CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 06929/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare avanzata dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Osserva che in forza del titolo in esecuzione, provvedimento di cumulo del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, in data 3 aprile 2021, che ha aggiornato il precedente cumulo del 17 settembre 2020, il Musumarra deve espiare la pena di anni 21 mesi 7 e giorni 5 di reclusione con decorrenza dal 20 aprile 2019 e con fine pena il 17 luglio 2040 e che, di conseguenza, non è ancora soddisfatto il presupposto del quantum di pena espiata per accedere al beneficio richiesto dall'art. 16-nonies, comma 4, d.I., 15 gennaio 1991, n. 8 f 2. Ricorre il Musumarra, sviluppando un unico motivo con cui deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, la data di decorrenza della pena complessiva da scontare non doveva essere considerata l'ultimo arresto ma altra precedente computando come pena espiata quella determinata a titolo di continuazione a seguito dell'accogliento dell'incidente di esecuzione perché corrispondente a carcerazione già sofferta e quella detratta a titolo di liberazione anticipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo proposto, peraltro prospettato in termini generici, è manifestamente infondato. Come si evince dal titolo in esecuzione allegato al ricorso, tanto nel calcolo della pena residua da scontare quanto nella individuazione della data di sua decorrenza sono stati considerati i periodi di carcerazione presofferta ed i periodi di liberazione anticipata. Non risulta dal titolo, né è stato altrimenti documentato dalla difesa, che il Musumarra abbia già scontato la pena rideterminata per i reati unificati a titolo di continuazione con ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., emessa dalla Corte di appello di Catania in data 22 marzo 2021. Alla luce di tali dati, non risulta soddisfatto il requisito formale per accedere la beneficio richiesto. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente determinata per ciascuno nella somma di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il giorno 28 gennaio 2022. Il Consigliere es ensor