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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 02723/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione per saltum avverso la sentenza emessa il 23/01/2020 dal Tribunale di Genova, che ha condannato l'imputata alla pena di C 500,00 per i reati di minaccia grave e percosse, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla individuazione del reato più grave.

Sostiene che erroneamente sia stato individuato il reato di minaccia come più grave, in quanto, essendo state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen., la pena base sarebbe quella pecuniaria prevista dal 1° comma, e sarebbe più grave la pena prevista dal reato di percosse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la pena pecuniaria prevista per il reato di minaccia è la multa "fino a euro 1.032", mentre quella prevista per il reato di percosse è "fino a euro 309".

Sicché, pur prescindendo dal profilo della carenza di interesse, è corretta la determinazione della pena formulata dal giudice di merito, e la doglianza è manifestamente infondata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 07/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] abeone 1Li^r-A C c Corte Suprema di [OSCURATO:PERSONA].

Pen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione per saltum avverso la sentenza emessa il 23/01/2020 dal Tribunale di Genova, che ha condannato l'imputata alla pena di C 500,00 per i reati di minaccia grave e percosse, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla individuazione del reato più grave. Sostiene che erroneamente sia stato individuato il reato di minaccia come più grave, in quanto, essendo state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen., la pena base sarebbe quella pecuniaria prevista dal 1° comma, e sarebbe più grave la pena prevista dal reato di percosse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la pena pecuniaria prevista per il reato di minaccia è la multa "fino a euro 1.032", mentre quella prevista per il reato di percosse è "fino a euro 309". Sicché, pur prescindendo dal profilo della carenza di interesse, è corretta la determinazione della pena formulata dal giudice di merito, e la doglianza è manifestamente infondata. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 07/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] abeone 1Li^r-A C c Corte Suprema di [OSCURATO:PERSONA]. Pen
Sentenza Cassazione n. 02723/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris