CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 febbraio 1948
Cassazione n. 01359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/02/1948 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1965 avverso l'ordinanza del 06/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore ricorso trattato ex ad, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di LAquila, con ordinanza del 6 novembre 2021 ha rigettato la richieta d riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero MI a Prc,cura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano il 9 agosto 2021 in relazione a r?ati cu agli art. 110, 56, 515 e 517 cod. pen. asseritamente commessi da entrambi gli indagati r?, per quello di cui agli art. 5, lett. b) e d) e 6 legge 283/62, asseritamente commesse dal D Salvatore. Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassa2:ione tramite i comuni difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. Con un primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione di legge per ess :re la motivazione del provvedimento impugnato del tutto mancante e priva dei requisiti mm n mi di coerenza, completezza e ragionevolezza nella parte in cui viene dato conto della ievor. a del marchio CE numero 853/2004, non essendovi traccia alcuna del provvedimento di rev ,)ca e non essendo dimostrato che la revoca fosse stata mai portata a conoscenza formale ,degl interessati. 3. Con un secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge peri. né il provvedimento impugnato avrebbe qualificato come meri errori materié.li , . i di conseguenze nei confronti degli indagati, alcuni riferimenti contenuti nel decreto di co di sequestro che avrebbero, invece, generato effettiva confusione circa l'ambito ci operi jvità del provvedimento. 4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l'erronea individuazione della norrii che legittimerebbe il sequestro e giustificherebbe la sussistenza del fumus del reato. 5. Con il quarto motivo di ricorso si deducono la mancanza, la contraddittorietr e la manifesta illogicità della motivazione laddove non considera la contraddi .toricà e confusione dei due verbali di sequestro convalidati dal pubblico ministero. Insistono, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Tutti i motivi di impugnazione possono essere congiuntamente esamiuti, p . rche sebbene riferiti, almeno i primi tre, al vizio di violazione di legge, aggrediscono, al conti a lo, la motivazione del provvedimento impugnato, tutt'altro che inesistente o n- erar-ente apparente, risultando altresì articolati in fatto. 3. Risulta dal provvedimento impugnato, nonché dal decreto di convalida de 3 lico Ministero e dai verbali allegati in copia al ricorso, che la polizia giudiziaria aveva proced .to al sequestro di alcune confezioni di alimenti recanti un'etichetta con indicazioni mimdaci :irca l'origine e la qualità degli stessi, che venivano indicati come prodotti in uno stabilir) . ento riconosciuto ai sensi del Reg CE 853\2004 risultato, invece, dotato di una bollatura sar darla revocata da parte della Regione Abruzzo, ritenendo che tale circostanza fosse idoi iea a trarre in inganno gli acquirenti. Il Pubblico Ministero aveva convalidato il sequestro probatorio rilevando la ieces tà di ulteriori accertamenti anche di carattere tecnico, osservando che l'avv , nuto confezionamento in uno stabilimento quale quello descritto nei verbali di sequestro ri:31. tava elemento in quel momento sufficiente per ritenere sussistente un'artificiosa equi voci .la del segni distintivi circa l'origine, la provenienza e/o la qualità del prodotto nece:.sai: per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 515 cod. pen. che, tra l'altro, anche nella I :)rma tentata potrebbe concorrere con quella di cui all'art. 517 cod. pen. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il provvedimento di convalida e sussistente il furris del reato ipotizzato, risultando documentata la revoca della bollatura sanitaria •ndicat ne verbali di sequestro. I giudici del riesame hanno anche preso in considerazione le incongruenze segr 3late dalla difesa presenti nel decreto di convalida, qualificandole come meri errori ma -.ei iali. Si tratta, in particolare, dell'indicazione del 5 luglio 2021 quale data di accerta nenD dei fatti (5 agosto 2021), del riferimento a somme di denaro che non sarebbero stat: oggetto di sequestro e del fatto che il Pubblico Ministero, dopo aver premesso di conci ,. dere le argomentazioni sviluppate in una memoria della difesa, avrebbe poi motivato in :. enso opposto. I giudici del riesame evidenziano, inoltre, la correttezza dell'incolpazione provvis:iria la sussistenza delle finalità probatorie che giustificherebbero l'adozione del seques:ro. 4. Osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata, diversamente da quanto aflerrryto in ricorso, risulta dotata di adeguata motivazione. Occorre in primo luogo ricordare, a tale proposito che, secondo la consc data giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tiblin ale chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato ipotizzato, considerand ) il <1.mus commissi delicti» in relazione alla congruità degli elementi rappresentati e, qu ndi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro (v., ad es., Sez. 2, n. 2522i dei 5/5/2016, Bulgarella, Rv. 267007; Sez. 5, n. 24589 del 18/4/2011, Misseri, Rv. 25(3)7; SU. 3, n. 33873 del 7/4/2006, Moroni, Rv. 234782; Sez. 2, n. 44399 del 27/9/2004, Rose lini ed .altro, Rv. 229899; Sez. 6, n. 12118 del 27/1/2004, Piscopo, Rv. 228227; Sez. 3, n ' 97E del 25/2/2003, Conventi, Rv. 224882; Sez. 1, n. 4496 del 25/6/1999, Visconti e altri, Rn,. 212.032) e la valutazione della legittimità del sequestro non deve essere effettuata nella pio:;pettva un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, quanto, piuttosto, con nferin'ento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espl3tarn ai ito di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperi )ili ser sottrazione all'indagato della disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (così Sez. 3, n. 15177 del 24/3/2011, PM. in proc. Rocchino, Rv. 250300. V. anche Sez. 3, n. 15254 del 10/3/2015, Previtero, Rv. 263 DE 3). Si è poi ulteriormente specificato che il concetto di fumus di reato che canne' zza i presupposti per l'emanazione di sequestro probatorio deve esser valutato tenendo conto della disciplina fissata dagli artt. 352-355 cod. proc. pen. e considerando che, vru'sand : nsi in tema di "assicurazione delle fonti di prova" spesso si opera nella fase iniziale delli? ir con la conseguenza che non può pretendersi il medesimo livello di accertamenti: che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo (così Sez. 3, n. 28151 del 2)/3/'013 P.M. in proc. Chifor, Rv. 255458) Nella fattispecie, i giudici del riesame hanno certamente fatto buon uso iei SJ Idett principi. 5. Del tutto corretta risulta, inoltre, la qualificazione delle discrepanze ri eval:! nel decreto di convalida quali meri errori materiali. Ciò è evidente nella errata indicazione della data di accertamento de "atti, data chiaramente desumibile dai verbali di sequestro ed esattamente riportata subito .:.opo quando i suddetti verbali vengono menzionati. Quanto al riferimento a somme di denaro, si rileva che lo stesso è contenuto nella parte dispositiva del provvedimento, evidentemente redatto utilizzando un modello di d )clin .ento già predisposto in forma digitale ed utilizzabile per tutte le convalide, come si evinc2 da fatto che il riferimento riguarda "eventuali" somme di denaro per le quali si stz bilisc:cno IE. modalità di custodia. Sembra infine evidente che la frase "ritenuto di condividere le argomerraz dedotte" (riferita ad una memoria della difesa) seguita poi da considerazioni che eviclen• ianc. un chiaro dissenso da quanto prospettato dai difensori manchi di un "non" prima della parole "condividere" che non è stato digitato durante la compilazione.Si tratta, a ben vedere, di circostanze del tutto insignificanti, impioduti ,:e di conseguenze per i ricorrenti come correttamente osservato dai giudici del riesarr e. A fronte di un provvedimento, quale quello impugnato, giuridicamente correti o ed assistito da adeguata motivazione, i ricorrenti propongono una serie di cer sure inammissibili, perché chiaramente riferite alla motivazione e la costante giurisprAder:a di questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione Ey (erso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (pmpatc io o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e nor e nc con riferimento ai motivi di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. Tali censure, inoltre, sono articolate anche con riferimento a dati fattu3li che non possono essere oggetto di autonoma valutazione in questa sede di legittimità. 6. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammiss bili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, ri(. iche quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equita :iveinr ente fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento lelle i . pese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della C