CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 19033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21690/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANNA D'ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrenti – F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21690/2017 Numero sezionale 1066/2022 Numero di raccolta generale 19033/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] – intimato – avverso la sentenza n. 450/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ANNA D’ALESSANDO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositarono innanzi al Tribunale di Bari – Sezione di Conversano ricorso per reintegrazione nel possesso, deducendo di avere da sempre avuto accesso a fondi di loro proprietà in Conversano, attraverso una stradina interpoderale che attraversava il fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Lamentarono i ricorrenti che la stessa [OSCURATO:PERSONA] e l’affittuario del fondo di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], avevano impedito il passaggio su detta strada, collocandovi un cumulo di pietre di notevoli dimensioni. Il giudizio di merito -dopo che l’ordinanza interdittale di accoglimento era stata riformata in sede di reclamo- si concluse con sentenza del 6 aprile 2012, con la quale il Tribunale di Bari – Sezione di Conversano reintegrò [OSCURATO:PERSONA], ANNA D’ALESSANDO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio della servitù di passaggio, e condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi 2. Proposto da questi ultimi gravame, la Corte d’Appello di Bari respinse l’appello, condannando [OSCURATO:PERSONA] e R.G. 21690/2017 - Pagina nr. 2 di 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21690/2017 Numero sezionale 1066/2022 Numero di raccolta generale 19033/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite, ritenendo infondati i motivi di appello, in quanto: − nessun vizio poteva ravvisarsi nel fatto che il Tribunale aveva accolto la domanda di reintegra nonostante l’ordinanza interdittale fosse stata riformata in sede di reclamo, non derivando da tale ultimo provvedimento alcun vincolo nei confronti della decisione di merito che era stata assunta rivalutando il materiale istruttorio assunto nella fase interdittale; − la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] -la cui veste di affittuario del fondo su cui correva la stradina era stata contestata dagli appellanti, deducendo che vero affittuario era [OSCURATO:PERSONA]- discendeva sia dal fatto che l’esame delle dichiarazioni rese dai sommari informatori conduceva ad individuare lo stesso [OSCURATO:PERSONA] quale autore materiale della condotta di spoglio, per aver partecipato ai lavori di apposizione dell’ostacolo in pietra, sia dal fatto che uno degli informatori aveva indicato quale affittuario proprio [OSCURATO:PERSONA]; − la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] - usufruttuaria e non proprietaria del fondo su cui correva la stradina- discendeva dalla sua veste di possessore del fondo nonché di soggetto che si era giovato dello spoglio medesimo, come confermato dal fatto che la stessa [OSCURATO:PERSONA], nel resistere in giudizio aveva rivendicato la legittimità dello sbarramento della stradina; − corretta risultava la valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di prime cure, emergendo dalle sommarie informazioni che non solo gli appellati ma anche altri soggetti R.G. 21690/2017 - Pagina nr. 3 di 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21690/2017 Numero sezionale 1066/2022 Numero di raccolta generale 19033/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 -tra cui alcuni informatori- avevano utilizzato la stradina in questione; − le contestazioni circa l’assenza di un possesso ventennale degli appellati della stradina in questione risultavano non pertinenti, non vertendosi in tema di usucapione ma di mera reintegra del possesso; − anche la decisione sulle spese del giudizio di primo grado appariva corretta, avendo valutato l’esito della controversia nel suo complesso e non essendovi obbligo per il giudice di prime cure di condannare gli appellati alla rifusione delle spese della fase interdittale in quanto in essa risultati soccombenti. 3. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], ANNA D’ALESSANDO, [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno altresì depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] è invece rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in tre motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 c.c. Censura il ricorso la valutazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimarcando: − quanto alla prima, che non è stata mai fornita prova del fatto che la ricorrente fosse a conoscenza del dedotto spoglio -non potendosi quindi ritenere autrice morale del medesimo- e, ulteriormente, che l’assenza di una materiale disponibilità del R.G. 21690/2017 - Pagina nr. 4 di 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21690/2017 Numero sezionale 1066/2022 Numero di raccolta generale 19033/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 terreno in capo alla ricorrente verrebbe a precludere qualsiasi possibilità per la medesima di intervenire sul fondo medesimo per dare esecuzione alla statuizione di condanna; − quanto al secondo, che egli, non avendo alcun rapporto materiale con il fondo su cui corre la stradina, risulta parimenti privo del potere di disposizione del fondo stesso. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3) e 5), c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. non congruità della motivazione. Errata valutazione di prove testimoniali e delle prove documentali agli atti. Il ricorso critica la valutazione delle prove operata dalla Corte territoriale, denunciando l’inattendibilità degli informatori le cui dichiarazioni sono state ritenute dalla Corte prova della fondatezza della originaria domanda dei controricorrenti 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3) e 5), c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. omessa pronuncia circa la mancata ammissione dei mezzi di prova; violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Carta costituzionale, violazione del diritto di difesa degli odierni ricorrenti”. Lamenta il ricorso che la Corte d’appello di Bari abbia disatteso le istanze istruttorie formulate nel giudizio di prime cure e reiterate nell’atto di appello, senza peraltro motivare le ragioni del mancato accoglimento delle istanze medesime. 2. La Corte deve esaminare preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dai controricorrenti. L’eccezione è fondata. Emerge dall’esame degli atti che la sentenza n. 450/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18 aprile 2017 è stata notificata al procuratore degli odierni ricorrenti a mezzo PEC in data 7 R.G. 21690/2017 - Pagina nr. 5 di 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21690/2017 Numero sezionale 1066/2022 Numero di raccolta generale 19033/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 giugno 2017, e non in data 14 giugno 2017, come indicato nell’intestazione del ricorso (pag. 2). Va, anzi, sin d’ora evidenziato che i ricorrenti -a fronte dell’eccezione di tardività del ricorso- non hanno dedotto alcun profilo di invalidità di detta notifica, né replicato all’eccezione medesima. Il termine per proporre ricorso in Cassazione, quindi, è scaduto, ex art. 325, secondo comma, c.p.c., in data 6 settembre 2017. L’esame delle relate di notifica allegate al ricorso evidenzia invece che il ricorso medesimo è stato notificato a tutti gli odierni controricorrenti, presso il loro procuratore, a mezzo PEC, con messaggio di posta elettronica certificata che è stato sia accettato dal sistema sia consegnato nella casella di destinazione in data 13 settembre 2017, e quindi quando il termine per proporre impugnazione era già decorso. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; R.G. 21690/2017 - Pagina nr. 6 di 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21690/2017 Numero sezionale 1066/2022 Numero di raccolta generale 19033/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 12 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 21690/2017 - Pagina nr. 7 di 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9