CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 51639/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. SOCIALE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 maggio 2023, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l'istanza di riesame proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], avverso il prov- vedimento emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania in data 19 marzo 2023 con cui è stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, in forma diretta, nei confronti della società predetta e, per equivalente, nei confronti del legale rappresentante, per complessivi C 95.731,50 in relazione al capo di im- putazione n. 85 della rubrica (indebita compensazione di crediti inesistenti e falsi in autocertificazioni), aggravato a norma dell'art. 13-bis, D.Igs. n. 74 del 2000, commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la società predetta propone ricorso per cassazione tramite il difensore, munito di procura speciale, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di errata motivazione in rela- zione alla mancata restituzione all'avente diritto dei rapporti di c/c bancario inte- stati alla soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, del saldo attivo pari ad C 12.640,43 del c/c n. 76410141 o, quantomeno, della somma di C 12.506,83, bo- nificata alla ricorrente dalla "[OSCURATO:SOCIETA]" in virtù di regolare fat- tura, che trova giustificazione nel contratto di appalto tra le due società in data 31.03.2018. In sintesi, si duole la società ricorrente per avere il tribunale ritenuto legit- timo il sequestro delle somme giacenti sul c/c della società nonostante le stesse fossero di comprovata provenienza lecita e successive alla consumazione del reato, entrate nella disponibilità della società in epoca successiva all'emissione dell'ordinanza applicativa, tanto che nella prima dichiarazione del terzo non se ne era dato nemmeno atto. In particolare, osserva la ricorrente, il giorno precedente a quello di applicazione del vincolo, ovvero il 18.04.2023, la società aveva ricevuto la somma di euro 12.506,83 dalla "[OSCURATO:SOCIETA]", in pagamento, per il periodo 101.2023 - 231.01.2023, per i servizi resi in virtù di contratto di appalto del 31.03.2018, come da fattura 31.01.2023, oggetto di allegazione. Ri- chiamata giurisprudenza di questa Corte (segnatamente, Cass. 23040/2020), la ricorrente insiste nell'accoglimento, osservando come la somma sia frutto di ac- crediti con causa lecita effettuati successivamente al momento dell'indebita com- pensazione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 23 ottobre 2023, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Secondo il PG il ricorso è inammissibile perché svolto in violazione dell'ar- ticolo 325 del codice di rito. Nella materia che qui occupa, della cautela reale, le sole censure ammissibili possono lamentare violazione di legge. La doglianza qui proposte, basata sulla censura della motivazione in termini di generica erroneità, non hanno pertanto alcun pregio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile. 2. Ritiene invero il Collegio che il ricorso è perché proposto fuori dai casi consentiti dalla legge. Sotto tale profilo, infatti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preven- tivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinera- rio logico seguito dal giudice (tra le tante: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01). 3. Nella specie, diversamente, come osservato dal PG, il ricorrente deduce quale motivo di impugnazione in questa sede un generico vizio di "erroneità della motivazione", cui non è pacificamente riconducibile il vizio di violazione di legge, unico deducibile ex art. 325, cod. proc. pen. davanti a questa Corte nell'incidente cautelare reale di legittimità. 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 nove