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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 novembre 1984

Cassazione n. 11175/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Gerale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano di conferma di quella emessa in primo grado dal GUP all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, che ne affermava la penale responsabilità con condanna alla pena di giustizia in relazione al capo 12.a) delle imputazioni, relativo a fatti di cui all'art. 8 d.

Igs. 74/00 al medesimo ascritti quale amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA] dal 18 gennaio 2018 al 26 settembre 2018, con specifica indicazione delle fatture per operazioni inesistenti emesse.

Il ricorso è affidato a sei motivi, che si possono riepilogare come segue.

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di (carenza di) motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al punto relativo alla natura dei rapporti contrattuali in essere tra la IDOS e le società beneficiarie delle fatture, rapporti che entrambi le sentenze riconducono ad una somministrazione irregolare di manodopera: il vizio dedotto, in particolare, si fonda sulla considerazione che la Corte territoriale si sarebbe limitata richiamare integralmente le motivazioni addotte sul punto dal giudice di primo grado, senza adeguatamente spiegare le ragioni del proprio convincimento con ciò inverandosi, ad avviso del ricorrente, altresì, un'ipotesi di omessa valutazione del motivo di appello, specificatamente articolato con riferimento ai punti esaminati dal giudice di primo grado per argomentare la ritenuta sussistenza di una ipotesi di somministrazione di lavoro (locazione di strumenti e mezzi da parte delle cooperative subappaltatrici, disponibilità di sedi legali diverse per le varie cooperative, rapporti tra fornitori e amministratori, rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], gestione del personale dipendente).

2. Anche il secondo motivo deduce vizio della motivazione della sentenza impugnata, avuto riguardo allo specifico profilo del contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA], laddove la conoscenza da parte del ricorrente del meccanismo fraudolento correlato al ciclo fatturativo oggetto di contestazione viene riconnessa, da un lato, alla posizione rivestita nella società emittente, ovvero quella di amministratore di diritto, dall'altro alla vicenda fattuale della assunzione di tale Cocovici alle dipendenze di tale Villa che al [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rivolto per ricevere indicazioni su eventuali lavoratori da impiegare nella propria impresa (episodio che il ricorrente deduce sia ininfluente).

La sentenza, ad avviso del ricorrente, quindi, ometterebbe di motivare in ordine al contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei fatti di cui alla imputazione.

23. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice, ricollegata alla sola posizione rivestita dal [OSCURATO:PERSONA] nella società emittente le false fatture, senza considerare che lo stesso ha ricoperto tale posizione per soli otto mesi nel 2018, e che la sussistenza del dolo non può farsi coincidere con la consapevolezza della complessiva illegalità dell'operazione, censurandosi la carenza di motivazione in ordine ai rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], alla ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] nella condotta contestata, alla sussistenza di profili di illegalità macroscopica delle complessive operazioni svolte, anche considerando la diversa opzione prescelta con riferimento alle fatture emesse in favore della [OSCURATO:SOCIETA] (sempre ricomprese nella contestazione elevata al capo 12.a) delle imputazioni), Nella articolazione del motivo, il dedotto vizio di motivazione viene altresì dedotto in relazione al travisamento della prova, anche per invenzione (con riferimento alla pretesa gestione da parte del ricorrente del profilo della retribuzione).

4. Con il quarto motivo si censura l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., in carenza dei relativi presupposti, posto che la Corte di appello l'avrebbe riterita reputando non rilevante la disomogeneità dei precedenti delitti, valorizzando invece elementi diversi quali la dimostrata insensibilità all'ammonimento correlato a precedente condanna e la maggiore capacità a delinquere dimostrata.

5. Il quinto motivo, sempre relativo alla recidiva semplice ritenuta in sentenza, contesta diversamente il vizio di motivazione, contestando che il precedente (commesso nel 2011 e relativo a lesioni personali in concorso) potesse essere valorizzato a tale fine, ulteriormente evidenziando che a pagina 19 della sentenza si parla di gravi e ripetute violazioni tributarie commesse dal ricorrente, non riscontrabili nel caso di specie.

6. Il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva.

La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con nota scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con le argomentazioni compiutamente svolte dalla Corte territoriale con riferimento all'analogo motivo di appello. 3In particolare, la Corte sinteticamente ripercorre (pagina 2 della sentenza impugnata) i tratti salienti dello schema fraudolento nel quale, in ipotesi accusatoria, la società [OSCURATO:SOCIETA] (nel seguito, IDOS) risulta coinvolta, quale soggetto che stipulava con i clienti finali contratti di servizi di pulizia locali e logistici, pattuendo che ne avrebbe subappaltato l'esecuzione ad altre imprese (tra le quali ALFA soc. coop e INTERNATIONAL soc. coop, entrambe prive di autonomia gestionale, organizzativa e decisionale, intestate a soggetti nullatenenti e totalmente inadempienti nei confronti dell'Erario), sia quale emittente fatture contestate come relative ad operazioni inesistenti, in quanto celanti un'operazione di somministrazione di manodopera non assoggettabili ad IVA, così garantendo agli utilizzatori detrazioni IVA non dovute, sia quale soggetto beneficiario delle fatture emesse dalla società cooperative utilizzate in dichiarazione per evadere le imposte.

Precisa, inoltre, la Corte che la IDOS non era munita dell'abilitazione alla somministrazione di lavoro interinale.

Evidenzia, altresì, che le due società cooperative furono utilizzate esclusivamente al fine di emettere delle fatture per la somministrazione di manodopera in favore del consorzio [OSCURATO:PERSONA] srl (al quale sarebbe succeduta, a partire dalla fine del 2018 la società IDOS) e che le imprese fornitrici della manodopera venivano pagate con bonifici bancari, ma le relative provviste venivano immediatamente utilizzate in parte per pagare i lavoratori, in parte prelevate per essere distribuite in favore degli indagati.

Ebbene, il ricorso non si confronta con gli argomenti utilizzati dalla Corte: nulla dice, in particolare, né con riferimento alla effettività , operatività e consistenza delle due società cooperative, né con riferimento al ciclo finanziario di ritorno delle provviste corrisposte alle stesse, immediatamente destinate, come detto, a remunerare non solo i lavoratori ma anche gli imputati.

2. e

3. I motivi secondo e terzo verranno esaminati congiuntamente, concernendo il medesimo punto relativo al consapevole contributo del [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del fatto oggetto di imputazione.

Entrambi i motivi sono generici, poiché non si confrontano con il tenore del provvedimento impugnato.

In particolare, si osserva che la Corte ha espressamente valorizzato, sia quanto alla individuazione del contributo del [OSCURATO:PERSONA] che quanto alla sussistenza, in capo al medesimo, del dolo, in primo luogo il ruolo formale dallo stesso rivestito all'interno della [OSCURATO:SOCIETA], sebbene per un arco temporale limitato.

Di poi, ha altresì valorizzato la circostanza che, come si legge a pagina 3 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] risulta essere il fondatore della [OSCURATO:SOCIETA].

A comprova della sua consapevolezza quanto allo schema fraudolento oggetto di contestazione (valevole a delineare il suo consapevole contributo concorsuale), la Corte valorizza l'episodio del Cocovici, rispetto al quale la difesa si limita a configurare una divers valutazione in termini di rilevanza, definendolo, in via alternativa rispetto al 4valutazione in fatto datane dalla Corte territoriale e, prima, dal giudice di primo grado, quale episodio assolutamente ininfluente.

Piuttosto, quanto alla rilevanza dell'episodio ai fini della valutazione di penale responsabilità del ricorrente svolta dalla Corte territoriale, si evidenzia che se è vero che esso si consuma nel 2017, tuttavia, come sopra detto, la IDOS è subentrata a partire dalla fine del 2018 alla [OSCURATO:PERSONA] e che, come detto a pagina 18 della sentenza impugnata, il COCOVICI era dipendente della [OSCURATO:PERSONA], poi passato alla [OSCURATO:SOCIETA].

Tale circostanza colloca il [OSCURATO:PERSONA] in una posizione tale per cui, a detta del teste Villa, il medesimo si era sempre occupato della gestione del rapporto lavorativo del lavoratore Cocovici (come riportato in sentenza, pag. 18, secondo periodo) e vale ad escludere che alla posizione formale rivestita, sebbene per breve tempo, nella [OSCURATO:SOCIETA] non corrispondesse la consapevolezza del complessivo schema fraudolento oggetto della contestazione.

In ragione degli argomenti svolti, pertanto, la motivazione addotta dalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato in punto di contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] risulta scevra dai lamentati profili di manifesta illogicità e contraddittorietà.

4. e 5 Con riferimento al quarto e al quinto motivo di ricorso, relativi all'applicazione della recidiva, si osserva che, diversamente d quanto dedotto, sul punto la Corte territoriale ha, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, ritenuto che il precedente del [OSCURATO:PERSONA] (relativo a lesioni personali in concorso), fosse dimostrativo di una ritenuta "accresciuta pericolosità sociale", soffermandosi a valutare altresì la realizzazione di violazioni tributarie reiterate (con riferimento alla pluralità delle fatture oggetto di contestazione) e il contesto strutturato in cui le stesse sono state commesse, così valutando specifici parametri a suo giudizio individualizzanti della personalità del reo.

Si osserva, infine, quanto alla evocata pluralità delle violazioni tributarie, che l'art. 8, comma 2 del d.

Igs. 74/2000, a tenore del quale l'emissione o il rilascio del più fatture nel medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato, non vale ad obliterare il dato che anche l'emissione di un'unica fattura a fronte di operazioni inesistenti possa ex se integrare un'ipotesi di reato.

6. Con riferimento al sesto motivo di ricorso, si tratta di motivo non consentito dalla legge.

Come chiaramente affermato da questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142- ¦ 501; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01).

Nel caso specifico, la Corte d'appello ha giustificato la propria decisione, richiamando gli argomenti addotti a fondamento del riconoscimento della recidiva.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 1117 26

01. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 253/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 35807/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Gerale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano di conferma di quella emessa in primo grado dal GUP all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, che ne affermava la penale responsabilità con condanna alla pena di giustizia in relazione al capo 12.a) delle imputazioni, relativo a fatti di cui all'art. 8 d.

Igs. 74/00 al medesimo ascritti quale amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA] dal 18 gennaio 2018 al 26 settembre 2018, con specifica indicazione delle fatture per operazioni inesistenti emesse.

Il ricorso è affidato a sei motivi, che si possono riepilogare come segue.

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di (carenza di) motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al punto relativo alla natura dei rapporti contrattuali in essere tra la IDOS e le società beneficiarie delle fatture, rapporti che entrambi le sentenze riconducono ad una somministrazione irregolare di manodopera: il vizio dedotto, in particolare, si fonda sulla considerazione che la Corte territoriale si sarebbe limitata richiamare integralmente le motivazioni addotte sul punto dal giudice di primo grado, senza adeguatamente spiegare le ragioni del proprio convincimento con ciò inverandosi, ad avviso del ricorrente, altresì, un'ipotesi di omessa valutazione del motivo di appello, specificatamente articolato con riferimento ai punti esaminati dal giudice di primo grado per argomentare la ritenuta sussistenza di una ipotesi di somministrazione di lavoro (locazione di strumenti e mezzi da parte delle cooperative subappaltatrici, disponibilità di sedi legali diverse per le varie cooperative, rapporti tra fornitori e amministratori, rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], gestione del personale dipendente).

2. Anche il secondo motivo deduce vizio della motivazione della sentenza impugnata, avuto riguardo allo specifico profilo del contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA], laddove la conoscenza da parte del ricorrente del meccanismo fraudolento correlato al ciclo fatturativo oggetto di contestazione viene riconnessa, da un lato, alla posizione rivestita nella società emittente, ovvero quella di amministratore di diritto, dall'altro alla vicenda fattuale della assunzione di tale Cocovici alle dipendenze di tale Villa che al [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rivolto per ricevere indicazioni su eventuali lavoratori da impiegare nella propria impresa (episodio che il ricorrente deduce sia ininfluente).

La sentenza, ad avviso del ricorrente, quindi, ometterebbe di motivare in ordine al contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei fatti di cui alla imputazione.

23. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice, ricollegata alla sola posizione rivestita dal [OSCURATO:PERSONA] nella società emittente le false fatture, senza considerare che lo stesso ha ricoperto tale posizione per soli otto mesi nel 2018, e che la sussistenza del dolo non può farsi coincidere con la consapevolezza della complessiva illegalità dell'operazione, censurandosi la carenza di motivazione in ordine ai rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], alla ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] nella condotta contestata, alla sussistenza di profili di illegalità macroscopica delle complessive operazioni svolte, anche considerando la diversa opzione prescelta con riferimento alle fatture emesse in favore della [OSCURATO:SOCIETA] (sempre ricomprese nella contestazione elevata al capo 12.a) delle imputazioni), Nella articolazione del motivo, il dedotto vizio di motivazione viene altresì dedotto in relazione al travisamento della prova, anche per invenzione (con riferimento alla pretesa gestione da parte del ricorrente del profilo della retribuzione).

4. Con il quarto motivo si censura l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., in carenza dei relativi presupposti, posto che la Corte di appello l'avrebbe riterita reputando non rilevante la disomogeneità dei precedenti delitti, valorizzando invece elementi diversi quali la dimostrata insensibilità all'ammonimento correlato a precedente condanna e la maggiore capacità a delinquere dimostrata.

5. Il quinto motivo, sempre relativo alla recidiva semplice ritenuta in sentenza, contesta diversamente il vizio di motivazione, contestando che il precedente (commesso nel 2011 e relativo a lesioni personali in concorso) potesse essere valorizzato a tale fine, ulteriormente evidenziando che a pagina 19 della sentenza si parla di gravi e ripetute violazioni tributarie commesse dal ricorrente, non riscontrabili nel caso di specie.

6. Il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva.

La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con nota scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con le argomentazioni compiutamente svolte dalla Corte territoriale con riferimento all'analogo motivo di appello. 3In particolare, la Corte sinteticamente ripercorre (pagina 2 della sentenza impugnata) i tratti salienti dello schema fraudolento nel quale, in ipotesi accusatoria, la società [OSCURATO:SOCIETA] (nel seguito, IDOS) risulta coinvolta, quale soggetto che stipulava con i clienti finali contratti di servizi di pulizia locali e logistici, pattuendo che ne avrebbe subappaltato l'esecuzione ad altre imprese (tra le quali ALFA soc. coop e INTERNATIONAL soc. coop, entrambe prive di autonomia gestionale, organizzativa e decisionale, intestate a soggetti nullatenenti e totalmente inadempienti nei confronti dell'Erario), sia quale emittente fatture contestate come relative ad operazioni inesistenti, in quanto celanti un'operazione di somministrazione di manodopera non assoggettabili ad IVA, così garantendo agli utilizzatori detrazioni IVA non dovute, sia quale soggetto beneficiario delle fatture emesse dalla società cooperative utilizzate in dichiarazione per evadere le imposte.

Precisa, inoltre, la Corte che la IDOS non era munita dell'abilitazione alla somministrazione di lavoro interinale.

Evidenzia, altresì, che le due società cooperative furono utilizzate esclusivamente al fine di emettere delle fatture per la somministrazione di manodopera in favore del consorzio [OSCURATO:PERSONA] srl (al quale sarebbe succeduta, a partire dalla fine del 2018 la società IDOS) e che le imprese fornitrici della manodopera venivano pagate con bonifici bancari, ma le relative provviste venivano immediatamente utilizzate in parte per pagare i lavoratori, in parte prelevate per essere distribuite in favore degli indagati.

Ebbene, il ricorso non si confronta con gli argomenti utilizzati dalla Corte: nulla dice, in particolare, né con riferimento alla effettività , operatività e consistenza delle due società cooperative, né con riferimento al ciclo finanziario di ritorno delle provviste corrisposte alle stesse, immediatamente destinate, come detto, a remunerare non solo i lavoratori ma anche gli imputati.

2. e

3. I motivi secondo e terzo verranno esaminati congiuntamente, concernendo il medesimo punto relativo al consapevole contributo del [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del fatto oggetto di imputazione.

Entrambi i motivi sono generici, poiché non si confrontano con il tenore del provvedimento impugnato.

In particolare, si osserva che la Corte ha espressamente valorizzato, sia quanto alla individuazione del contributo del [OSCURATO:PERSONA] che quanto alla sussistenza, in capo al medesimo, del dolo, in primo luogo il ruolo formale dallo stesso rivestito all'interno della [OSCURATO:SOCIETA], sebbene per un arco temporale limitato.

Di poi, ha altresì valorizzato la circostanza che, come si legge a pagina 3 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] risulta essere il fondatore della [OSCURATO:SOCIETA].

A comprova della sua consapevolezza quanto allo schema fraudolento oggetto di contestazione (valevole a delineare il suo consapevole contributo concorsuale), la Corte valorizza l'episodio del Cocovici, rispetto al quale la difesa si limita a configurare una divers valutazione in termini di rilevanza, definendolo, in via alternativa rispetto al 4valutazione in fatto datane dalla Corte territoriale e, prima, dal giudice di primo grado, quale episodio assolutamente ininfluente.

Piuttosto, quanto alla rilevanza dell'episodio ai fini della valutazione di penale responsabilità del ricorrente svolta dalla Corte territoriale, si evidenzia che se è vero che esso si consuma nel 2017, tuttavia, come sopra detto, la IDOS è subentrata a partire dalla fine del 2018 alla [OSCURATO:PERSONA] e che, come detto a pagina 18 della sentenza impugnata, il COCOVICI era dipendente della [OSCURATO:PERSONA], poi passato alla [OSCURATO:SOCIETA].

Tale circostanza colloca il [OSCURATO:PERSONA] in una posizione tale per cui, a detta del teste Villa, il medesimo si era sempre occupato della gestione del rapporto lavorativo del lavoratore Cocovici (come riportato in sentenza, pag. 18, secondo periodo) e vale ad escludere che alla posizione formale rivestita, sebbene per breve tempo, nella [OSCURATO:SOCIETA] non corrispondesse la consapevolezza del complessivo schema fraudolento oggetto della contestazione.

In ragione degli argomenti svolti, pertanto, la motivazione addotta dalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato in punto di contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] risulta scevra dai lamentati profili di manifesta illogicità e contraddittorietà.

4. e 5 Con riferimento al quarto e al quinto motivo di ricorso, relativi all'applicazione della recidiva, si osserva che, diversamente d quanto dedotto, sul punto la Corte territoriale ha, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, ritenuto che il precedente del [OSCURATO:PERSONA] (relativo a lesioni personali in concorso), fosse dimostrativo di una ritenuta "accresciuta pericolosità sociale", soffermandosi a valutare altresì la realizzazione di violazioni tributarie reiterate (con riferimento alla pluralità delle fatture oggetto di contestazione) e il contesto strutturato in cui le stesse sono state commesse, così valutando specifici parametri a suo giudizio individualizzanti della personalità del reo.

Si osserva, infine, quanto alla evocata pluralità delle violazioni tributarie, che l'art. 8, comma 2 del d.

Igs. 74/2000, a tenore del quale l'emissione o il rilascio del più fatture nel medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato, non vale ad obliterare il dato che anche l'emissione di un'unica fattura a fronte di operazioni inesistenti possa ex se integrare un'ipotesi di reato.

6. Con riferimento al sesto motivo di ricorso, si tratta di motivo non consentito dalla legge.

Come chiaramente affermato da questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142- ¦ 501; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01).

Nel caso specifico, la Corte d'appello ha giustificato la propria decisione, richiamando gli argomenti addotti a fondamento del riconoscimento della recidiva.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
       SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Gerale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano di conferma di quella emessa in primo grado dal GUP all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, che ne affermava la penale responsabilità con condanna alla pena di giustizia in relazione al capo 12.a) delle imputazioni, relativo a fatti di cui all'art. 8 d. Igs. 74/00 al medesimo ascritti quale amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA] dal 18 gennaio 2018 al 26 settembre 2018, con specifica indicazione delle fatture per operazioni inesistenti emesse. Il ricorso è affidato a sei motivi, che si possono riepilogare come segue. 1.  Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di (carenza di) motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al punto relativo alla natura dei rapporti contrattuali in essere tra la IDOS e le società beneficiarie delle fatture, rapporti che entrambi le sentenze riconducono ad una somministrazione irregolare di manodopera: il vizio dedotto, in particolare, si fonda sulla considerazione che la Corte territoriale si sarebbe limitata richiamare integralmente le motivazioni addotte sul punto dal giudice di primo grado, senza adeguatamente spiegare le ragioni del proprio convincimento con ciò inverandosi, ad avviso del ricorrente, altresì, un'ipotesi di omessa valutazione del motivo di appello, specificatamente articolato con riferimento ai punti esaminati dal giudice di primo grado per argomentare la ritenuta sussistenza di una ipotesi di somministrazione di lavoro (locazione di strumenti e mezzi da parte delle cooperative subappaltatrici, disponibilità di sedi legali diverse per le varie cooperative, rapporti tra fornitori e amministratori, rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], gestione del personale dipendente). 2.  Anche il secondo motivo deduce vizio della motivazione della sentenza impugnata, avuto riguardo allo specifico profilo del contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA], laddove la conoscenza da parte del ricorrente del meccanismo fraudolento correlato al ciclo fatturativo oggetto di contestazione viene riconnessa, da un lato, alla posizione rivestita nella società emittente, ovvero quella di amministratore di diritto, dall'altro alla vicenda fattuale della assunzione di tale Cocovici alle dipendenze di tale Villa che al [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rivolto per ricevere indicazioni su eventuali lavoratori da impiegare nella propria impresa (episodio che il ricorrente deduce sia ininfluente). La sentenza, ad avviso del ricorrente, quindi, ometterebbe di motivare in ordine al contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei fatti di cui alla imputazione.           23. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice, ricollegata alla sola posizione rivestita dal [OSCURATO:PERSONA] nella società emittente le false fatture, senza considerare che lo stesso ha ricoperto tale posizione per soli otto mesi nel 2018, e che la sussistenza del dolo non può farsi coincidere con la consapevolezza della complessiva illegalità dell'operazione, censurandosi la carenza di motivazione in ordine ai rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], alla ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] nella condotta contestata, alla sussistenza di profili di illegalità macroscopica delle complessive operazioni svolte, anche considerando la diversa opzione prescelta con riferimento alle fatture emesse in favore della [OSCURATO:SOCIETA] (sempre ricomprese nella contestazione elevata al capo 12.a) delle imputazioni), Nella articolazione del motivo, il dedotto vizio di motivazione viene altresì dedotto in relazione al travisamento della prova, anche per invenzione (con riferimento alla pretesa gestione da parte del ricorrente del profilo della retribuzione). 4.  Con il quarto motivo si censura l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., in carenza dei relativi presupposti, posto che la Corte di appello l'avrebbe riterita reputando non rilevante la disomogeneità dei precedenti delitti, valorizzando invece elementi diversi quali la dimostrata insensibilità all'ammonimento correlato a precedente condanna e la maggiore capacità a delinquere dimostrata. 5. Il quinto motivo, sempre relativo alla recidiva semplice ritenuta in sentenza, contesta diversamente il vizio di motivazione, contestando che il precedente (commesso nel 2011 e relativo a lesioni personali in concorso) potesse essere valorizzato a tale fine, ulteriormente evidenziando che a pagina 19 della sentenza si parla di gravi e ripetute violazioni tributarie commesse dal ricorrente, non riscontrabili nel caso di specie. 6.  Il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con nota scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con le argomentazioni compiutamente svolte dalla Corte territoriale con riferimento all'analogo motivo di appello.          3In particolare, la Corte sinteticamente ripercorre (pagina 2 della sentenza impugnata) i tratti salienti dello schema fraudolento nel quale, in ipotesi accusatoria, la società [OSCURATO:SOCIETA] (nel seguito, IDOS) risulta coinvolta, quale soggetto che stipulava con i clienti finali contratti di servizi di pulizia locali e logistici, pattuendo che ne avrebbe subappaltato l'esecuzione ad altre imprese (tra le quali ALFA soc. coop e INTERNATIONAL soc. coop, entrambe prive di autonomia gestionale, organizzativa e decisionale, intestate a soggetti nullatenenti e totalmente inadempienti nei confronti dell'Erario), sia quale emittente fatture contestate come relative ad operazioni inesistenti, in quanto celanti un'operazione di somministrazione di manodopera non assoggettabili ad IVA, così garantendo agli utilizzatori detrazioni IVA non dovute, sia quale soggetto beneficiario delle fatture emesse dalla società cooperative utilizzate in dichiarazione per evadere le imposte. Precisa, inoltre, la Corte che la IDOS non era munita dell'abilitazione alla somministrazione di lavoro interinale. Evidenzia, altresì, che le due società cooperative furono utilizzate esclusivamente al fine di emettere delle fatture per la somministrazione di manodopera in favore del consorzio [OSCURATO:PERSONA] srl (al quale sarebbe succeduta, a partire dalla fine del 2018 la società IDOS) e che le imprese fornitrici della manodopera venivano pagate con bonifici bancari, ma le relative provviste venivano immediatamente utilizzate in parte per pagare i lavoratori, in parte prelevate per essere distribuite in favore degli indagati. Ebbene, il ricorso non si confronta con gli argomenti utilizzati dalla Corte: nulla dice, in particolare, né con riferimento alla effettività , operatività e consistenza delle due società cooperative, né con riferimento al ciclo finanziario di ritorno delle provviste corrisposte alle stesse, immediatamente destinate, come detto, a remunerare non solo i lavoratori ma anche gli imputati. 2. e 3. I motivi secondo e terzo verranno esaminati congiuntamente, concernendo il medesimo punto relativo al consapevole contributo del [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del fatto oggetto di imputazione. Entrambi i motivi sono generici, poiché non si confrontano con il tenore del provvedimento impugnato. In particolare, si osserva che la Corte ha espressamente valorizzato, sia quanto alla individuazione del contributo del [OSCURATO:PERSONA] che quanto alla sussistenza, in capo al medesimo, del dolo, in primo luogo il ruolo formale dallo stesso rivestito all'interno della [OSCURATO:SOCIETA], sebbene per un arco temporale limitato. Di poi, ha altresì valorizzato la circostanza che, come si legge a pagina 3 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] risulta essere il fondatore della [OSCURATO:SOCIETA]. A comprova della sua consapevolezza quanto allo schema fraudolento oggetto di contestazione (valevole a delineare il suo consapevole contributo concorsuale), la Corte valorizza l'episodio del Cocovici, rispetto al quale la difesa si limita a configurare una divers valutazione in termini di rilevanza, definendolo, in via alternativa rispetto al 4valutazione in fatto datane dalla Corte territoriale e, prima, dal giudice di primo grado, quale episodio assolutamente ininfluente. Piuttosto, quanto alla rilevanza dell'episodio ai fini della valutazione di penale responsabilità del ricorrente svolta dalla Corte territoriale, si evidenzia che se è vero che esso si consuma nel 2017, tuttavia, come sopra detto, la IDOS è subentrata a partire dalla fine del 2018 alla [OSCURATO:PERSONA] e che, come detto a pagina 18 della sentenza impugnata, il COCOVICI era dipendente della [OSCURATO:PERSONA], poi passato alla [OSCURATO:SOCIETA]. Tale circostanza colloca il [OSCURATO:PERSONA] in una posizione tale per cui, a detta del teste Villa, il medesimo si era sempre occupato della gestione del rapporto lavorativo del lavoratore Cocovici (come riportato in sentenza, pag. 18, secondo periodo) e vale ad escludere che alla posizione formale rivestita, sebbene per breve tempo, nella [OSCURATO:SOCIETA] non corrispondesse la consapevolezza del complessivo schema fraudolento oggetto della contestazione. In ragione degli argomenti svolti, pertanto, la motivazione addotta dalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato in punto di contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] risulta scevra dai lamentati profili di manifesta illogicità e contraddittorietà. 4. e 5 Con riferimento al quarto e al quinto motivo di ricorso, relativi all'applicazione della recidiva, si osserva che, diversamente d quanto dedotto, sul punto la Corte territoriale ha, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, ritenuto che il precedente del [OSCURATO:PERSONA] (relativo a lesioni personali in concorso), fosse dimostrativo di una ritenuta "accresciuta pericolosità sociale", soffermandosi a valutare altresì la realizzazione di violazioni tributarie reiterate (con riferimento alla pluralità delle fatture oggetto di contestazione) e il contesto strutturato in cui le stesse sono state commesse, così valutando specifici parametri a suo giudizio individualizzanti della personalità del reo. Si osserva, infine, quanto alla evocata pluralità delle violazioni tributarie, che l'art. 8, comma 2 del d. Igs. 74/2000, a tenore del quale l'emissione o il rilascio del più fatture nel medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato, non vale ad obliterare il dato che anche l'emissione di un'unica fattura a fronte di operazioni inesistenti possa ex se integrare un'ipotesi di reato. 6. Con riferimento al sesto motivo di ricorso, si tratta di motivo non consentito dalla legge. Come chiaramente affermato da questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-   ¦ 501; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). Nel caso specifico, la Corte d'appello ha giustificato la propria decisione, richiamando gli argomenti addotti a fondamento del riconoscimento della recidiva. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.   1117   26 01. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA]                -  Presidente -      Sent. n. sez. 253/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                                    R.G.N. 35807/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]           -  Relatore - ha pronunciato la seguente       SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Gerale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano di conferma di quella emessa in primo grado dal GUP all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, che ne affermava la penale responsabilità con condanna alla pena di giustizia in relazione al capo 12.a) delle imputazioni, relativo a fatti di cui all'art. 8 d. Igs. 74/00 al medesimo ascritti quale amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA] dal 18 gennaio 2018 al 26 settembre 2018, con specifica indicazione delle fatture per operazioni inesistenti emesse. Il ricorso è affidato a sei motivi, che si possono riepilogare come segue. 1.  Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di (carenza di) motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al punto relativo alla natura dei rapporti contrattuali in essere tra la IDOS e le società beneficiarie delle fatture, rapporti che entrambi le sentenze riconducono ad una somministrazione irregolare di manodopera: il vizio dedotto, in particolare, si fonda sulla considerazione che la Corte territoriale si sarebbe limitata richiamare integralmente le motivazioni addotte sul punto dal giudice di primo grado, senza adeguatamente spiegare le ragioni del proprio convincimento con ciò inverandosi, ad avviso del ricorrente, altresì, un'ipotesi di omessa valutazione del motivo di appello, specificatamente articolato con riferimento ai punti esaminati dal giudice di primo grado per argomentare la ritenuta sussistenza di una ipotesi di somministrazione di lavoro (locazione di strumenti e mezzi da parte delle cooperative subappaltatrici, disponibilità di sedi legali diverse per le varie cooperative, rapporti tra fornitori e amministratori, rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA], gestione del personale dipendente). 2.  Anche il secondo motivo deduce vizio della motivazione della sentenza impugnata, avuto riguardo allo specifico profilo del contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA], laddove la conoscenza da parte del ricorrente del meccanismo fraudolento correlato al ciclo fatturativo oggetto di contestazione viene riconnessa, da un lato, alla posizione rivestita nella società emittente, ovvero quella di amministratore di diritto, dall'altro alla vicenda fattuale della assunzione di tale Cocovici alle dipendenze di tale Villa che al [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rivolto per ricevere indicazioni su eventuali lavoratori da impiegare nella propria impresa (episodio che il ricorrente deduce sia ininfluente). La sentenza, ad avviso del ricorrente, quindi, ometterebbe di motivare in ordine al contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei fatti di cui alla imputazione.           23. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice, ricollegata alla sola posizione rivestita dal [OSCURATO:PERSONA] nella società emittente le false fatture, senza considerare che lo stesso ha ricoperto tale posizione per soli otto mesi nel 2018, e che la sussistenza del dolo non può farsi coincidere con la consapevolezza della complessiva illegalità dell'operazione, censurandosi la carenza di motivazione in ordine ai rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], alla ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] nella condotta contestata, alla sussistenza di profili di illegalità macroscopica delle complessive operazioni svolte, anche considerando la diversa opzione prescelta con riferimento alle fatture emesse in favore della [OSCURATO:SOCIETA] (sempre ricomprese nella contestazione elevata al capo 12.a) delle imputazioni), Nella articolazione del motivo, il dedotto vizio di motivazione viene altresì dedotto in relazione al travisamento della prova, anche per invenzione (con riferimento alla pretesa gestione da parte del ricorrente del profilo della retribuzione). 4.  Con il quarto motivo si censura l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., in carenza dei relativi presupposti, posto che la Corte di appello l'avrebbe riterita reputando non rilevante la disomogeneità dei precedenti delitti, valorizzando invece elementi diversi quali la dimostrata insensibilità all'ammonimento correlato a precedente condanna e la maggiore capacità a delinquere dimostrata. 5. Il quinto motivo, sempre relativo alla recidiva semplice ritenuta in sentenza, contesta diversamente il vizio di motivazione, contestando che il precedente (commesso nel 2011 e relativo a lesioni personali in concorso) potesse essere valorizzato a tale fine, ulteriormente evidenziando che a pagina 19 della sentenza si parla di gravi e ripetute violazioni tributarie commesse dal ricorrente, non riscontrabili nel caso di specie. 6.  Il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con nota scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con le argomentazioni compiutamente svolte dalla Corte territoriale con riferimento all'analogo motivo di appello.          3In particolare, la Corte sinteticamente ripercorre (pagina 2 della sentenza impugnata) i tratti salienti dello schema fraudolento nel quale, in ipotesi accusatoria, la società [OSCURATO:SOCIETA] (nel seguito, IDOS) risulta coinvolta, quale soggetto che stipulava con i clienti finali contratti di servizi di pulizia locali e logistici, pattuendo che ne avrebbe subappaltato l'esecuzione ad altre imprese (tra le quali ALFA soc. coop e INTERNATIONAL soc. coop, entrambe prive di autonomia gestionale, organizzativa e decisionale, intestate a soggetti nullatenenti e totalmente inadempienti nei confronti dell'Erario), sia quale emittente fatture contestate come relative ad operazioni inesistenti, in quanto celanti un'operazione di somministrazione di manodopera non assoggettabili ad IVA, così garantendo agli utilizzatori detrazioni IVA non dovute, sia quale soggetto beneficiario delle fatture emesse dalla società cooperative utilizzate in dichiarazione per evadere le imposte. Precisa, inoltre, la Corte che la IDOS non era munita dell'abilitazione alla somministrazione di lavoro interinale. Evidenzia, altresì, che le due società cooperative furono utilizzate esclusivamente al fine di emettere delle fatture per la somministrazione di manodopera in favore del consorzio [OSCURATO:PERSONA] srl (al quale sarebbe succeduta, a partire dalla fine del 2018 la società IDOS) e che le imprese fornitrici della manodopera venivano pagate con bonifici bancari, ma le relative provviste venivano immediatamente utilizzate in parte per pagare i lavoratori, in parte prelevate per essere distribuite in favore degli indagati. Ebbene, il ricorso non si confronta con gli argomenti utilizzati dalla Corte: nulla dice, in particolare, né con riferimento alla effettività , operatività e consistenza delle due società cooperative, né con riferimento al ciclo finanziario di ritorno delle provviste corrisposte alle stesse, immediatamente destinate, come detto, a remunerare non solo i lavoratori ma anche gli imputati. 2. e 3. I motivi secondo e terzo verranno esaminati congiuntamente, concernendo il medesimo punto relativo al consapevole contributo del [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del fatto oggetto di imputazione. Entrambi i motivi sono generici, poiché non si confrontano con il tenore del provvedimento impugnato. In particolare, si osserva che la Corte ha espressamente valorizzato, sia quanto alla individuazione del contributo del [OSCURATO:PERSONA] che quanto alla sussistenza, in capo al medesimo, del dolo, in primo luogo il ruolo formale dallo stesso rivestito all'interno della [OSCURATO:SOCIETA], sebbene per un arco temporale limitato. Di poi, ha altresì valorizzato la circostanza che, come si legge a pagina 3 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] risulta essere il fondatore della [OSCURATO:SOCIETA]. A comprova della sua consapevolezza quanto allo schema fraudolento oggetto di contestazione (valevole a delineare il suo consapevole contributo concorsuale), la Corte valorizza l'episodio del Cocovici, rispetto al quale la difesa si limita a configurare una divers valutazione in termini di rilevanza, definendolo, in via alternativa rispetto al 4valutazione in fatto datane dalla Corte territoriale e, prima, dal giudice di primo grado, quale episodio assolutamente ininfluente. Piuttosto, quanto alla rilevanza dell'episodio ai fini della valutazione di penale responsabilità del ricorrente svolta dalla Corte territoriale, si evidenzia che se è vero che esso si consuma nel 2017, tuttavia, come sopra detto, la IDOS è subentrata a partire dalla fine del 2018 alla [OSCURATO:PERSONA] e che, come detto a pagina 18 della sentenza impugnata, il COCOVICI era dipendente della [OSCURATO:PERSONA], poi passato alla [OSCURATO:SOCIETA]. Tale circostanza colloca il [OSCURATO:PERSONA] in una posizione tale per cui, a detta del teste Villa, il medesimo si era sempre occupato della gestione del rapporto lavorativo del lavoratore Cocovici (come riportato in sentenza, pag. 18, secondo periodo) e vale ad escludere che alla posizione formale rivestita, sebbene per breve tempo, nella [OSCURATO:SOCIETA] non corrispondesse la consapevolezza del complessivo schema fraudolento oggetto della contestazione. In ragione degli argomenti svolti, pertanto, la motivazione addotta dalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato in punto di contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] risulta scevra dai lamentati profili di manifesta illogicità e contraddittorietà. 4. e 5 Con riferimento al quarto e al quinto motivo di ricorso, relativi all'applicazione della recidiva, si osserva che, diversamente d quanto dedotto, sul punto la Corte territoriale ha, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, ritenuto che il precedente del [OSCURATO:PERSONA] (relativo a lesioni personali in concorso), fosse dimostrativo di una ritenuta "accresciuta pericolosità sociale", soffermandosi a valutare altresì la realizzazione di violazioni tributarie reiterate (con riferimento alla pluralità delle fatture oggetto di contestazione) e il contesto strutturato in cui le stesse sono state commesse, così valutando specifici parametri a suo giudizio individualizzanti della personalità del reo. Si osserva, infine, quanto alla evocata pluralità delle violazioni tributarie, che l'art. 8, comma 2 del d. Igs. 74/2000, a tenore del quale l'emissione o il rilascio del più fatture nel medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato, non vale ad obliterare il dato che anche l'emissione di un'unica fattura a fronte di operazioni inesistenti possa ex se integrare un'ipotesi di reato. 6. Con riferimento al sesto motivo di ricorso, si tratta di motivo non consentito dalla legge. Come chiaramente affermato da questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-   ¦ 501; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). Nel caso specifico, la Corte d'appello ha giustificato la propria decisione, richiamando gli argomenti addotti a fondamento del riconoscimento della recidiva. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.     P.Q.MP.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11175/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris