CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05298/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bg) il 10 settembre 1975; avverso la sentenza n. 5112/20 della Corte di appello di Milano del 11 dicembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta, altresì, la memoria di replica a firma dei difensori della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], del roro di Milano, e avv. [OSCURATO:PERSONA]; del foro di Bergamo, con la quale hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 11 dicembre 2020, solo parzialmente accogliendo il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Milano ha rideterminato in mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa la pena a questa inflitta dal Tribunale di Milano, con sentenza del 29 maggio 2020, per essere stata ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 453 del 1983, come modificato a seguito della entrata in vigore della legge di conversione n. 638 del 1983, avendo omesso di versare i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sulle spettanze versate ai lavoratori dipendenti della società [OSCURATO:PERSONA], della quale era la legale rappresentante. Come detto la Corte territoriale, per il resto rigettando la impugnazione della Bana, ha ritenuto che la pena inflittale dal giudice di primo grado, in misura pari a mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa, fosse eccessiva, avendo il giudice del gravame valorizzato, onde ridimensionare il trattamento sanzionatorio irrogato a carico della imputata, il fatto che costei abbia tentato, con ogni mezzo, di contenere il proprio disavanzo finanziario nei confronti dell'ente previdenziale. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha interposto ricorso per cassazione, tramite la propria difesa fiduciaria, la Bana, articolando a tal fine 4 motivi di ricorso. Il primo ed il secondo attengono al vizio di motivazione e di violazione di legge per non avere la Corte di appello, respingendo la sollecitazione in tal senso formulata in sede di gravame, ritenuto applicabile alla prevenuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il terzo ed il quarto motivo di impugnazione attengono alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione della Bana al beneficio della sostituzione della sanzione detentiva con la sanzione pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve essere, pertanto, accolto nei limiti di quanto di ragione.I primi due motivi di ricorso, che, considerata la omogeneità contenutistica possono essere valutati congiuntamente, sono manifestamente infondati e, pertanto, inammissibili. Con essi, infatti, parte ricorrente si è doluta, sia sotto il profilo della violazione di legge che del difetto di motivazione, che la posizione penale della Bana non sia stata definita con la dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. In particolare, la ricorrente difesa ha lamentato il fatto che non fosse stata riconosciuta la citata causa di non punibilità sebbene l'importo dei contributi previdenziali non versati fosse in termini assoluti pari a .circa 15.700,00 euro ed in termini percentuali pari a poco più del 3% dell'intero ammontare dei contributi previdenziali dovuti. La tesi, così rapidamente sintetizzata, è priva di fondamento. Quanto al fatto che l'importo dell'omissione tributaria sia stato pari a 15.700,00 euro, si tratta di argomento fallace in fatto. Invero, per come segnalato nella sentenza impugnata, la ricorrente, la cui esposizione debitoria nei confronti dell'ente previdenziale era, con riferimento all'anno 2013, pari ad euro 34.276,17, solo dopo la scadenza dei successivi termini previsti per il pagamento dei contributi previdenziali ha provveduto al versamento, peraltro solo parziale, dei contributi per un importo pari a circa 18.500,00 euro, residuando, pertanto, un importo non ancora versato di 15.700,00 euro circa. Così ricostruita la effettiva realtà dei fatti, si rileva che correttamente la Corte meneghina non ha considerato, a scomputo dell'importo dei contributi omessi, i versamenti eseguiti dalla Bana nell'aprile e nel maggio 2014, né ai fini della integrazione della soglia di punibilità, peraltro in ogni caso superata, né ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto. In ciò, d'altra parte, la Corte di Milano si è allineata alla giurisprudenza di questa Corte, tuttora condivisa, secondo la quale è fattore irrilevante, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. la condotta posta in essere dall'agente successivamente alla perpetrazione del reato onde limitarne o anche eliderne le conseguenze dannose (in tal senso, infatti, cfr. ad esemplare: Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 gennaio 2021, n. 660).Ciò posto, tenuto conto che l'importo della somma non corrisposta dall'imputata all'ente previdenziale supera di oltre tre volte la soglia di punibilità prevista dal legislatore, l'avere ritenuto condotta omissiva tenuta dalla Bana esulante dall'ambito della particolare tenuità del fatto, ricadente nel perimetro applicativo di cui all'art. 131-bis cod. pen., appare frutto di una scelta congrua e condivisibile operata dalla Corte di merito, considerato che, per essere ritenuta ricadente entro il margine della particolare tenuità del fatto la omissione contributiva deve consistere in uno scostamento assai modesto rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 giugno 2020, n. 16599; idem Sezione III penale, 12 ottobre 2015, n. 40774). Cosa evidentemente non riscontrabile nel caso che interessa. Irrilevante è, d'altra parte, il fatto segnalato dalla difesa della ricorrente, secondo la quale la particolare tenuità del fatto sarebbe riscontrabile nella modestissima incidenza percentuale (si parla, infatti, di poco più del 3%) che la somma non versata ha sul coacervo degli importi che, a titolo di contribuzione previdenziale, la Bana ha, nella qualità imprenditoriale da lei rivestita, versato all'INPS. Infatti, laddove si seguisse la teoria che sottende alla tesi della ricorrente difesa, secondo la quale la gravità della omissione deve essere considerata non in termini assoluti (come peraltro impone la indicazione della soglia di punibilità in termini assoluti e non percentuali) ma in ragione delle entità della omissione rispetto alla complessiva entità delle somme da versare, si otterrebbe il paradossale effetto di favorire i datori di lavoro di maggiori dimensioni, in relazione ai quali, infatti, il più elevato importo in termini assoluti di contributi da versare, potrebbe giustificare, a seguire la tesi della ricorrente, un giudizio di non punibilità per omissioni che, se invece poste in essere da un soggetto sul quale grava un imponibile contributivo più modesto, sarebbe certamente punibili. Conseguenza evidentemente priva di ogni, pur minima, ragionevolezza. I primi due motivi di impugnazione vanno, pertanto, dichiarati inammissibili. Fondati sono, invece, il terzo-ii il quarto motivo di impugnazione. Con essi la ricorrente lamenta la mancata ammissione della medesima al beneficio della sostituzione della pena detentiva breve con la sanzione pecuniaria della specie corrispondente, secondo la previsione di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981. Premesso che tale disposizione consente, a determinate condizioni, la sostituzione delle pene detentive brevi, entro il limite dei sei mesi di pena irrogata, con la corrispondente pena pecuniaria, rileva il Collegio che nell'occasione la Corte di appello di Milano, investita della questione, ha ritenuto che la richiesta in tal senso formulata dalla difesa della prevenuta non potesse essere accolta in quanto "le difficoltà comprovate e reiterate dell'imputata a far fronte alle proprie pendenze, in particolare ai debiti verso l'Erario, fanno ritenere detta concessione misura davvero inadeguata al caso concreto ed alla personalità dell'appellante". Una tale motivazione è evidentemente non in linea con gli orientamenti applicativi della disposizione sopra citata da lungo tempo seguiti da questa Corte di legittimità. Ed invero, come è stato in reiterate occasioni affermato, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, poiché la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, comma secondo, della legge n. 689 del 1981, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione ed alla libertà controllata e non alla pena pecuniaria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 aprile 2016, n. 17103; idem Sezione VI penale, 2 settembre 2014, n. 36639). Né può ritenersi che, laddove la Corte di Milano ha fatto riferimento alla inadeguatezza della sostituzione quanto al caso concreto essa ha fatto corretto esercizio della discrezionalità che le è, come detto, riservata in materia. Infatti, non solo il chiaro riferimento alle difficoltà finanziarie cui è andata incontro la Bana, evidenzia che la esclusione della stessa dal beneficio è stata illegittimamente legata alla sua condizione di disagiatezza economica, ma neppure può affermarsi, come formalmente riportato nella sentenza impugnata, la inadeguatezza in astratto della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria in caso di verosimile futura insolvenza da parte del soggetto tenuto alla prestazione sostitutiva, posto che, per effetto del combinato disposto degli artt. 71 della legge n. 698 del 1981 e 660 cod. proc. pen. (disposizione quest'ultima da intendersi richiamata dal citato art. 71), in caso di mancato adempimento della obbligazione pubblicistica di pagamento della sanzione pecuniaria sostituita, è previsto un ulteriore meccanismo di conversione di quest'ultima con altro tipo di sanzione. La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che riesaminerà, tenendo conto dei rilievi danzi esposti, la sussistenza o meno delle condizioni per far accedere la Bana al beneficio della sostituzione della pena detentiva irrogata a suo carico. Posto che il motivo di annullamento investe solo parzialmente la sentenza impugnata e presuppone, comunque, l'intervenuta affermazione della penale responsabilità della imputata, visto l'art. 624 cod. proc. pen., in ordine a tale accertamento la sentenza impugnata va dichiarata oramai irrevocabile. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della conversione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in o