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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 1988

Cassazione n. 45857/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/11/1988 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 12/07/2022 dep. 10/10/2022 con la quale, rimesso in termini l'imputato, ha al medesimo applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di giustizia in ordine ai reati al medesimo ascritti.

2. Deduce la mancanza di motivazione in punto di declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile non essendo il motivo dedotto consentito in sede di legittimità.

La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F,-ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01).

E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen,

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/11/1988 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 12/07/2022 dep. 10/10/2022 con la quale, rimesso in termini l'imputato, ha al medesimo applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di giustizia in ordine ai reati al medesimo ascritti. 2. Deduce la mancanza di motivazione in punto di declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile non essendo il motivo dedotto consentito in sede di legittimità. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F,-ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen, 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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