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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 23387/2025

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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - CUI 03XREUD ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]in Georgia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di M ilano , con ordina nza del l’11 febbraio 202 5 , rigettava la richiesta di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla sentenza del 19 maggio 2020 (proc. pen. n. 3997/15) , parzialmenteriformata dalla Corte di appello con sentenza del 14 luglio 2022; avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 1.1 manifesta illogicità della motivazione in punto di conoscenza del provvedimento; nullità della notifica e conseguente mancata conoscenza del procedimento: nel procedimento che aveva originato la sentenza di cui si chiedeva la revoca, [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai eletto domicilio, né nominato difensore di fiducia; l’unico riferimento ad una indicazione del domicilio/nomina difensore era contenuto in un verbale di identificazione che era riferibile ad altro procedimento, conclusosi con sentenza nel 2014; inoltre, da una sentenza del 2022 risultava che [OSCURATO:PERSONA] era stato oggetto di più provvedimenti di espulsione negli anni 2014 e 2015 e che solo nel 2019 aveva fatto ritorno in Italia, per cui non si trovava sul territorio nazionale nel periodo in cui si svolgeva l’indagine, con le notifiche degli atti processuali inerenti e, soprattutto, non era in Italia al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorsoè infondato. 1.11 L'articolo 629-bis (già 625-ter) del codice di procedura penale, norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, ponendo a carico del ricorrente l'onere probatorio di dimostrare l’incolpevole ignoranza dell’esistenza di un processo a suo carico.

Nel caso di specie è dimostrato che l'imputato ha avuto conoscenza del giudizio di primo grado, essendogli stato regolarmente notificati tutti gli atti relativi al procedimento sfociato poi nella sentenza del 19 maggio 2020.

Questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) , che il ricorrente aveva eletto domicilio presso lo studio del nominato difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]) in data 19 ottobre 2014, data nella quale era stato arrestato mentre stava scavalcando la recinzione del giardino condominiale di via Bertinetti situato in Rho; da quell’arresto(e da quella elezione di domicilio) , come emerge dalla sentenza della quale si chiede la revoca e da quella prodotta dal ricorrente, scaturivano due procedimenti: il primo, conclusosi con sentenza del Tribunale di Milano del 4 novembre 2014, con laquale il ricorrente veniva condannato soltanto per resistenza a pubblico ufficiale perché veniva accertato che i beni trovati in possesso degli imputati in sede di perquisizione non erano stati sottratti ad alcun condomino di via Bertinetti; il secondo, conclusosi con sentenza del Tribunale di Milano del 19 maggio 2020 (quella della quale si chiede la revoca), in cui il ricorrente veniva condannato per furto aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] commesso a Nerviano (luogo di residenza di Carugo) in quanto i suddetti beni erano risultati essere di proprietà di Carugo, che ne aveva denunciato il furto in data 18 ottobre 2014.

Pertanto, l’elezione di domiclio in atti presso il difensore di fiducia si riferiva anche al procedimento conclusosi con sentenza del Tribunale di Milano del 19 maggio 2020, e presso il difensore di fiducia sono stati notificati tutti gli atti relativi al procedimento: l’imputato, che aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, ha quindi posto in essere du e azioni processuali che generano la presunzione di conoscenza ed escludono la ignoranza incolpevole necessaria per disporre la invocata rescissione.

Si deve quindi ritenere non censurabile il convincimento espresso dalla Corte d'appello di Milano secondo cui, sulla base degli elementi a disposizione, anche complessivamente considerati, si doveva ritenere che l'imputato si fosse volontariamente sottratto al processo.

Per le su esposte considerazioni, dunque, non sussistendo il requisito della ignoranza "incolpevole" del procedimento ma risultando, al contrario che è stato il ricorrente a non adempiere agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza delprocesso, i l ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 04/06/2025 Il consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - CUI 03XREUD ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]in Georgia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di M ilano , con ordina nza del l’11 febbraio 202 5 , rigettava la richiesta di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla sentenza del 19 maggio 2020 (proc. pen. n. 3997/15) , parzialmenteriformata dalla Corte di appello con sentenza del 14 luglio 2022; avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 1.1 manifesta illogicità della motivazione in punto di conoscenza del provvedimento; nullità della notifica e conseguente mancata conoscenza del procedimento: nel procedimento che aveva originato la sentenza di cui si chiedeva la revoca, [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai eletto domicilio, né nominato difensore di fiducia; l’unico riferimento ad una indicazione del domicilio/nomina difensore era contenuto in un verbale di identificazione che era riferibile ad altro procedimento, conclusosi con sentenza nel 2014; inoltre, da una sentenza del 2022 risultava che [OSCURATO:PERSONA] era stato oggetto di più provvedimenti di espulsione negli anni 2014 e 2015 e che solo nel 2019 aveva fatto ritorno in Italia, per cui non si trovava sul territorio nazionale nel periodo in cui si svolgeva l’indagine, con le notifiche degli atti processuali inerenti e, soprattutto, non era in Italia al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorsoè infondato. 1.11 L'articolo 629-bis (già 625-ter) del codice di procedura penale, norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, ponendo a carico del ricorrente l'onere probatorio di dimostrare l’incolpevole ignoranza dell’esistenza di un processo a suo carico. Nel caso di specie è dimostrato che l'imputato ha avuto conoscenza del giudizio di primo grado, essendogli stato regolarmente notificati tutti gli atti relativi al procedimento sfociato poi nella sentenza del 19 maggio 2020. Questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) , che il ricorrente aveva eletto domicilio presso lo studio del nominato difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]) in data 19 ottobre 2014, data nella quale era stato arrestato mentre stava scavalcando la recinzione del giardino condominiale di via Bertinetti situato in Rho; da quell’arresto(e da quella elezione di domicilio) , come emerge dalla sentenza della quale si chiede la revoca e da quella prodotta dal ricorrente, scaturivano due procedimenti: il primo, conclusosi con sentenza del Tribunale di Milano del 4 novembre 2014, con laquale il ricorrente veniva condannato soltanto per resistenza a pubblico ufficiale perché veniva accertato che i beni trovati in possesso degli imputati in sede di perquisizione non erano stati sottratti ad alcun condomino di via Bertinetti; il secondo, conclusosi con sentenza del Tribunale di Milano del 19 maggio 2020 (quella della quale si chiede la revoca), in cui il ricorrente veniva condannato per furto aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] commesso a Nerviano (luogo di residenza di Carugo) in quanto i suddetti beni erano risultati essere di proprietà di Carugo, che ne aveva denunciato il furto in data 18 ottobre 2014. Pertanto, l’elezione di domiclio in atti presso il difensore di fiducia si riferiva anche al procedimento conclusosi con sentenza del Tribunale di Milano del 19 maggio 2020, e presso il difensore di fiducia sono stati notificati tutti gli atti relativi al procedimento: l’imputato, che aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, ha quindi posto in essere du e azioni processuali che generano la presunzione di conoscenza ed escludono la ignoranza incolpevole necessaria per disporre la invocata rescissione. Si deve quindi ritenere non censurabile il convincimento espresso dalla Corte d'appello di Milano secondo cui, sulla base degli elementi a disposizione, anche complessivamente considerati, si doveva ritenere che l'imputato si fosse volontariamente sottratto al processo. Per le su esposte considerazioni, dunque, non sussistendo il requisito della ignoranza "incolpevole" del procedimento ma risultando, al contrario che è stato il ricorrente a non adempiere agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza delprocesso, i l ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/06/2025 Il consigliere es
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