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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 38087/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino, all'esito della rinuncia da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Denis a tutti i motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale pari ad anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 320,00 di multa, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha determinato la pena ,irxiternnini richiesti dalle parti con sentenza emessa in data 16 marzo 2022.

2. [OSCURATO:PERSONA] Denis propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamenta, come primo motivo di impugnazione, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla congruità della stessa alla gravità dei fatti ed alla personalità dell'imputato

3. Il ricorrente, con il secondo motivo, chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111 e 117 Cost. e l'art. 6, par. 3, lett. c) CEDU.

4. Con procedura de plano ex ad 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/201, Rv. 27201).

5. Quanto all'invocata questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., al contrario di quanto asserito dall'odierno ricorrente, tale regula iuris deve ritenersi compatibile con i canoni della Carta costituzionale, sicché va dichiarata manifestamente infondata Da prospettata questione di legittimità costituzionalq Le Sezioni Unite hanno già chiarito che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272010 -01).

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino, all'esito della rinuncia da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Denis a tutti i motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale pari ad anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 320,00 di multa, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha determinato la pena ,irxiternnini richiesti dalle parti con sentenza emessa in data 16 marzo 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] Denis propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamenta, come primo motivo di impugnazione, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla congruità della stessa alla gravità dei fatti ed alla personalità dell'imputato 3. Il ricorrente, con il secondo motivo, chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111 e 117 Cost. e l'art. 6, par. 3, lett. c) CEDU. 4. Con procedura de plano ex ad 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/201, Rv. 27201). 5. Quanto all'invocata questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., al contrario di quanto asserito dall'odierno ricorrente, tale regula iuris deve ritenersi compatibile con i canoni della Carta costituzionale, sicché va dichiarata manifestamente infondata Da prospettata questione di legittimità costituzionalq Le Sezioni Unite hanno già chiarito che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272010 -01). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] st
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