CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26435/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - r icorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 76/1/2014 della Commissione tributaria di secondo grado di Trento,depositata il 16 ottobre 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Irpef – rimborso - ex dirigente [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado di Trento, con la decisione indicata in epigrafe,a seguito di rinvio disposto con sentenza di questa Corte n. 2678/2012 in applicazione del principio di diritto enunciato da Cass., Sez. U., n. 13642 del 2011,ha rigettato il ricorso in riassunzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] dichiarando non dovuto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate sul trattamento di previdenza integrativa aziendale con l'aliquota prevista per l'indennità di fine rapporto, in luogo dell'aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale. Avverso la suddetta sentenza il contribuente haproposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositatomemoria. Considerato che: 1. Con il primo motivoil ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 32 e 61 d.lgs. n. 546/1992, per non avere la commissione tributaria dichiarato l’inammissibilità della documentazione tardivamente prodotta dall’Agenzia delle entrate. Il motivo è inammissibile. Secondo l’orientamento di questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione(Cass. n. 26419 del 2020, Cass. n. 26831 del 2014). Orbene, il ricorrente non ha indicato l’effettivo e concreto pregiudizio che avrebbe comportato per l’esercizio del proprio diritto di difesa l a produzione documentale asseritamente tardiva. Tale pregiudizio va, nella specie, peraltro escluso, avendo la commissione tributaria fondato la propria decisione sul mancato assolvimento da partedel contribuente dell’onere della provasullo stesso gravante , non avendo questi esibito documentazione idonea a comprovare il diritto al rimborso. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 115, 116 e 384 cod. proc. civ., degli artt. 2702 e 2729 cod. civ., dell’art. 6 l. n 482/1985 e dell’art. 42 t.u.i.r. Censura il ricorrente la sentenza impugnata per non avere ritenuto che la certificazione rilasciata dall’Enel il 9 dicembre 2005, prodotta in giudizio, fosse idonea a dimostrare l’esatta quantificazione dei rendimenti, come richiesto dalla sentenza della Corte di cassazione. 3. Con il terzo motivo sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la v iolazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alla mancata ammissione della consulenza tecnica e per non avere la commissione tributariaritenuto nella fattispecie operante la prova per presunzioni. 4. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati. 4.1. Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, «le prestazioni erogate in forma capitale a soggetto iscritto, da epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, a fondo di previdenza complementare aziendale (quale Fondenel, in precedenza Pia) sono assoggettate a duplice trattamento tributario: a) agli importi maturati a decorrere 1° gennaio 2001, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 T.U.I.R.; b) agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 T.U.I.R., per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro; mentre, alle somme rivenienti dalla liquidazione del cd. rendimento — per tale esplicitamente intendendosi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato — si a pplica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6. Secondo il vincolante principio di diritto imposto dalla decisione di rinvio, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, il discrimine tra l'applicazione dell'aliquota del 12,50% e la sottoposizione a tassazione separata va, dunque, riferito alla ricorrenza o meno di concreta gestione sul mercato del capitale accantonato» (cfr., ex multis, Cass. n. 26318 del 2017; in senso conforme, Cass. nn. 24525, 24526, 24528, 15835, 15038, 14394, 13278, 11831, 11837, 11625, 10285, 720, 583, 588 del 2017; Cass.n. 5023 del 2018). In particolare, si è chiarito che il principio di diritto affermato da Cass., Sez. U., n. 13642 del 2011 implica la necessità di una ricostruzione dell'impiego delle somme sul mercato, con apposita verifica se vi sia stato «l'impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato» e quale sia stato «il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest'ultimo rendimento l'affermata tassazione al 12,50%»; di conseguenza, gravando sul contribuente che impugni il rigetto di una istanza di rimborso — quale attore in senso sostanziale — l'onere di provare il fondamento della sua pretesa, questi è tenuto a dimostrare quale sia la parte dell'indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d'investimento sui mercati di riferimento, non senza che detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio «al conteggio proveniente dall'Enel, prodotto dal contribuente, non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si trattasse effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato» (ex aliis, Cass. n. 31222 del 2017). Va, poi, ribadito che è da escludere che il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato possa considerarsi soddisfatto dall'essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell'intero patrimonio dell'Enel(rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito). Tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell'Enel) costituisce, infatti, comunque un dato estrinseco e non causale, nel senso che il primo non può comunque considerarsi frutto dell'investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato, come richiesto perché abbia a configurarsi il reddito da capitale della specie richiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso da un predeterminato calcolo di matematica attuariale (cfr. Cass. n. 4943 del 2018, cit.). 4.2. La sentenza impugnata si è uniformata ai principi sopra richiamati.La commissione tributaria ha osservato che, trattandosi di domanda di rimborso, l'onere della prova grava sul contribuente il quale è tenuto a esibire un ’ apposita certificazione , rilasciata da Fondenel/Pianella quale siano analiticamente indicati sia le modalità di impiego del capitale accantonato sia il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, in modo da dimostrare che l'importo che si afferma soggetto all'aliquota del 12,50%corrisponda effettivamente a quello del rendimento finanziario derivato dall'impiego sul mercato dei capitali degli accontamenti effettuati negli anni dal lavoratore e dal datore di lavoro. Ha quindi rilevato che tale documentazione non è stata esibita dal contribuente, il quale ha solo prodotto ce rtificazione dell’Enel dalla quale emerge la composizione delle somme percepite dal medesimo a liquidazione una tantum del trattamento pensionistico integrativo; la documentazione prodotta non contiene l'analitica dimostrazione degli incrementi della posizione previdenziale del beneficiario dovuti all'imputazione degli utili maturati attraverso gli investimenti effettuati sul mercato di riferimento, ma determina il preteso rendimento mediante la semplice sottrazione dei contributi versati dall’ indennità finale liquidata dal F ondo. Ha quindi coerentemente concluso che trattasi del rendimento del capitale accantonato nel fondo interno all'Enel e non del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del F ondo , del capitale accantonato. In siffatta situazione, la commissione tributaria ha poi correttamente disatteso la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio avanzata dal contribuente, in quanto avrebbe tale mezzo istruttorio significatola sottrazione della parte all'onere probatorio e la rimessione dell'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. 5. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell