Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04161/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15069-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente- avverso la sentenza n. 48/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 17/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 ti. 15069 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -2- 50) N. 15069 [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale di Brescia aveva dichiarato la nullità di due cartelle di pagamento (oppostedal geometra [OSCURATO:PERSONA] emesse in pendenza di un giudizio di accertamento negativo) notificate a quest'ultimo dalla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento dei contributi obbligatori relativi agli anni 2009-2016, ha altresì accertato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa.

Avverso tale pronuncia aveva proposto appello la [OSCURATO:PERSONA].

La corte d'appello di Brescia, con sentenza del 17 marzo 2021, in accoglimento del gravame ha riformato la sentenza impugnata ed accertato l'obbligo del geometra di iscriversi alla Cassa, condannando lo stesso al pagamento dei contributi portati nelle cartelle previamente opposte.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]; la Cassa ha resistito con controricorso.

Il contribuente e la Cassa hanno presentato memorie.

Con un primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedell'art. 22, commi 1, 2 e 6, della Legge n. 773 del 1982, dell'art. 17, comma 2, della Legge n. 400 del 1988, dell'art. 1, comma 33, lett. a), n. 4), della Legge n. 537 del 1993, degli artt. 1, commi 3 e 4, 2, commi 1 e 2, e 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509 del 1994; - dell'art. 3, comma 12, della Legge n. 335 del 1995, nel testo ratione temporis vigente e, infine, dell'art. 23 della Costituzione, per aver la corte territoriale ritenuto legittima la disposizione regolamentare adottata dalla CIPAG su cui è basata l'iscrizione obbligatoria dell'odierno ricorrente e da cui dipende la pretesa contributiva dell'ente.

Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazionedell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509 del 1994, dell'art. 5, comma 1, dello Statuto della CIPAG e delle delibere nn. 3/2003 e 123/129 del C.d.A. della CIPAG, per aver la corte di merito ritenuto che, stante la mancata previsione nel CCNL applicato di un "ruolo professionale", gli atti professionali compiuti dal geometra costituissero, necessariamente, esercizio della libera professione, posto in essere al di fuori delle competenze proprie della qualifica di inquadramento.

Con un terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1324 c.c., degli artt. 2094, 2222, 2697 e 2727 c.c., dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 30 del 2006, degli artt. 3 e 39, comma 1, della Costituzione e, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per aver il giudice di seconde cure escluso la possibilità per il ricorrente di dimostrare il mancato esercizio della professione sulla base di una presunzione "assoluta", fondata sull'inquadramento o meno del geometra dipendente in un ruolo professionale contemplato dal CCNL di riferimento.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati.

Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez.

L-, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

Da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare.

La sentenza impugnata, nell'affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi.

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15069-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente- avverso la sentenza n. 48/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 17/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 ti. 15069 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 50) N. 15069 [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale di Brescia aveva dichiarato la nullità di due cartelle di pagamento (oppostedal geometra [OSCURATO:PERSONA] emesse in pendenza di un giudizio di accertamento negativo) notificate a quest'ultimo dalla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento dei contributi obbligatori relativi agli anni 2009-2016, ha altresì accertato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa. Avverso tale pronuncia aveva proposto appello la [OSCURATO:PERSONA]. La corte d'appello di Brescia, con sentenza del 17 marzo 2021, in accoglimento del gravame ha riformato la sentenza impugnata ed accertato l'obbligo del geometra di iscriversi alla Cassa, condannando lo stesso al pagamento dei contributi portati nelle cartelle previamente opposte. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]; la Cassa ha resistito con controricorso. Il contribuente e la Cassa hanno presentato memorie. Con un primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedell'art. 22, commi 1, 2 e 6, della Legge n. 773 del 1982, dell'art. 17, comma 2, della Legge n. 400 del 1988, dell'art. 1, comma 33, lett. a), n. 4), della Legge n. 537 del 1993, degli artt. 1, commi 3 e 4, 2, commi 1 e 2, e 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509 del 1994; - dell'art. 3, comma 12, della Legge n. 335 del 1995, nel testo ratione temporis vigente e, infine, dell'art. 23 della Costituzione, per aver la corte territoriale ritenuto legittima la disposizione regolamentare adottata dalla CIPAG su cui è basata l'iscrizione obbligatoria dell'odierno ricorrente e da cui dipende la pretesa contributiva dell'ente. Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazionedell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509 del 1994, dell'art. 5, comma 1, dello Statuto della CIPAG e delle delibere nn. 3/2003 e 123/129 del C.d.A. della CIPAG, per aver la corte di merito ritenuto che, stante la mancata previsione nel CCNL applicato di un "ruolo professionale", gli atti professionali compiuti dal geometra costituissero, necessariamente, esercizio della libera professione, posto in essere al di fuori delle competenze proprie della qualifica di inquadramento. Con un terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1324 c.c., degli artt. 2094, 2222, 2697 e 2727 c.c., dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 30 del 2006, degli artt. 3 e 39, comma 1, della Costituzione e, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per aver il giudice di seconde cure escluso la possibilità per il ricorrente di dimostrare il mancato esercizio della professione sulla base di una presunzione "assoluta", fondata sull'inquadramento o meno del geometra dipendente in un ruolo professionale contemplato dal CCNL di riferimento. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L-, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art
Sentenza Cassazione n. 04161/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris