del ricorso sul punto, trattandosi di questione di fatto non devoluta alla Corte territoriale.

Per altro, il motivo di ricorso si fonda su circostanze di fatto non dedotte in appello, fra cui il pagamento dei debiti tributari, ed è dunque inammissibile anche ex art. 609 cod. proc. pen. 6.

Anche il sesto motivo è manifestamente infondato.6.1.

Con l'appello., l'applicazione dei «benefici di legge» fu richiesta esclusivamente in base all'incensuratezza degli imputati: l'appello era pertanto inammissibile per genericità.

6.2. In ogni caso, la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione della sospensione condizionale della pena effettuando il giudizio prognostico ex art. 164, comma 1, cod. pen. 6.3.

Quanto alla non menzione ex art. 175 cod. pen., va ribadito il principio per cui l'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, dep. 2013, Maione, Rv. 254681 - 01).

6.4. Nel caso in esame tali specifiche circostanze non sono state dedotte con l'appello.

Va altresì ricordato che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01).

6.5. La motivazione è corretta in diritto ed immune da vizi logici"avendo la Corte di appello specificamente indicato, come riportato nel ricorso, gli elementi ex art. 133 cod. pen., in particolare quelli relativi alla gravità delle condotte perché reiterate nel tempo, per cui hanno ritenuto che gli imputati non possano usufruire di ulteriori benefici.

7. Il settimo motivo è inammissibile per genericità, essendo meramente riproduttivo dell'atto di appello e privo di argomentazioni specifiche sulla motivazione di rigetto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).

Il motivo è inammissibile perché difetta della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato: ragioni del tutto ignorate, per altro,con cui la Corte territoriale ha ricostruito la scansione temporale processuale rispetto all'introduzione dell'art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000

8. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 14 aprile 2021 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta agli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale di Avezzano il 15 maggio 2019 alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per i reati di cui ai capi L) e M) ex art. 2 d. Igs. 74/2000, perché, in concorso tra loro, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore unico e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio e amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, mediante uso di fatture relative ad operazioni inesistenti, indicavano nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2010 e 2011 elementi passivi fittizi. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati. 2.1. Con il primo motivo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 4 d.lgs. 74 del 2000, 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen., in relazione alla configurabilità del reato contestato ed all'accertamento dell'imposta evasa; l'insussistenza dell'elemento materiale del reato; la carenza e contraddittorietà della prova. Il Tribunale avrebbe ritenuto l'inesistenza delle operazioni sulla sola base di mere presunzioni tributarie, inidonee a costituire di per sé fonte di prova circa la commissione del reato. Dopo la parte in diritto, con la citazione della giurisprudenza, si richiama la pag. 8 della sentenza impugnata (il riferimento è alla sentenza di primo grado, poiché quella di appello consta di 6 pagine). Il «giudice di merito» avrebbe desunto le prove della colpevolezza da elementi ritenuti inidonei ed insufficienti quali: l'omessa spiegazione da parte del co- imputato [OSCURATO:PERSONA] della destinazione del denaro ricevuto; la società aveva già due magazzinieri alle sue dipendenze, pur avendo un magazzino di grandi dimensioni con movimentazioni giornaliere di numerose merci; le fatture annuali emesse da [OSCURATO:PERSONA] furono saldate con assegni e il relativo importo fu contestualmente prelevato in contanti dal beneficiario senza giustificazione; [OSCURATO:PERSONA] non fece nessun investimentoimentre [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato un terreno per costituirvi la sua abitazione. Si tratterebbe di presunzioni ritenute insufficienti anche dalla [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila che aveva annullato, con la sentenza n. 267 del 16.12.2015, l'accertamento fiscale posto a fondamento dell'esercizio dell'azione penale.2.2. Con il secondo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., si deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., per l'omessa valutazione di prove a discarico - le testimonianze dei magazzinieri della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - dalle quali risulterebbe che le operazioni oggetto delle fatture contestate non sarebbero totalmente e oggettivamente inesistenti e, se mai, solo parzialmente e soggettivamente inesistenti. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di Appello avrebbe posto a fondamento della condanna la dichiarazione confessoria del co-imputato [OSCURATO:PERSONA] nonostante la sua inattendibilità e senza motivare le ragioni di tale giudizio di attendibilità. Le dichiarazioni rese dall'imputato non sarebbero riscontrate e, anzi, apparirebbero in netto contrasto con il restante materiale probatorio e, in particolare, con le testimonianze dei due magazzinieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, le dichiarazioni confessorie rese dal coimputato non sarebbero utilizzabili per fondare la condanna in quanto questi si sarebbe sempre volontariamente sottratto all'esame dibattimentale. 2.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione dell'articolo 2639 cod. civ., in relazione agli artt. 110 e 117 cod. pen., e la carenza di motivazione relativamente all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come amministratore di fatto. La Corte di Appello avrebbe fondato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto su elementi di prova inidonei quali: la presenza nell'azienda di un ufficio e di una segretaria a disposizione dell'imputato; la sua stabile presenza presso l'azienda; la sua interlocuzione con la Guardia di Finanza durante la verifica fiscale compiuta; il mantenimento e la gestione da parte dell'imputato dei rapporti tra azienda e istituti bancari, clienti e fornitori. Tali argomenti sarebbero del tutto generici e non specifici e, inoltre, non sarebbe stato accertato il ruolo dell'amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA], comunque condannata quale responsabile degli illeciti contestati. 2.5. Con il quinto motivo si deduce la mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen. La Corte di Appello non avrebbe concesso le circostanze attenuanti richieste senza considerare i numerosi elementi idonei ad attenuare la gravità della condotta, quali: l'assenza di circostanze aggravanti contestate ai due imputati; la condizione di incensuratezza dei due imputati; la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] kurc Vico della Guardia di Finanza che avrebbe l'azienda di famiglia [OSCURATO:SOCIETA]. seria ( e solida; la condotta processuale dei due imputati corretta; il pagamento integrale del debito tributario, anche se successivamente all'apertura del dibattimento di primo grado. 2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 163 cod. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., per l'omessa applicazione dei benefici di legge. La Corte di Appello avrebbe negato agli imputati, con motivazione insufficiente, la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione senza considerare gli elementi favorevoli già evidenziati nel quinto motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche e formulando in modo generico il giudizio prognostico negativo circa la reiterabilità del reato. 2.7. Con il settimo motivo si deduce la violazione degli artt. 12, 12-bis e 13- bis del d.lgs. 74 del 2000, in relazione all'art. 11 del d.l. n.50 del 2017, che ha determinato l'omessa riduzione della pena, la mancata applicazione dei benefici concessi dalla legge e la mancata disapplicazione delle pene accessorie indicate nell'articolo 12 d.lgs. 74 del 2000. Il Tribunale, nonostante gli imputati abbiano provveduto al pagamento di tutti i debiti tributari, non avrebbe concesso i benefici previsti dall'art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000 in quanto tali pagamenti sarebbero intervenuti dopo l'apertura del dibattimento di primo grado. Questa decisione sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto, in applicazione del favor rei, la più favorevole disciplina, introdotta in pendenza di giudizio e già superata la fase dell'inizio del dibattimento di primo grado, dovrebbe essere applicata agli imputati che, convinti delle proprie ragioni esposte con ricorso al Giudice tributario, abbiano rinunciato alla lite e beneficiato della rottamazione provvedendo all'integrale pagamento del debito tributario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Il ricorso, fino a pagina 4, è meramente riproduttivo del primo motivo di appello e contiene critiche esclusivamente alla sentenza di primo grado; si pongono, poi, alcune osservazioni genericamente riferite al giudice di merito che avrebbe adoperato elementi di prova inidonei ed insufficienti per il processo penale. 1.2. Orbene, come risulta anche dallo stesso ricorso, la sentenza si fonda sia sugli elementi di prova indicati nel ricorso che sulle dichiarazioni accusatorie di un coimputato; dunque, la valutazione non si fonda su «presunzioni». 1.3. In sede di legittimità è precluso il giudizio sulla valutazione delle prove che non si traduca in una motivazione contraddittoria o manifestamente illogica. Il motivo è, dunque, del tutto inammissibile laddove deduce la carenza e contraddittorietà della prova, trattandosi di questione di merito: che si tratti di una questione di merito emerge poi dalla circostanza che il ricorso riproduce il motivo di appello. 2. Con il secondo motivo si deduce il travisamento della prova per omissione, poiché si sostiene che la Corte di appello non avrebbe valutato le dichiarazioni dei testi dei magazzinieri della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile perché, trattandosi di «doppia conforme», non risulta il travisamento della prova essere stato dedotto con l'appello. Va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza per cui, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01, nel caso di cosiddetta «doppia conforme», è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Dalla sentenza di primo grado risulta che l'interrogatorio del 16 febbraio 2015 del coimputato [OSCURATO:PERSONA], assente nel giudizio, fu acquisito su richiesta del Pubblico ministero all'udienza del 23 ottobre 2017, nulla opponendo le difese. 3.2. Va ribadito il principio per cui ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali contra alios rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame, la necessità del consenso di cui all'art. 513, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., non comporta che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili dichiarazioni auto - ed etero - accusatorie di un imputato contumace prodotte dal P.M., in relazione alle quali i coimputati non avevano formulato opposizione né al momento dell'acquisizione né all'esito dell'istruttoria dibattimentale, segnata dalla lettura degli atti utilizzabili per la decisione; Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Martini, Rv. 262942 - 01). Ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali contra alios rese da imputati contumaci, assenti o rifiutatisi di sottoporsi ad esame, la non opposizione all'acquisizione equivale al consenso previsto dall'art. 513, primo comma, ultima parte, cod. proc. pen., giacché esso non deve necessariamente manifestarsi in modo espresso e formale (Sez. 5, n. 9867 del 29/01/2014, Singh, Rv. 262739 - 01). 3.3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., perché ha effettuato la valutazione dell'attendibilità del dichiarante ed ha individuato gli elementi di riscontro alle dichiarazioni. Il motivo si sostanzia nella parte finale, essendo la prima meramente riproduttiva dell'appello, in una mera svalutazione degli elementi ritenuti un riscontro alle dichiarazioni accusatorie, senza dimostrare perché la motivazione sia contraddittoria o manifestamente illogica. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 4.1. La Corte territoriale ha indicato con precisione gli elementi di prova a carico del ricorrente quale amministratore di fatto, indicando i concreti atti di gestione; per altro, ha indicato che il ricorrente era anche socio nonché il marito della legale rappresentante della società. Con tale parte della motivazione il ricorso non si confronta e sul punto è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 4.2. Con l'appello non sono stati proposti motivi sulla responsabilità del legale rappresentante e solo per tale ragione la Corte territoriale non ha motivato sul punto. Il motivo prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova. In sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. 5. Il quinto motivo sulle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. Il motivo di appello sulle circostanze attenuanti generiche era inammissibile per genericità perché fondato solo ed esclusivamente sull'incensuratezza degli imputati, elemento di per sé inidoneo ex lege a consentire l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. L'inammissibilità del motivo di appello determina l'inammissibilità del ricorso sul punto, trattandosi di questione di fatto non devoluta alla Corte territoriale. Per altro, il motivo di ricorso si fonda su circostanze di fatto non dedotte in appello, fra cui il pagamento dei debiti tributari, ed è dunque inammissibile anche ex art. 609 cod. proc. pen. 6. Anche il sesto motivo è manifestamente infondato.6.1. Con l'appello., l'applicazione dei «benefici di legge» fu richiesta esclusivamente in base all'incensuratezza degli imputati: l'appello era pertanto inammissibile per genericità. 6.2. In ogni caso, la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione della sospensione condizionale della pena effettuando il giudizio prognostico ex art. 164, comma 1, cod. pen. 6.3. Quanto alla non menzione ex art. 175 cod. pen., va ribadito il principio per cui l'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, dep. 2013, Maione, Rv. 254681 - 01). 6.4. Nel caso in esame tali specifiche circostanze non sono state dedotte con l'appello. Va altresì ricordato che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01). 6.5. La motivazione è corretta in diritto ed immune da vizi logici"avendo la Corte di appello specificamente indicato, come riportato nel ricorso, gli elementi ex art. 133 cod. pen., in particolare quelli relativi alla gravità delle condotte perché reiterate nel tempo, per cui hanno ritenuto che gli imputati non possano usufruire di ulteriori benefici. 7. Il settimo motivo è inammissibile per genericità, essendo meramente riproduttivo dell'atto di appello e privo di argomentazioni specifiche sulla motivazione di rigetto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata). Il motivo è inammissibile perché difetta della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato: ragioni del tutto ignorate, per altro,con cui la Corte territoriale ha ricostruito la scansione temporale processuale rispetto all'introduzione dell'art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000 8. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi
Sentenza Cassazione n. 11617/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris