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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28166/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto consumato commesso ai danni di un supermercato; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la violazione del diritto di difesa nella riqualificazione come reato consumato di un fatto originariamente contestato come tentativo, è manifestamente infondato, poiché già il Tribunale, come è nei suoi poteri, ha qualificato il fatto in termini di tentativo e ciò non ha comportato in concreto una lesione dei diritti della difesa (cfr. Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438) poiché l'imputato ha potuto contestare tale decisione proponendo gravame sul punto; peraltro la qualificazione è corretta dato che, come evidenzia la Corte di appello, l'imputato aveva acquisito una autonoma disponibilità del bene, sebbene per un breve arco di tempo, essendosi portato all'esterno dell'esercizio commerciale; Ritenuto che il secondo motivo, che invoca la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto consumato commesso ai danni di un supermercato; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la violazione del diritto di difesa nella riqualificazione come reato consumato di un fatto originariamente contestato come tentativo, è manifestamente infondato, poiché già il Tribunale, come è nei suoi poteri, ha qualificato il fatto in termini di tentativo e ciò non ha comportato in concreto una lesione dei diritti della difesa (cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438) poiché l'imputato ha potuto contestare tale decisione proponendo gravame sul punto; peraltro la qualificazione è corretta dato che, come evidenzia la Corte di appello, l'imputato aveva acquisito una autonoma disponibilità del bene, sebbene per un breve arco di tempo, essendosi portato all'esterno dell'esercizio commerciale; Ritenuto che il secondo motivo, che invoca la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis
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