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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 13009/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20392/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] frl )/!,1T(C iLf UNILEVER • i I [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dei predetti elettivamente dom.ta in Roma alla D'Aracoeli n. 1 giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - Agenzia delle Entrate in rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato dom.ta in Roma alla via dei Portoghesi n. 3 controricorrente avverso la sentenza n. 220/15 della [OSCURATO:PERSONA], Lombardia depositata il 27.01.2015 E udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.La CTR della Lombardia, con sentenza indicata in epigrafe, nel confermare la decisone di primo grado - respingeva il gravame della contribuente, affermando che, nell'opera di riqualificazione del negozio ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 l'agenzia delle entrate può - apprezzare i il collegamento tra i contratti, come pure tra le operazioni societarie, senza essere affatto inibita dalla necessità di svolgere un'esegesi di tipo esclusivamente testuale, quanto alla veste giuridica (formale) assunta da ciascuno degli atti sottoposti a registrazione.

In questo senso, le tre società Unilever MKt, Unilever manufacturing, [OSCURATO:PERSONA]( società conferenti) aggregarono le funzioni delle altre società coinvolte nel [OSCURATO:PERSONA] e dopo aver costituito la nuova società ( C.S.I. [OSCURATO:PERSONA] S.L.R.), mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale in data 23.07.2010 conferirono i rami d'azienda delle tre società Unilever; in data primo ottobre 2010, le società conferenti trasferirono il 100% delle quote di CSI alla società [OSCURATO:PERSONA] ad un prezzo provvisorio, successivamente quantificato in via definita; la successiva fusione per incorporazione della società Boreas nella società C.S.I. trasformata in s.p.a. rappresentavano, ad avviso della Regionale, singoli momenti di una unica operazione di cessione d'azienda, essendo suscettibili di produrre, ai fini del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 un unico effetto giuridico, quale quello della cessione.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, la società propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

L'Agenzia replica con controricorso.

La contribuente ha deposito memorie difensive e istanza di discussione alla pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

2. In via preliminare, quanto alla rimessione alla pubblica udienza dall'adunanza camerale di cui all'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. (inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla

I. 25 ottobre 2016, n. 197), ritenuta ammissibile da parte della giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte (v.

Cass. ord. 01/08/2017, n. 19115, ovvero Cass. ord. 06/03/2017, n. 5533; in senso contrario, Cass. ord. 05/04/2017, n. 8869) in applicazione analogica del terzo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ. [come sostituito dal comma 1, lett. e), del già richiamato art. 1-bis d.l. n. 168/16], la valutazione della ricorrenza degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, cioè della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, rimane ampiamente discrezionale e rimessa al Collegio giudicante: e, nel caso in esame, la sussistenza di un tale presupposto è esclusa con immediatezza dal carattere consolidato dei principi giurisprudenziali da applicare( S.U. 14437/2018). 3.Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4), c.p.c. per assenza di motivazione, non avendo i giudici territoriali valutato le valide ragioni economiche sottese alle operazioni societarie.

In subordine si denuncia motivazione apparente essendo incomprensibili le ragioni che hanno indotto il decidente al rigetto dell'appello proposto dalla società, essendosi limitato a trascrivere la disposizione dell'art. 37 -bis del d.p.r. n. 600/73, senza evidenziare gli elementi per supportare l'assenza di valide ragioni economiche dei negozi collegati.

4. Con la seconda censura si ripropone la medesima doglianza di cui al primo motivo, operando il riferimento al vizio di cui al n.3) dell'art. 360 c.p.c..

5. Il terzo motivo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, ex art. 360, n. 5) c.p.c. per non avere il decidente esaminato le ragioni economiche sottese alle operazioni societarie compiute da ognuno dei conferenti, ciò in quanto era stato evidenziato sin dal primo grado che la scelta di effettuare i conferimenti non era collegata all'intenzione successiva di dismettere l'azienda ma rispondeva alla esigenza imprenditoriale di migliorare l'efficacia e la redditività del [OSCURATO:PERSONA] concentrandone la gestione in capo ad un unico soggetto; che, anche l'acquisto delle quote rispondeva a valide ragione economiche anche per l'acquirente che non avrebbe ritenuto utile l'acquisto di tre separati rami d'azienda non integrati tra loro.6.

La quarta censura lamenta la violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/86, dell'art.35 del d.l. 223/2006 anche in relazione all'art. 53 Cost, in relazione all'art. 360, n.3), c.p.c.; per avere i giudici territoriali ritenuto che la disposizione citata in rubrica avesse finalità antielusive e per non aver correttamente applicato i principi giurisprudenziali sanciti in materia di abuso del diritto.

Sostenendo che il disposto dell'art. 20 cit- non ha valenza antielusiva bensì sistematica, disciplinando una imposta d'atto e che erroneamente la CTR ha richiamato il testo dell'art. 37 bis citato, tant'è che l'avviso contiene il riferimento al solo art. 20 cit. interpretata quale" norma antielusiva".

Assume, inoltre, la contribuente che il disposto dell'art. 37 - bis menzionato non è applicabile all'imposta di registro, come dimostra il contenuto dell'atto impositivo opposto, tant'è che l'art. 35 del d.l. n. 223/2006 ha solo previsto l'estensione dei poteri di controllo in materia di accertamento delle imposte sui redditi anche ai fini dell'imposta di registro, poiché fino all'entrata in vigore del menzionato d.I.., gli uffici al fine di reperire atti e documenti rilevanti per l'accertamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, potevano avvalersi dei poteri istruttori disciplinati dagli articoli del d.p.r 131/86.

Si osserva al riguardo che anche codesta Corte avrebbe chiarito che l'art. 53 -bis del d.P.R. 131/86 estende al campo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali i poteri riconosciuti agli uffici dal d.P.R. n. 600/73 ai fini dell'accertamento delle imposte dirette e non contempla alcun richiamo alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 600/73, il cui art. 37 - bis è norma che non riguarda i predetti poteri ma incide sull'oggetto dell'imposizione. 7.11 quinto mezzo si incentra sulla nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112, in relazione all'art. 360, n.4), c.p.c.; per avere i giudici di appello omesso la decisione in ordine alla nullità degli avvisi opposti nonostante il mancato rispetto delle garanzie procedimentali di cui all'art. 37 -bis citato; doglianza proposta sin dal ricorso introduttivo ( trascrizione a pagina 42 del ricorso). 8.Col sesto motivo si lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 42 del d.P.R. n. 131/86 in relazione all'art. 360, n.4), c.p.c., con riferimento alla eccepita violazione delle garanzie procedimentali previste dall'art. 37 - bis d.P.R. n. 600/73.7 dello statuto del contribuente e con il settimo motivo anche la violazione dell'art. 52 comma 2 bis, del d.P.R. 131/86, per avere la Regionale respinto le doglianze relative alla nullità degli atti impositivi per difetto di allegazione degli atti presupposti e per difetto di motivazione.

9. Le censure dedotte dalle ricorrenti relative alla motivazione apparente sono prive di pregio.

Nella riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una "mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", una "motivazione apparente", un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", a nulla rilevando il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014; n. 26538 del 2017; Cass. n. . 9105 del 2017; Cass. n. 16247/2018).In continuità con tale orientamento, e con riferimento anche alla logicità della motivazione, è stato ribadito che « La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. » (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).

I limiti di ammissibilità del contenuto effettivo della censura di anomalia motivazionale che equivalga all'inesistenza della motivazione sono stati recentemente riaffermati, chiarendo che « È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.» (Cass. Sez.

U - , Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

Tanto premesso, nel caso di specie la CTR ha reso una motivazione non meramente apparente, in quanto le relative argomentazioni, condivisibili o meno che siano, nelle quali si sostanzia consentono di ripercorrere e controllare, in fatto ed in diritto, il ragionamento decisorio all'esito del quale lo stesso giudice ha ritenuto che le operazioni societarie fossero finalizzate ad una cessione d'azienda. 10.11 quarto motivo è fondato, assorbiti i restanti.

L'art. 20, d.p.r. n. 131 del 1986, concerne l'oggettiva portata effettuale dei negozi e non contiene, quindi, una disposizione antielusiva stricto sensu, come quella del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 37-bis, sicché l'avviso di liquidazione ex art. 20 non soggiace all'obbligo di contraddittorio preventivo (Cass. n. 15319/2013); la tassazione dell'imposta di registro in misura proporzionale non deriva dalla individuazione di un "abuso di diritto", per cui non v'è alcuna ragione per estendere alle imposte indirette, difettando di omogeneità le relative discipline normative, una disposizione, quale è l'art. 37 bis, d.p.r. n. 600 del 1973, dettata in materia di imposte dirette per rendere inopponibili all'Amministrazione finanziaria atti, fatti e negozi che risultassero privi di valide ragioni economiche e diretti solo ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario. 10.1 Mentre, le doglianze concernenti la violazione delle garanzie di cui all'art. 37 bis cit. sono infondate e non meritano accoglimento.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che l'obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa (Cass., sez. un. n. 24823/2015; Cass. n. 11283/2016; n. 6758/2017; n. 313/2018). 10.2 Tanto premesso, la disposizione di cui all'art.20 d.P.R. 131/86 è stata fatta oggetto - nel corso del presente giudizio - di modificazioni di diretta e fondamentale incidenza sul caso in esame.

L'art. 1, comma 87, lett. a), della

I. 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. legge di bilancio 2018) ne ha infatti modificato la previgente formulazione («L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente»), la quale trova oggi una più circoscritta definizione normativa.

Ribadito il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, l'intervento legislativo di riforma - superando un opposto orientamento applicativo di legittimità - ha ristretto l'oggetto dell'interpretazione al solo atto presentato alla registrazione, ed agli elementi soltanto da quest'ultimo desumibili.

Non rilevano quindi più, come espressamente indicato dal legislatore, gli elementi evincibili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extratestuali: «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi».

Successivamente a questa prima modificazione - ed anche in tal caso a seguito di un diverso avviso di legittimità - il legislatore è nuovamente intervenuto per affermare la natura interpretativa autentica, e dunque retroattiva, della nuova formulazione dell'art.20, così come risultante dopo la cit.

I. 205/17.

Il 10 gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore l'art.1, comma 1084, della

I. 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l'anno 2019), secondo cui: «L'art. 1, comma 87, lett. a), della

I. 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131».

Dal che si evince come la riformulazione in esame (nel senso della esclusione, dal processo di qualificazione dell'atto, degli elementi extratestuali e di collegamento negoziale) si renda applicabile - fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti o coperti dal giudicato - anche agli atti negoziali posti in essere, come quello qui dedotto, prima d 10 gennaio 2018.

A completare la ricostruzione del travagliato quadro interpretativo, va detto che questa corte di legittimità, con l' ordinanza n. 23549/19, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli articoli 53 e 3 Cost., dell'articolo 20 così come risultante dagli interventi apportati dai citati art. 1, co.87^,

I. 205/17 (I. di bilancio 2018) ed art.1, co.1084^, 1.145/18 (I. di bilancio 2019), "nella parte in cui dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, 'prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi' ".

Richiamato il pregresso consolidato orientamento di legittimità sulla rilevanza qualificatoria della causa concreta del contratto e del collegamento negoziale, ed assodato che anche in base alla riforma del 2017 l'interpretazione dell'atto deve rispondere (indipendentemente da finalità antielusive) a criteri di sostanza e non puramente formali e nominali, si è in sintesi ritenuto che l'esclusione, dall'attività di qualificazione, degli elementi extra-testuali e di collegamento negoziale potesse fondatamente incidere sia sul principio di capacità contributiva (art.53 Cost.), impedendo di cogliere il reale sostrato economico risultante dall'atto presentato alla registrazione (inteso non come documento ma quale complesso negoziale con causa unitaria); sia sul principio di uguaglianza e ragionevolezza (art.3 Cost.), sottraendo ad imposizione di registro manifestazioni di forza economica non razionalmente e coerentemente differenziabili sulla base del solo fatto esteriore che le parti abbiano stabilito di attuare il proprio assetto di interessi con un unico atto negoziale piuttosto che con più atti tra loro collegati. 10.3 Con la sentenza n. 158/2020 (GU 22/7/2020) la Corte Costituzionale ha tuttavia ritenuto non fondati i dubbi così sollevati, osservando che: - ferma restando l'insindacabilità da parte del giudice delle leggi della interpretazione evolutiva attribuita dalla Corte di lo Cassazione, in funzione nomofilattica, all'art.20 in parola, siccome riferita alla causa concreta dell'atto ed alla rilevanza del collegamento negoziale, non può dirsi, diversamente da quanto affermato dal giudice remittente, che tale interpretazione sia l'unica costituzionalmente necessitata, essendo infatti compatibili con la Costituzione anche nozioni diverse di 'atto presentato alla registrazione' e di 'effetti giuridici' in relazione alle quali considerare la capacità contributiva espressa; - la scelta del legislatore del 2017 di discrezionalmente escludere ogni rilevanza agli elementi extra-testuali ed ai negozi collegati (salvo che negli specifici casi desumibili da diverse disposizioni dello stesso TU Registro) deve ritenersi non arbitraria, ed anzi coerente con i principi ispiratori dell'imposta di registro e, in particolare, sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di 'imposta d'atto', sia con la tipizzazione tariffaria e per effetti giuridici, non economici, degli atti imponibili; - la tesi dell'interpretazione dell'atto incentrata sulla nozione di causa reale non appare coerente con la sopravvenuta introduzione nell'ordinamento dell'articolo 10 bis della legge 212 del 2000, poiché "consentirebbe all'amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro di 'indebiti' vantaggi fiscali e di operazioni 'prive di sostanza economica', precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e dell'Unione europea)"( v anche Cass. 158/2022, in motiv). 10.4 La stessa questione di legittimità costituzionale già esaminata da C.Cost. 158/20 è stata sollevata, con ordinanza di rimessione 13 novembre 2019, anche dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna la quale ha altresì sottoposto al vaglio del giudice delle leggi, in via subordinata, la diversa ed ulteriore questione della legittimità costituzionale del cit. art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l' art. 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017 «costituisce interpretazione autentica» del censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986.

A detta della CTP (che ha sollevato la questione ex artt. 3, 81, 97, 101, 102, 108 e 24 Cost.) l'attribuzione testuale di carattere interpretativo autentico alla norma innovativa (escludente il collegamento negoziale dall'attività di qualificazione dell'atto ex art.20) sarebbe unicamente finalizzata a sancire la retroattività della novella (effetto tipico, appunto, delle norme di interpretazione autentica), e ciò in presenza di tre profili di irragionevolezza: la mancanza di un preesistente contrasto interpretativo, stante il consolidato orientamento di legittimità (poc'anzi riportato) secondo cui, al contrario, l'atto da registrare andrebbe qualificato anche in virtù del suo collegamento causale con atti ed elementi esterni; - la non prevedibilità da parte degli operatori della innovazione apportata, costituente una sorta di 'forzatura' del legislatore rispetto ad un quadro interpretativo che, sebbene in senso opposto, doveva ritenersi del tutto certo e non necessitante di chiarimenti; - l'insussistenza di 'motivi imperativi di interesse generale' giustificanti l'adozione eccezionale di una norma retroattiva, come tale destinata ad interferire anche sui procedimenti in corso e sulla 'parità delle armi' tra i contendenti (art.6 CEDU).

Ulteriori dubbi di legittimità sono poi stati dedotti sotto il profilo della menomazione delle ragioni di bilancio, della indebita ingerenza del legislatore nella sfera di autonomia del potere giudiziario, della violazione del diritto di difesa dell'amministrazione finanziaria nei giudizi da questa già radicati sulla base della precedente lettura dell'art.20 cit.. 10.5 Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39/21 (GU 17/3/21), ha richiamato - quanto alla legittimità in sé del nuovo testo dell'art.20 - il convincimento di infondatezza della questione così come già emerso con la menzionata sentenza n. 158/20; ha quindi dichiarato inammissibili (ex art. artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.), ovvero infondati (ex art.3 Cost.), gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sulla retroattività 'per interpretazione autentica' della nuova disciplina.

In ordine a quest'ultimo profilo, ha osservato la Corte che: - non è irragionevole attribuire efficacia retroattiva ad un intervento che abbia carattere di sistema come quello inciso, posto che il legislatore ha in tal modo "certamente fissato uno dei contenuti normativi più che all'ambito semantico di una singola disposizione, a quello dell'intero 'impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentale dell'imposta di registro", dove la sua origine storica di 'imposta d'atto' «non risulta superata dal legislatore positivo» (sentenza n. 158 del 2020)"; nemmeno, l'intervento può dirsi irragionevole quando esso sia determinato "dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993)", fermo restando che l'interpretazione di legittimità dell'art.20 non risultava comunque del tutto monolitica, trovando anche forte dissenso nella dottrina; - non può dirsi che la modificazione legislativa fosse a tal punto 'imprevedibile' da palesarsi irragionevole (neppure nella sua attribuita efficacia retroattiva), ponendosi invece essa su un piano di rispettata "coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico", secondo quanto già osservato con la sentenza 158/20; quanto alla asserita violazione del principio di uguaglianza, valgono i principi già evidenziati in quest'ultima pronuncia sul fatto che la disciplina del 2017 non leda l'art. 3 (e neppure l'art.53 Cost.), dovendosi qui aggiungere (per quanto concerne lo specifico aspetto della retroattività) che "nella giurisprudenza sovranazionale si riconosce che le norme della CEDU sono volte a tutelare i diritti della persona 'contro il potere dello Stato e della [OSCURATO:PERSONA]' e non viceversa". 11.All'esito del complesso iter normativo e giurisprudenziale così riassunto, la sentenza della commissione tributaria regionale qui impugnata deve dunque essere cassata perché confermativa della legittimità di un avviso di liquidazione basato proprio su un'attività di riqualificazione 'per estrinseco'; cioè fondata su elementi interpretativi extratestuali rispetto all'atto presentato alla registrazione e, segnatamente, riconducibili ad un'ipotesi tipica di finalizzazione mediante collegamento negoziale (costituzione societaria; conferimento di rami aziendali; successivi trasferimenti a favore di varie società della partecipazione così rinveniente).

La riqualificazione in termini sostanziali ed unitari di cessione aziendale non può quindi trovare sostegno normativo.

Nè la maggior pretesa fiscale potrebbe essere recuperata in chiave di repressione di un fenomeno elusivo e di abuso del diritto, ostandovi il fatto che la stessa Amministrazione finanziaria esclude questa evenienza, e che una tale impostazione presupporrebbe comunque tutta una serie di garanzie sostanziali e processuali per il contribuente (art.10 bis

I. 212/2000), nella specie inosservate.12.

In definitiva, va accolto il quarto motivo di ricorso, respinti i primi due e assorbiti gli altri; la sentenza della CTR va cassata e, decidendo nel merito, deve essere accolto l'originario ricorso presentato dalla società contribuente.

La complessità dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia depone per la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.

PQM - Accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i primi due ed assorbiti i restanti; cassa la sentenza i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20392/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] frl )/!,1T(C iLf UNILEVER • i I [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dei predetti elettivamente dom.ta in Roma alla D'Aracoeli n. 1 giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - Agenzia delle Entrate in rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato dom.ta in Roma alla via dei Portoghesi n. 3 controricorrente avverso la sentenza n. 220/15 della [OSCURATO:PERSONA], Lombardia depositata il 27.01.2015 E udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.La CTR della Lombardia, con sentenza indicata in epigrafe, nel confermare la decisone di primo grado - respingeva il gravame della contribuente, affermando che, nell'opera di riqualificazione del negozio ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 l'agenzia delle entrate può - apprezzare i il collegamento tra i contratti, come pure tra le operazioni societarie, senza essere affatto inibita dalla necessità di svolgere un'esegesi di tipo esclusivamente testuale, quanto alla veste giuridica (formale) assunta da ciascuno degli atti sottoposti a registrazione. In questo senso, le tre società Unilever MKt, Unilever manufacturing, [OSCURATO:PERSONA]( società conferenti) aggregarono le funzioni delle altre società coinvolte nel [OSCURATO:PERSONA] e dopo aver costituito la nuova società ( C.S.I. [OSCURATO:PERSONA] S.L.R.), mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale in data 23.07.2010 conferirono i rami d'azienda delle tre società Unilever; in data primo ottobre 2010, le società conferenti trasferirono il 100% delle quote di CSI alla società [OSCURATO:PERSONA] ad un prezzo provvisorio, successivamente quantificato in via definita; la successiva fusione per incorporazione della società Boreas nella società C.S.I. trasformata in s.p.a. rappresentavano, ad avviso della Regionale, singoli momenti di una unica operazione di cessione d'azienda, essendo suscettibili di produrre, ai fini del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 un unico effetto giuridico, quale quello della cessione. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, la società propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L'Agenzia replica con controricorso. La contribuente ha deposito memorie difensive e istanza di discussione alla pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 2. In via preliminare, quanto alla rimessione alla pubblica udienza dall'adunanza camerale di cui all'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. (inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197), ritenuta ammissibile da parte della giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte (v. Cass. ord. 01/08/2017, n. 19115, ovvero Cass. ord. 06/03/2017, n. 5533; in senso contrario, Cass. ord. 05/04/2017, n. 8869) in applicazione analogica del terzo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ. [come sostituito dal comma 1, lett. e), del già richiamato art. 1-bis d.l. n. 168/16], la valutazione della ricorrenza degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, cioè della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, rimane ampiamente discrezionale e rimessa al Collegio giudicante: e, nel caso in esame, la sussistenza di un tale presupposto è esclusa con immediatezza dal carattere consolidato dei principi giurisprudenziali da applicare( S.U. 14437/2018). 3.Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4), c.p.c. per assenza di motivazione, non avendo i giudici territoriali valutato le valide ragioni economiche sottese alle operazioni societarie. In subordine si denuncia motivazione apparente essendo incomprensibili le ragioni che hanno indotto il decidente al rigetto dell'appello proposto dalla società, essendosi limitato a trascrivere la disposizione dell'art. 37 -bis del d.p.r. n. 600/73, senza evidenziare gli elementi per supportare l'assenza di valide ragioni economiche dei negozi collegati. 4. Con la seconda censura si ripropone la medesima doglianza di cui al primo motivo, operando il riferimento al vizio di cui al n.3) dell'art. 360 c.p.c.. 5. Il terzo motivo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, ex art. 360, n. 5) c.p.c. per non avere il decidente esaminato le ragioni economiche sottese alle operazioni societarie compiute da ognuno dei conferenti, ciò in quanto era stato evidenziato sin dal primo grado che la scelta di effettuare i conferimenti non era collegata all'intenzione successiva di dismettere l'azienda ma rispondeva alla esigenza imprenditoriale di migliorare l'efficacia e la redditività del [OSCURATO:PERSONA] concentrandone la gestione in capo ad un unico soggetto; che, anche l'acquisto delle quote rispondeva a valide ragione economiche anche per l'acquirente che non avrebbe ritenuto utile l'acquisto di tre separati rami d'azienda non integrati tra loro.6. La quarta censura lamenta la violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/86, dell'art.35 del d.l. 223/2006 anche in relazione all'art. 53 Cost, in relazione all'art. 360, n.3), c.p.c.; per avere i giudici territoriali ritenuto che la disposizione citata in rubrica avesse finalità antielusive e per non aver correttamente applicato i principi giurisprudenziali sanciti in materia di abuso del diritto. Sostenendo che il disposto dell'art. 20 cit- non ha valenza antielusiva bensì sistematica, disciplinando una imposta d'atto e che erroneamente la CTR ha richiamato il testo dell'art. 37 bis citato, tant'è che l'avviso contiene il riferimento al solo art. 20 cit. interpretata quale" norma antielusiva". Assume, inoltre, la contribuente che il disposto dell'art. 37 - bis menzionato non è applicabile all'imposta di registro, come dimostra il contenuto dell'atto impositivo opposto, tant'è che l'art. 35 del d.l. n. 223/2006 ha solo previsto l'estensione dei poteri di controllo in materia di accertamento delle imposte sui redditi anche ai fini dell'imposta di registro, poiché fino all'entrata in vigore del menzionato d.I.., gli uffici al fine di reperire atti e documenti rilevanti per l'accertamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, potevano avvalersi dei poteri istruttori disciplinati dagli articoli del d.p.r 131/86. Si osserva al riguardo che anche codesta Corte avrebbe chiarito che l'art. 53 -bis del d.P.R. 131/86 estende al campo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali i poteri riconosciuti agli uffici dal d.P.R. n. 600/73 ai fini dell'accertamento delle imposte dirette e non contempla alcun richiamo alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 600/73, il cui art. 37 - bis è norma che non riguarda i predetti poteri ma incide sull'oggetto dell'imposizione. 7.11 quinto mezzo si incentra sulla nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112, in relazione all'art. 360, n.4), c.p.c.; per avere i giudici di appello omesso la decisione in ordine alla nullità degli avvisi opposti nonostante il mancato rispetto delle garanzie procedimentali di cui all'art. 37 -bis citato; doglianza proposta sin dal ricorso introduttivo ( trascrizione a pagina 42 del ricorso). 8.Col sesto motivo si lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 42 del d.P.R. n. 131/86 in relazione all'art. 360, n.4), c.p.c., con riferimento alla eccepita violazione delle garanzie procedimentali previste dall'art. 37 - bis d.P.R. n. 600/73.7 dello statuto del contribuente e con il settimo motivo anche la violazione dell'art. 52 comma 2 bis, del d.P.R. 131/86, per avere la Regionale respinto le doglianze relative alla nullità degli atti impositivi per difetto di allegazione degli atti presupposti e per difetto di motivazione. 9. Le censure dedotte dalle ricorrenti relative alla motivazione apparente sono prive di pregio. Nella riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una "mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", una "motivazione apparente", un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", a nulla rilevando il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014; n. 26538 del 2017; Cass. n. . 9105 del 2017; Cass. n. 16247/2018).In continuità con tale orientamento, e con riferimento anche alla logicità della motivazione, è stato ribadito che « La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. » (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020). I limiti di ammissibilità del contenuto effettivo della censura di anomalia motivazionale che equivalga all'inesistenza della motivazione sono stati recentemente riaffermati, chiarendo che « È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.» (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 34476 del 27/12/2019). Tanto premesso, nel caso di specie la CTR ha reso una motivazione non meramente apparente, in quanto le relative argomentazioni, condivisibili o meno che siano, nelle quali si sostanzia consentono di ripercorrere e controllare, in fatto ed in diritto, il ragionamento decisorio all'esito del quale lo stesso giudice ha ritenuto che le operazioni societarie fossero finalizzate ad una cessione d'azienda. 10.11 quarto motivo è fondato, assorbiti i restanti. L'art. 20, d.p.r. n. 131 del 1986, concerne l'oggettiva portata effettuale dei negozi e non contiene, quindi, una disposizione antielusiva stricto sensu, come quella del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 37-bis, sicché l'avviso di liquidazione ex art. 20 non soggiace all'obbligo di contraddittorio preventivo (Cass. n. 15319/2013); la tassazione dell'imposta di registro in misura proporzionale non deriva dalla individuazione di un "abuso di diritto", per cui non v'è alcuna ragione per estendere alle imposte indirette, difettando di omogeneità le relative discipline normative, una disposizione, quale è l'art. 37 bis, d.p.r. n. 600 del 1973, dettata in materia di imposte dirette per rendere inopponibili all'Amministrazione finanziaria atti, fatti e negozi che risultassero privi di valide ragioni economiche e diretti solo ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario. 10.1 Mentre, le doglianze concernenti la violazione delle garanzie di cui all'art. 37 bis cit. sono infondate e non meritano accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che l'obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa (Cass., sez. un. n. 24823/2015; Cass. n. 11283/2016; n. 6758/2017; n. 313/2018). 10.2 Tanto premesso, la disposizione di cui all'art.20 d.P.R. 131/86 è stata fatta oggetto - nel corso del presente giudizio - di modificazioni di diretta e fondamentale incidenza sul caso in esame. L'art. 1, comma 87, lett. a), della I. 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. legge di bilancio 2018) ne ha infatti modificato la previgente formulazione («L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente»), la quale trova oggi una più circoscritta definizione normativa. Ribadito il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, l'intervento legislativo di riforma - superando un opposto orientamento applicativo di legittimità - ha ristretto l'oggetto dell'interpretazione al solo atto presentato alla registrazione, ed agli elementi soltanto da quest'ultimo desumibili. Non rilevano quindi più, come espressamente indicato dal legislatore, gli elementi evincibili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extratestuali: «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi». Successivamente a questa prima modificazione - ed anche in tal caso a seguito di un diverso avviso di legittimità - il legislatore è nuovamente intervenuto per affermare la natura interpretativa autentica, e dunque retroattiva, della nuova formulazione dell'art.20, così come risultante dopo la cit. I. 205/17. Il 10 gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore l'art.1, comma 1084, della I. 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l'anno 2019), secondo cui: «L'art. 1, comma 87, lett. a), della I. 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131». Dal che si evince come la riformulazione in esame (nel senso della esclusione, dal processo di qualificazione dell'atto, degli elementi extratestuali e di collegamento negoziale) si renda applicabile - fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti o coperti dal giudicato - anche agli atti negoziali posti in essere, come quello qui dedotto, prima d 10 gennaio 2018. A completare la ricostruzione del travagliato quadro interpretativo, va detto che questa corte di legittimità, con l' ordinanza n. 23549/19, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli articoli 53 e 3 Cost., dell'articolo 20 così come risultante dagli interventi apportati dai citati art. 1, co.87^, I. 205/17 (I. di bilancio 2018) ed art.1, co.1084^, 1.145/18 (I. di bilancio 2019), "nella parte in cui dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, 'prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi' ". Richiamato il pregresso consolidato orientamento di legittimità sulla rilevanza qualificatoria della causa concreta del contratto e del collegamento negoziale, ed assodato che anche in base alla riforma del 2017 l'interpretazione dell'atto deve rispondere (indipendentemente da finalità antielusive) a criteri di sostanza e non puramente formali e nominali, si è in sintesi ritenuto che l'esclusione, dall'attività di qualificazione, degli elementi extra-testuali e di collegamento negoziale potesse fondatamente incidere sia sul principio di capacità contributiva (art.53 Cost.), impedendo di cogliere il reale sostrato economico risultante dall'atto presentato alla registrazione (inteso non come documento ma quale complesso negoziale con causa unitaria); sia sul principio di uguaglianza e ragionevolezza (art.3 Cost.), sottraendo ad imposizione di registro manifestazioni di forza economica non razionalmente e coerentemente differenziabili sulla base del solo fatto esteriore che le parti abbiano stabilito di attuare il proprio assetto di interessi con un unico atto negoziale piuttosto che con più atti tra loro collegati. 10.3 Con la sentenza n. 158/2020 (GU 22/7/2020) la Corte Costituzionale ha tuttavia ritenuto non fondati i dubbi così sollevati, osservando che: - ferma restando l'insindacabilità da parte del giudice delle leggi della interpretazione evolutiva attribuita dalla Corte di lo Cassazione, in funzione nomofilattica, all'art.20 in parola, siccome riferita alla causa concreta dell'atto ed alla rilevanza del collegamento negoziale, non può dirsi, diversamente da quanto affermato dal giudice remittente, che tale interpretazione sia l'unica costituzionalmente necessitata, essendo infatti compatibili con la Costituzione anche nozioni diverse di 'atto presentato alla registrazione' e di 'effetti giuridici' in relazione alle quali considerare la capacità contributiva espressa; - la scelta del legislatore del 2017 di discrezionalmente escludere ogni rilevanza agli elementi extra-testuali ed ai negozi collegati (salvo che negli specifici casi desumibili da diverse disposizioni dello stesso TU Registro) deve ritenersi non arbitraria, ed anzi coerente con i principi ispiratori dell'imposta di registro e, in particolare, sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di 'imposta d'atto', sia con la tipizzazione tariffaria e per effetti giuridici, non economici, degli atti imponibili; - la tesi dell'interpretazione dell'atto incentrata sulla nozione di causa reale non appare coerente con la sopravvenuta introduzione nell'ordinamento dell'articolo 10 bis della legge 212 del 2000, poiché "consentirebbe all'amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro di 'indebiti' vantaggi fiscali e di operazioni 'prive di sostanza economica', precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e dell'Unione europea)"( v anche Cass. 158/2022, in motiv). 10.4 La stessa questione di legittimità costituzionale già esaminata da C.Cost. 158/20 è stata sollevata, con ordinanza di rimessione 13 novembre 2019, anche dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna la quale ha altresì sottoposto al vaglio del giudice delle leggi, in via subordinata, la diversa ed ulteriore questione della legittimità costituzionale del cit. art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l' art. 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017 «costituisce interpretazione autentica» del censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986. A detta della CTP (che ha sollevato la questione ex artt. 3, 81, 97, 101, 102, 108 e 24 Cost.) l'attribuzione testuale di carattere interpretativo autentico alla norma innovativa (escludente il collegamento negoziale dall'attività di qualificazione dell'atto ex art.20) sarebbe unicamente finalizzata a sancire la retroattività della novella (effetto tipico, appunto, delle norme di interpretazione autentica), e ciò in presenza di tre profili di irragionevolezza: la mancanza di un preesistente contrasto interpretativo, stante il consolidato orientamento di legittimità (poc'anzi riportato) secondo cui, al contrario, l'atto da registrare andrebbe qualificato anche in virtù del suo collegamento causale con atti ed elementi esterni; - la non prevedibilità da parte degli operatori della innovazione apportata, costituente una sorta di 'forzatura' del legislatore rispetto ad un quadro interpretativo che, sebbene in senso opposto, doveva ritenersi del tutto certo e non necessitante di chiarimenti; - l'insussistenza di 'motivi imperativi di interesse generale' giustificanti l'adozione eccezionale di una norma retroattiva, come tale destinata ad interferire anche sui procedimenti in corso e sulla 'parità delle armi' tra i contendenti (art.6 CEDU). Ulteriori dubbi di legittimità sono poi stati dedotti sotto il profilo della menomazione delle ragioni di bilancio, della indebita ingerenza del legislatore nella sfera di autonomia del potere giudiziario, della violazione del diritto di difesa dell'amministrazione finanziaria nei giudizi da questa già radicati sulla base della precedente lettura dell'art.20 cit.. 10.5 Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39/21 (GU 17/3/21), ha richiamato - quanto alla legittimità in sé del nuovo testo dell'art.20 - il convincimento di infondatezza della questione così come già emerso con la menzionata sentenza n. 158/20; ha quindi dichiarato inammissibili (ex art. artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.), ovvero infondati (ex art.3 Cost.), gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sulla retroattività 'per interpretazione autentica' della nuova disciplina. In ordine a quest'ultimo profilo, ha osservato la Corte che: - non è irragionevole attribuire efficacia retroattiva ad un intervento che abbia carattere di sistema come quello inciso, posto che il legislatore ha in tal modo "certamente fissato uno dei contenuti normativi più che all'ambito semantico di una singola disposizione, a quello dell'intero 'impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentale dell'imposta di registro", dove la sua origine storica di 'imposta d'atto' «non risulta superata dal legislatore positivo» (sentenza n. 158 del 2020)"; nemmeno, l'intervento può dirsi irragionevole quando esso sia determinato "dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993)", fermo restando che l'interpretazione di legittimità dell'art.20 non risultava comunque del tutto monolitica, trovando anche forte dissenso nella dottrina; - non può dirsi che la modificazione legislativa fosse a tal punto 'imprevedibile' da palesarsi irragionevole (neppure nella sua attribuita efficacia retroattiva), ponendosi invece essa su un piano di rispettata "coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico", secondo quanto già osservato con la sentenza 158/20; quanto alla asserita violazione del principio di uguaglianza, valgono i principi già evidenziati in quest'ultima pronuncia sul fatto che la disciplina del 2017 non leda l'art. 3 (e neppure l'art.53 Cost.), dovendosi qui aggiungere (per quanto concerne lo specifico aspetto della retroattività) che "nella giurisprudenza sovranazionale si riconosce che le norme della CEDU sono volte a tutelare i diritti della persona 'contro il potere dello Stato e della [OSCURATO:PERSONA]' e non viceversa". 11.All'esito del complesso iter normativo e giurisprudenziale così riassunto, la sentenza della commissione tributaria regionale qui impugnata deve dunque essere cassata perché confermativa della legittimità di un avviso di liquidazione basato proprio su un'attività di riqualificazione 'per estrinseco'; cioè fondata su elementi interpretativi extratestuali rispetto all'atto presentato alla registrazione e, segnatamente, riconducibili ad un'ipotesi tipica di finalizzazione mediante collegamento negoziale (costituzione societaria; conferimento di rami aziendali; successivi trasferimenti a favore di varie società della partecipazione così rinveniente). La riqualificazione in termini sostanziali ed unitari di cessione aziendale non può quindi trovare sostegno normativo. Nè la maggior pretesa fiscale potrebbe essere recuperata in chiave di repressione di un fenomeno elusivo e di abuso del diritto, ostandovi il fatto che la stessa Amministrazione finanziaria esclude questa evenienza, e che una tale impostazione presupporrebbe comunque tutta una serie di garanzie sostanziali e processuali per il contribuente (art.10 bis I. 212/2000), nella specie inosservate.12. In definitiva, va accolto il quarto motivo di ricorso, respinti i primi due e assorbiti gli altri; la sentenza della CTR va cassata e, decidendo nel merito, deve essere accolto l'originario ricorso presentato dalla società contribuente. La complessità dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia depone per la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio. PQM - Accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i primi due ed assorbiti i restanti; cassa la sentenza i
Sentenza Cassazione n. 13009/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris