CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 04725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 22/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA, in data 10/10/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 4, legge n. 401 del Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - l'imputato risponde del reato a lui ascritto per aver esercitato l'attività di accettazione e raccolta per via telematica di scommesse di eventi sportivi in assenza di autorizzazione; - i giudici di merito, sulla base di una doppia conforme valutazione degli elementi di prova, hanno disatteso la tesi difensiva della mera attività di collegamento con la società estera UNIQGROUP, sulla scorta, peraltro, anche di un contratto di prestazione di servizi, stipulato nell'ottobre 2013, del tutto negletto dall'odierno ricorrente che si limita ad allegare la sola esistenza della cartellonistica e l'assenza di persone intente a giocare in sede di accesso; - in disparte, dunque, la manifesta infondatezza del dedotto vizio di motivazione e la genericità del ricorso, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] 7 1 o Fa 2022 [OSCURATO:PERSONA] de